Lireggio

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Nel senso che gli eventuali futuri acquirenti rimarranno vincolati?

Ma se una futura transazione si basasse solo sui rogiti, il terzo acquirente potrebbe non venire a conoscenza della scrittura privata e disconoscerla.

Inoltre una scrittura privata non registrata vincola solo i firmatari fin che sono in vita o il vincolo si trasferisce anche agli eredi?

Ancora una curiosità: c'è differenza tra concessione di un diritto d'uso del passaggio (a titolo personale) rispetto ad una servitù tra fondi limitrofi? Quali le rispettive durate ed estinzioni? Può essere diverso l'obbligo di registrazione?

L'atto non trascritto non è opponibile ai terzi quindi nè agli eredi nè ai futuri acquirenti. La servitù viene meno con il trasferimento di una delle proprietà ad un nuovo proprietario.
 

Lireggio

Nuovo Iscritto
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ultimanmente il cataasto è abbastanza aggiornato
comunque perchè il fatto sia noto a tutti e la servitù non decada nel momento in cui cambiasssero i soggetti interessati, sarebbe opportuno ratificare il tutto con un atto pubblico, si potrebbe procrastinare la cosa fino al prossimo atto di trasferimento di una delle proprietà interessate così da coglie l'occasione di risparmio economico, però se la cosa avvenisse per successione ptrebbe essere già un problema.
Va tenuto conto che la scrittura privata ha valore per chi la sottoscrive, ad un cambiamento della situazione il suo valore decade
Esattamente. Secondo una sentenza della Cassazione del 2013 è sufficiente che il nuovo acquirente menzioni l'estitenza della servitù nell'atto di compravendita, che dunque poi andrà regolarmente trascritto, affinché possa essere vincolante anche nei suoi confronti.
 

Gianco

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Inoltre una scrittura privata non registrata vincola solo i firmatari fin che sono in vita o il vincolo si trasferisce anche agli eredi?
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova con tutte le servitù attive e passive ecc. ecc.. Questa è la formula classica. Pertanto, la servitù una volta concordata con un accordo per scrittura vincola le parti ed i loro aventi causa. Si perde il diritto con il mancato uso per vent'anni consecutivi. Io generalmente quando frazione dei lotti, introduco la servitù di passaggio con linea tratteggiata, visto che non è più ammissibile la graffa per unire le porzioni adiacenti.
 

basty

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Grazie, ma avevo posto la domanda in modo un pò diverso: secondo il mio parere (di un profano) una cosa è la servitù, altra potrebbe essere il diritto di uso.

Nella scrittura privata, forse scritta tra non addetti ai lavori, potrebbe non essere dato peso alla differenza che credo esista.

per cui se si concedesse semplicemente il diritto d'uso del passaggio ai firmatari, questo diritto non sarebbe cedibile e trasmissibile.

La servitù invece seguirebbe il fondo e se esercitata, non verrebbe a decadere.
 

griz

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L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova con tutte le servitù attive e passive ecc. ecc.. Questa è la formula classica. Pertanto, la servitù una volta concordata con un accordo per scrittura vincola le parti ed i loro aventi causa. .
questo è vero ma se la servitù è in vigore da poco tempo può essere contestata dai nuovi proprietari e se non è pubblicata e trascritta può essere impugnata
 

Gianco

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Generalmente la servitù non viene indicata nell'atto, ma è un diritto accordato fra il fondo servente e quello dominante. Ovviamente, se non c'è un accordo scritto, necessita di esistere da almeno vent'anni.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non vedo differenza. Entrambi devono essere acquisite o per contratto o per usucapione.
Secondo me c'è invece una differenza notevole: legata all'art. 1024. Divieto di cessione: I diritti d'uso sono personali, non si possono cedere o dare in locazione.

Quanto alle servitù "prediali", esse si estinguono solo per confusione, o prescrizione e seguono il fondo, non il titolare. Possono essere quindi cedute congiuntamente al fondo dominante.
 

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