griz

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gli immobili commerciali ed i terreni normalmente sono soggetti ad accertamenti in quanto i valori dichiarati possono essere "di comodo". Nel caso invece degli immobili residenziali esiste proprio il riferimento al valore determinato in base alla rendita catastale che è considerato di referimento e anche l agiurisprudenza ha stabilito che per lo Stato quel valore non è discutibile
 

ziggy

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Proprietario Casa
Provo a fare un'altra domanda:
se i due immobili sono entrambi frazionabili in due unità autonome posso ricorrere a questo strumento per sciogliere la comunione oppure l'altro comproprietario mi può obbligare a vendere .....magari a lui?
 

griz

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Professionista
tutto è possibile se ci si mette d'accordo, se manca l'accordo sarà il giudice, attraverso il CTU a decidere
 

griz

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il giudice, davanti ad un'istanza per sciogliemento della comproprietà, disporrebbe una divisione delle proprietà pro quota, le soluzioni potrebbero essere varie
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
non mi sono state fatte offerte ma una proposta assurda da non poter prendere in considerazione.
Io pensavo fosse possibile presentare al giudice il progetto di frazionamento e poi decidesse lui come assegnare le nuove unità immobiliari ed eventuale conguaglio. Mi sembrava di aver letto che se gli immobili sono divisibili si può fare.
 

griz

Membro Storico
Professionista
come ti ho scritto, tutto è possibile, però in un procedimento giudiziario, il giudice nomina il CTU, tu nomini il tuo CTP che potrà proporre al CTU la vostra versione, lo stesso farà l'altra parte, il CTU ascolterà tutti e farà il suo piano che il giudice prenderà per buono
 

Nemesis

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Proprietario Casa
l'Agenzia delle Entrate fa accertamenti su tutte le compravendite immobiliari che hanno dichiarato un prezzo eccessivamente basso rispetto alla media dei valori da loro catalogata.
No.
Per la cessione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, soggette all'imposta di registro nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta della parte acquirente la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
E se l’acquirente si avvale di tale facoltà, e dichiara in atto il reale corrispettivo
pattuito, non trovano applicazione le norme sull'accertamento induttivo. Non ha quindi rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l'acquisto dell'immobile, e gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi non possono essere effettuati.
 

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