nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve,
dalle visure catastali e dall'atto notarile risulta che mia madre ha comperato un immobile e due terreni di cui è intestataria, in regime di comunione di beni (così è specificato nell'atto notarile).
Ora mio padre è scomparso.
Dovendo redigere la dichiarazione successione, l'immobile e i due terreni già menzionati rientrano nella successione di mio padre?

Nelle visure risulta:
[...] CODICE FISCALE: xxxyyy / DIRITTI E ONERI REALI: Propietà per 1/1 IN COMUNIONE LEGALE
[...] CODICE FISCALE: xxxyyy / DIRITTI E ONERI REALI: Propietà per 1000/1000 in regime di comunione di beni
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Non tutti i beni acquistati, in regime di comunione legale, entrano nel patrimonio comune dei coniugi. Il legislatore, infatti, ha escluso, l'automatica inclusione di determinati beni nella comunione legale, in virtù delle caratteristiche degli stessi. In particolare, ai sensi dell'art 179, II comma c.c., ha statuito che l'acquisto di beni immobili o mobili registrati aventi le caratteristiche di cui alle lett. c), d) e f), non rientrano nella comunione "quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".
Si tratta dei seguenti beni:
  • Lettera c): i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • Lettera d): i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
  • Lettera f): i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ci sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.
Al fine di escludere il coniuge dall'acquisto, occorrono, quindi, tre requisiti:
  • l'acquisto di un bene immobile o mobile registrato destinato ad uso strettamente personale, professionale o personale per surrogazione;
  • la dichiarazione del coniuge acquirente circa il carattere personale del bene acquistato;
  • la partecipazione all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge non acquirente.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
L’acquisto di un immobile effettuato dai coniugi durante il matrimonio ricade nella comunione e, quindi, la proprietà spetta al 50% a ciascuno dei due.
Infatti costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
L’acquisto dell’immobile può essere fatto materialmente da entrambi i coniugi (che, pertanto, si recheranno dal notaio a firmare l’atto) o anche da uno solo dei due, purché vi sia il consenso del coniuge assente. Non è cioè necessaria la presenza di entrambi i coniugi per la validità del contratto di vendita: l’immobile acquistato ricade ugualmente in comunione e ciascun coniuge diviene comproprietario nella misura del 50% di ogni bene acquistato.
Se invece manca il consenso dell’altro coniuge il contratto così concluso deve essere convalidato.
In mancanza di convalida l’acquisto è annullabile. L’azione di annullamento deve però essere proposta entro 1 anno dalla data in cui il coniuge, il cui consenso era necessario (cosiddetto coniuge pretermesso), ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso da un anno dalla trascrizione.
Scaduto il termine di un anno senza che il coniuge pretermesso abbia avviato l’azione di annullamento, l’acquisto diviene definitivamente valido e vincolante; pertanto ricade nella comunione.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Come ho scritto sopra, al fine di verificare se l'immobile non è caduto in comunione ed escludere quindi la necessità di menzionarli nella successione del de cuius bisogna verificare quanto scritto negli atti notarili ed in particolare se ricorrano le seguenti ipotesi
  • l'acquisto di un bene immobile o mobile registrato destinato ad uso strettamente personale, professionale o personale per surrogazione;
  • la dichiarazione del coniuge acquirente circa il carattere personale del bene acquistato;
  • la partecipazione all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge non acquirente.
 

griz

Membro Storico
Professionista
ad occhio direi che la comunione è valida quindi gli immobili vanno in successione per la quota di 1/2
 

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