StLegaleDeValeriRoma

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Un condominio conveniva in giudizio una società proprietaria di un locale al piano terra dell'edificio condominiale, per sentirla condannare alla rimozione di un manufatto con il quale occupava il suolo del cortile parte comune del medesimo Condominio istante.
La società non solo contestava ma proponeva domanda riconvenzionale per la declaratoria di acquisto per usucapione del suolo con richiesta di chiamata in causa della propria dante causa.

Il Tribunale accoglieva la domanda del condominio e condannava la parte convenuta alla rimozione della struttura posta all''interno del cavedio, successivamente la Corte di Appello riformava la sentenza impugnata dichiarando l'assenza di costituzione di un valido rapporto processluale in primo grado per mancanza di rappresentanza processuale in capo all'amministratore del Condominio e la nullità della procura alle liti da costui rilasciata.
Giunta in Cassazione la II sezione civile decideva la controversia con la sentenza n. 23890 del 23 novembre 2016.
In buona sostenza di dibatteva sulla titolarità o meno dell'amministratore del Condominio della facoltà di agire nel giudizio nel caso in questione senza una delibera autorizzativa dell'assemblea.
Nella fattispecie in esame, rileva la Corte di legittimità, l'amministratore del condominio aveva agito per chiedere la rimozione della struttura di parte convenuta limitante la corretta fruizione del comune cavedio.
La previa delibera autorizzativa ad litem da parte dell'assemblea condominale non era necessaria.

Va applicato pertanto il principio per cui in base all'art. 1130, comma 1, n. 4 e 1131 c.c. l'amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto è diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Il ricorso del condominio è stato accolto e la decisione cassata con conseguente remissione della causa ad altra sezione della Corte di Appello.
 
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Hug

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Io ho capito invece che si dibatteva sulla necessità che a rappresentare il condominio fosse l'amministratore.
 

griz

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a me sembra superfluo il discuterne, se è amministratore ha un mandato ad amministrare e quindi nella tutela del condominio per il quale è deputato, procede contro un abuso
 

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