Nemesis

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Infatti viene usato questo escamotage perché non riescono a produrre una delibera entro il 15 giugno. Che senso avrebbe ricorrere ai dati dell'anno precedente se avessero dati 'freschi'?
Quello non è un espediente (*), ma quanto prevede la legge.
E la maggior parte delle deliberazioni di fissazione delle aliquote avviene molto prima di quella data.
(*) perché usare termini stranieri, se esistono termini nostrani perfettamente equivalenti?
 
U

User_29045

Ospite
Cari amici, buon pomeriggio! :)

Questo thread parla della TASI, e volevo condividere con Voi una cavolata che ho fatto nel 2016.

Il 28 Maggio 2016 ho pagato, con riferimento al Comune di ROMA (H501), la TASI sulla mia prima casa "romana" e relativa pertinenza (box categoria C/6).

Non contento, pochi giorni fa ho pagato anche il saldo TASI.

Ho successivamente appreso che avrei dovuto pagare la TASI sulla prima casa e relativa pertinenza solo se fosse stata "DI LUSSO", ossia nelle categorie A1, A8 oppure A9. Me lo confermate, per favore?

Premesso che non ho idea di come chiedere il rimborso, e forse non lo chiederò...

Mi confermate che sul secondo, terzo e quarto box che possiedo a ROMA, è invece dovuta la TASI, e ho fatto bene a pagarla?
 

uva

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Le deliberazioni di fissazione delle aliquote sono efficaci per l’anno di riferimento se pubblicate entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo.
A me pare che questa sia una condizione necessaria ma non sufficiente.
Perché se una delibera è stata adottata dal Comune dopo il 30 aprile del 2016 è considerata "tardiva" anche se è stata pubblicata entro il 28/10/2016.
Inoltre eventuali aumenti delle aliquote IMU 2016 rispetto all'anno 2015 non sono legali.
In questi casi il contribuente è in regola se paga il saldo IMU applicando le aliquote del 2015.

Questo mi è stato fatto notare da un contribuente, e l'abbiamo verificato dalle faq del Mef, che copio e incollo:

"Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:


 L’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30 giugno 2016 e poi ulteriormente differito al 31 luglio 2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);


 L'atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016;


 L’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015."

@Nemesis: Quindi è corretto applicare l'aliquota IMU del 2015 se quella per il 2016 è stata deliberata "tardivamente" (dopo il 30/04 anche se pubblicata entro il 28/10 come hai detto tu), oppure se il Comune ha deliberato per il corrente anno un'aliquota aumentata rispetto al 2015?

Grazie se ci dici il tuo parere!
 

Nemesis

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Quindi è corretto applicare l'aliquota IMU del 2015 se quella per il 2016 è stata deliberata "tardivamente" (dopo il 30/04 anche se pubblicata entro il 28/10 come hai detto tu), oppure se il Comune ha deliberato per il corrente anno un'aliquota aumentata rispetto al 2015?
Leggi l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 e l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006.
 
Ultima modifica:

uva

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Indipendentemente dalle norme che hai citato, a me pare che per l'anno in corso prevalga il "blocco degli aumenti dei tributi locali" previsto dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 26 l. 208/2015).
Per questo motivo ho scritto che la pubblicazione della delibera comunale entro il 28/10/2016 è condizione necessaria ma non sufficiente per stabilire che le aliquote da essa previste siano efficaci.
Grazie comunque per la risposta.
 

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