Per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono edilizio si presuppone che la domanda sia stata correlata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione, che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e altresì e soprattutto che non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, legge 47/1985.
L'esistenza di un parere contrario della commissione edilizia e la mancata definitività della liquidazione degli oneri impediscono la formazione del silenzio assenso ex art. 35 legge 47/1985.
L'edificio costruito, senza il consenso dell'Ente proprietario, su suolo demaniale o meramente patrimoniale, non può essere condonato.
L'adozione, nell'ambito di un procedimento di condono, di un provvedimento autorizzatorio ai fini paesistici accompagnato dalla sottoposizione a condizioni il cui rispetto non risulta dimostrato dal richiedente rende impossibile il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso.
L'esistenza di un parere contrario della commissione edilizia e la mancata definitività della liquidazione degli oneri impediscono la formazione del silenzio assenso ex art. 35 legge 47/1985.
L'edificio costruito, senza il consenso dell'Ente proprietario, su suolo demaniale o meramente patrimoniale, non può essere condonato.
L'adozione, nell'ambito di un procedimento di condono, di un provvedimento autorizzatorio ai fini paesistici accompagnato dalla sottoposizione a condizioni il cui rispetto non risulta dimostrato dal richiedente rende impossibile il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso.