tonio65

Membro Junior
Proprietario Casa
Ho acquistato un appartamento, in comunione di beni, con la mia ex moglie. Adesso questa casa, così come disposto dall’accordo (e dal giudice) è rimasta a disposizione della ex e delle due figlie sino a che la figlia più piccola non raggiunga i 25 anni (dopodichè si potrebbe vendere).
Dopo il divorzio ho acquistato un altro appartamento ove abito (e quindi risulta la mia prima abitazione) e ho avuto un altro figlio con la nuova compagna.
In caso di mia morte in che proporzione avverrebbe la suddivisione dei miei 2 succitati appartamenti (e dei miei risparmi) ai miei 3 figli? E in che proporzione interesserebbe la mia ex moglie e la mia compagna?
e se volessi dare il tutto in successione ai figli (e compagna) quali sarebbero le proporzioni?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di mia morte in che proporzione avverrebbe la suddivisione dei miei 2 succitati appartamenti (e dei miei risparmi) ai miei 3 figli? E in che proporzione interesserebbe la mia ex moglie e la mia compagna?
Se morirai senza fare testamento, saranno chiamati a succederti i tuoi eredi legittimi, e cioè i tuoi tre figli, in parti uguali tra di loro.
Quindi ciascuno di essi avrà diritto a 1/3 di tutto il tuo patrimonio (beni mobili e immobili).
La tua ex moglie (*) e la tua compagna non sono eredi legittimi.
Se invece farai testamento, potrai disporre liberamente di una quota pari a 1/3 del tuo patrimonio. Infatti la quota riservata ai tre figli è pari ai 2/3.
(*) Il divorzio provoca la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
Tuttavia, la tua ex moglie, se le fosse stato riconosciuto dal Tribunale l’assegno divorzile e versasse in stato di bisogno, avrebbe diritto a percepire un assegno successorio a carico dell’eredità, tenuto conto dell’importo dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
 

tonio65

Membro Junior
Proprietario Casa
Se morirai senza fare testamento, saranno chiamati a succederti i tuoi eredi legittimi, e cioè i tuoi tre figli, in parti uguali tra di loro.
Quindi ciascuno di essi avrà diritto a 1/3 di tutto il tuo patrimonio (beni mobili e immobili).
La tua ex moglie (*) e la tua compagna non sono eredi legittimi.
Se invece farai testamento, potrai disporre liberamente di una quota pari a 1/3 del tuo patrimonio. Infatti la quota riservata ai tre figli è pari ai 2/3.
(*) Il divorzio provoca la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
Tuttavia, la tua ex moglie, se le fosse stato riconosciuto dal Tribunale l’assegno divorzile e versasse in stato di bisogno, avrebbe diritto a percepire un assegno successorio a carico dell’eredità, tenuto conto dell’importo dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Art. 9, comma 2 della legge n. 898/1970.

Qualora dovessi contrarre un nuovo matrimonio (con l’attuale compagna, dalla quale ho avuto 1 figlio), questa in che termine e in quale proporzione entrerebbe a partecipare ai ricavi della vendita dell’appartamento acquistato con la mia ex moglie, in comunione di beni (e adesso lasciata in uso alla stessa e alle due figlie nate da questo matrimonio) ?



 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Qualora dovessi contrarre un nuovo matrimonio (con l’attuale compagna, dalla quale ho avuto 1 figlio), questa in che termine e in quale proporzione entrerebbe a partecipare ai ricavi della vendita dell’appartamento acquistato con la mia ex moglie, in comunione di beni (e adesso lasciata in uso alla stessa e alle due figlie nate da questo matrimonio) ?
Non capisco cosa tu intenda con il verbo "partecipare"
Se contrai matrimonio con regime di separazione dei beni la nuova moglie, finché tu sarai vivo, non potrà pretendere alcunché a meno che non gli fai mancare gli alimenti.
Anche se contrai matrimonio con regime di comunione dei beni, se non gli fai mancare il pane ed il companatico, tua moglie non potrà pretendere alcunché perché sono esclusi dalla comunione perché considerati beni personali quelli il cui coniuge era proprietario prima del matrimonio, quelli che ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione e i beni di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l'esercizio di una professione.
Quindi la tua nuova moglie dovrà aspettare che tu "tiri le cuoia" per "partecipare" ai tuoi averi.
 

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