contemascetti1926

Membro Attivo
Conduttore
Buongiorno
I miei suoceri vivono in un condominio di 4 unità familiari senza amministratore.
Dei 4 immobili solo 2 sono abitati.
Ormai sono anni che le pulizie delle zone comuni vengono svolte dai condomini che ci abitano.
La.pulizia delle zone comuni non dovrebbe toccare a tutti e 4 i condomini??
Come possiamo fare??
Visto che è difficile che i 2 proprietari delle case sfitte facciano le pulizie materialmente, è possibile mettere un'impresa di pulizia e pretendere che i 2 paghino la loro quota??
Inoltre il proprietario della casa sfitta al primo piano ha un giardino abbandonato con alberi da frutta che attirano animali indesiderati come uccelli o topi. Come possiamo obbligarlo a mantenere una situazione vivibile per gli altri condomini?? Una denuncia all'asl può servire??
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Benvenuto Contemascetti, per l'esecuzione delle pulizie delle aree comuni dovreste partecipare tutti e quattro i proprietari anche se due di loro non abitano"fisicamente" nell'unità abitativa:affermazione: Infatti, non è giusto che te e l'altro proprietario, puliate sempre anche per il loro turno di pulizia :affermazione: Occorre che stabiliate una rotazione dei turni :affermazione: Qualora, un condomino non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di effettuare le pulizie, per il turno che gli spetta, può sempre incaricare una persona estranea al Condominio. Potreste dare l'incarico all'impresa di pulizia ma solo se siete d'accordo tutti e quattro, per il pagamento. Dovreste contattare gli altri due proprietari facendo notare che sono comunque obbligati ad eseguire le pulizie spazi comuni, inviando loro una raccomandata R/R. Inoltre dovreste provvedere all'invio,sempre mediante una raccomandata R/R, al porprietario dell'appartamento con giardino, invitandolo ad effettuare un' intervento di pulizia del giardino entro 15 giorni, specificando che, scaduto il termine fissato, provvederete a fare una segnalazione all' ASL di zona:affermazione::affermazione::affermazione:
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando si tratta di parti comuni è sempre meglio dare a terzi la loro manutenzione. Sconsiglio il fai da te perché alla lunga crea dei malcontenti di chi fa a titolo gratuito e sconsiglio due volte il fare lo stesso servizio dietro corrispettivo: si diventerebbe datori di lavoro; se poi il pagamento della prestazione è in nero peggio mi sento. Il fatto che i proprietari degli appartamenti non abitino gli stessi non li esime dal partecipare alale spese. . Il condòmino non può sottrarsi al contributo nelle spese rinunziando al diritto sugli anzidetti beni e servizi (art. 1118, II° co., c.c.): Le spese necessarie, quindi, per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio salvo diverso accordo, si ripartiscono secondo il disposto dell’art. 1123, il quale pone in risalto tre principi:
a) Criterio della ripartizione in proporzione al valore della proprietà.
b) Criterio della ripartizione in base all'uso che ogni condomino può farne (ed è il caso delle scale: infatti nei condomìni c'é una apposita tabella)
c) Criterio del godimento che ogni condòmino può trarre dalla cosa.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto