Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non srei cosi "tranquillo" nel definire quella che tu chiami "pensilina da 3x1" una semplice struttura amovibile che non crea superficie/volume.
Ogni Regione/Provincia/Comune legifera "ab ****um" (cit.)...un vero bailamme che nemmeno i "professionisti" ne escono.

Devi sentire il locale Ufficio Tecnico...pena multe salate in caso di denuncia.
La vicina che "getta" è ugualmente perseguibile ma servono prove.
Scaccia picckoni sonori (ultrasjoni) e visivi.
 

Elisabetta48

Membro Senior
nel definire quella che tu chiami "pensilina da 3x1" una semplice struttura amovibile che non crea superficie/volume.
Grazie @Dimaraz. Riconosco di avere agito d'impulso, per disperazione e senza pormi il problema. Ora cerco di capire se ho ragione. Ho trovato: Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 11 aprile 2014, n. 1777. Il Comune di Roma voleva far demolire una veranda appoggiata (anche se il Comune diceva "ancorata", e pare che questo faccia molta differenza) al pavimento, costruita senza chiedere permesso di costruire o DIA. La sentenza dice che non serviva autorizzazione. Ne riporto uno stralcio:
"La struttura in esame, quale descritta sopra sub § 1. - costituita da due pali dello spessore di 8,50 cm x 11,50 cm poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 mq e dell'altezza variabile da 2,80 m a 2,10 m, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 0,80 (in aggetto) x 5,00 m a riparo del telo retraibile (v. il citato verbale e la documentazione fotografica) -, non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell'assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico). La stessa deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001. Ne consegue la fondatezza del motivo d'appello.."

La mia pensilina non ha nemmeno i pali di appoggio ed è facilmente amovibile. Avrebbe valore un regolamento comunale contrastante con una sentenza del Consiglio di Stato?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La stessa deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001. Ne consegue la fondatezza del motivo d'appello.."
in questa frase c'è la chiave della sentenza. Ma solo di questa perché altri Giudici potrebbero decidere diversamente.
Vorrei farti notare due parole: la prima è "temporanea". Il concetto di temporaneo è molto elastico: nel caso specifico non credo che tutte le estati i proprietari smontassero la struttura (da qui la ammissibilità dell'uso dell' aggettivo temporaneo) oppure che la medesima sia stata tenuta per un certo periodo di anni legati ad una particolare esigenza e poi rimossa. Io non credo che il proprietario di questa veranda con tanto di pensilina motorizzata abbia l'intenzione di rimuoverla se non sostituendola con una altrettanto uguale; per cui non condivido l'uso dell'aggettivo "temporaneo" secondo me è una struttura stabile e come le verande dei balconi fa cubatura ed implica il rifacimento delle tabelle millesimali. Poi, può verificarsi il caso in cui venendo venduto l'appartamento il nuovo proprietario rimuova la veranda; allora in questo caso se riferito alla vita dell'appartamento la veranda è una struttura temporanea. Forse si fa un errore accostando all'aggettivo temporaneo la parola tempo ed a quello che questo sostantivo vuol significare.
La seconda parola è "ancorata": ancorare significa fissare solidalmente una struttura ad un'altra. L'ancoraggio di una struttura ad un muro portante ( o come in questo caso al sottobalcone del piano di sopra) è motivo sufficiente per rendere la struttura medesima solidale con il corpo di fabbrica? Io direi di si. D'altra parte i finestroni delle verande sono ancorati alla copertina del davanzale ed al sottobalcone del piano di sopra o, nel caso dell' ultimo piano, al cornicione aggettante. Altrimenti se viene un colpo di vento abbastanza forte tutta la struttura vola via: i finestroni non sono incastrati e sigillati con il silicone. La sentenza non da peso all'ancoraggio della struttura; quindi anche la tua pensilina che presumo sia ancorata al muro perimetrale esterno, dovrebbe giovarsene.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il Comune di Roma voleva far demolire una veranda appoggiata (anche se il Comune diceva "ancorata", e pare che questo faccia molta differenza) al pavimento, costruita senza chiedere permesso di costruire o DIA. La sentenza dice che non serviva autorizzazione. Ne riporto uno stralcio:
"La struttura in esame, quale descritta sopra sub § 1. - costituita da due pali dello spessore di 8,50 cm x 11,50 cm poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 mq e dell'altezza variabile da 2,80 m a 2,10 m, ancorata al sovrastante balcone

Questa la caratteristica che il Comune poteva giustamente contestare...quindi era tutt'altro che "appoggiata" ...ma (per quanto mi risulta in essere a livello normativo) il motivo di accoglimento del ricorso è il seguente:
telo retraibile

E' tale caratteristica a mutare la "sostanza" della questione.
Se il telo fosse stato rigido (come una copertura in plexiglas/policarbonato) il ricorso non poteva essere accettato.

Una "pompeiana" (che è ovviamente "ancorata") di qualsiasi dimensione non infrange alcuna norma...e ciò anche se tu la "copri" con piante rampicanti o anche un "telo permeabile" a luce e acqua...ma fa superficie/volume se "impermeabile".

Novità del momento sono le coperture con "persiane/lamelle" regolabili...e "ironia" della Legge nessuno potrebbe contestarti che le tieni sempre in posizione di chiusura.

Poi ogni "zona" ha le sue difofrmi interpretazioni ...in certe aree (Sud) non chiedono il permesso nemmeno per delle vere e proprie verande (chiusura su tutti i lati quindi cubatura).
Altre norma in contrasto se fai tali chiusure per il risparmio energetico.

 

Elisabetta48

Membro Senior
Se il telo fosse stato rigido (come una copertura in plexiglas/policarbonato) il ricorso non poteva essere accettato.
Però c'era pure in quel caso una copertura rigida:
"munita di una copertura rigida di 0,80 (in aggetto) x 5,00 m a riparo del telo retraibile"
Che caos. Insomma bisogna solo avere la fortuna di imbattersi nel giudice che la pensa come noi. Ma spero di non dovere arrivare davanti a un giudice.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Però c'era pure in quel caso una copertura rigida

Mi vien da pensare che i Giudici abbiano considerato tale copertura "accessoria" alla tenda apribile...quindi non elemento del contendere.

Come detto la materia è fonte continua di dibattiti e solo una domanda presso il locale Ufficio potrebbe (condizionale) risolvere la questione o quantomeno evitare sanzioni.

Difficilmente si muovono di loro iniziativa...ma se qualcuno presenta denuncia loro sono obbligati ad uscire...e quando lo fanno fanno "tavola rasa".
TEstimo più volte che i denuncianti avessero loro stessi elementi "irregolari"...si che tutti si son becati la loro multa con ordine di smantellamento e/o presentazione "progetto".
 

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