Angelomario37

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Proprietario Casa
Buon giorno e buon anno a tutti.

Desidero acquisire il vostro ambito parere in ordine alla correttezza procedurale del nostro “Amministratore delle Parti e Servizi Comuni” a seguito dell'accordata approvazione da parte dell’Assemblea dei due Condomìni Alfa e Beta, di ben cinque conti consuntivi degli esercizi 2014 e precedenti (il 2015, chissà forse l'avremo “a babbo morto”).
Trattasi di quanto segue:
a) L’ “Amministratore dei Servizi e Parti Comuni” soggiace alla medesima normativa prevista per un qualsiasi altro Amministratore Condominiale (per intenderci, come per quelli delle due Scale Alfa e Beta)?
b) In caso affermativo, ed esimendomi dall'esprimere considerazioni sul corposo ritardo, ne discende:
- che questi è comunque obbligato a chiedere la conferma dell’incarico annuale (che nella fattispecie non è stata richiesta ed inserita nel medesimo O.d.G., né in precedenza), peraltro atteso che nel vigente regolamento, sia della scala Alfa e sia della scala Beta, non c’è traccia alcuna di tale figura (forse istituita con qualche datata delibera ai più ignota);
- che questi, sempre in analogia a quanto previsto dalla legge n. 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013, è anche obbligato a tenere uno specifico conto corrente bancario (o postale), intestato al Condominio (“Parti e Servizi Comuni” nel nostro caso) su cui far transitare anche le somme ricevute a qualunque titolo dai Condòmini o da terzi.
Ebbene, ad approvazione avvenuta, mi è stato chiesto il pagamento delle relative somme da me dovute a conguaglio, con la precisazione, nell'avviso medesimo, che “come concordato in assemblea il pagamento dei saldi di bilancio suddetti potrà essere eseguito presso lo Studio …… “(che sarebbe poi quello dell’altro amministratore che gestisce distintamente sia la Scala Alfa e sia la Scala Beta).
A tal punto, vi prego cortesemente di darmi a conoscere se quanto definito “come concordato” possa essere ritenuto nullo, constatato l’obbligo di far transitare qualsiasi somma esclusivamente dal conto corrente bancario come innanzi previsto per legge (sempre se tale normativa, ripeto, riguardi anche la figura dell’” Amministratore delle Parti e Servizi comuni”). In caso affermativo, come devo comportarmi per il materiale versamento delle somme dovute a conguaglio? Devo forse astenermi sino a quando non mi verrà comunicato il codice IBAN (da me richiesto pur se con una normale e-mail rimasta priva di riscontro), anche per evitare una sorta di correità, oppure devo comunque recepire la richiesta ovvero provvedere in altra maniera? E quale? E a chi?
Infine, segnalo che, a tutt'oggi e a distanza di oltre due mesi, perdura la mancata trasmissione del Verbale d’Assemblea (ero assente per problemi di salute) con cui è stato approvato tutto questo bel po’ di roba, ma soltanto un “avviso di pagamento”, nei termini suindicati, senza firma alcuna ma intestato “Parti e Servizi comuni”, regolarmente depositato nella mia cassetta ubicata nell'androne a mo’ di volantino pubblicitario.
In attesa di leggervi e nel ringraziarvi infinitamente, vi saluto cordialmente.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Ciao Angelomario37, ti fornisco una risposta parziale riguardo alla questione del conto corrente lasciando agli altri forumisti le altre risposte. L'amministratore è obbligato dall'art. 1129 c.c. a far transitare le somme ricevute dai condomini da apposito conto corrente condominiale. Se non lo fa lo potrete revocare, anche giudizialmente, ma fino a quando egli rimane in carica è legittimato a richiedere ai condomini le relative quote. Il condomino che risulterà inadempiente potrà essere oggetto di decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze del caso.... In pratica non c'è alcun collegamento tra la mancanza del c/c condominiale e l'obbligo di pagare le quote.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore è obbligato dall'art. 1129 c.c. a far transitare le somme ricevute dai condomini da apposito conto corrente condominiale
Ma ciò non comporta un altro obbligo: quello del condomino di pagare i contributi condominiali solamente con bonifico sul c/c del condominio.
Se l'assemblea non ha deliberato di prevedere particolari modi di pagamento, l'amministratore è tenuto a ricevere quei pagamenti anche in denaro contante, sempre che il relativo ammontare sia inferiore alla soglia prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007.
 

Angelomario37

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per Andrea Occhiodoro. Nel ringraziarti vivamente, desumo che non ci sia alcuna differenza tra i due tipi di "Amministratore condominiale". Nulla da eccepire, sopratutto dopo l'avvenuta lettura dell'art. 1129 c.c, 11° comma. in ordine all'iter per ottenere la revoca dell'incarico di amministratore. Si dà il caso che a volte le assemblee condominiali sono anche composte da (molti) amici, (molti) parenti, (moltissime) mozzarelle e scamorze, con eventuali dissenzienti paragonabili a degli sprovveduti Don Chisciotte. Senza poi considerare le peripezie e/o gli ostacoli per far finalmente approdare l'argomento nell'assemblea plenaria.......
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore di un Supercondominio segue le stesse regole di un generico amministratore.
Si potrebbe anche non avere doppioni di c/c facendo addebitare le quote di spesa nel conto del rispettivo Condominio (scala) come gli incassi.
Gli assenti possono ritardare il pagamento delle quote fino a quando non ricevono copia del verbale.



ndo a meno di un conto per il Supercondominio
 

Angelomario37

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per Andrea Occhiodoro. Nel ringraziarti vivamente, desumo che non ci sia alcuna differenza tra i due tipi di "Amministratore condominiale". Nulla da eccepire, sopratutto dopo l'avvenuta lettura dell'art. 1129 c.c, 11° comma. in ordine all'iter per ottenere la revoca dell'incarico di amministratore. Si dà il caso che a volte le assemblee condominiali sono anche composte da (molti) amici, (molti) parenti, (moltissime) mozzarelle e scamorze, con eventuali dissenzienti paragonabili a degli sprovveduti Don Chisciotte. Senza poi considerare le peripezie e/o gli ostacoli per far finalmente approdare l'argomento nell'assemblea plenaria.......
Ma ciò non comporta un altro obbligo: quello del condomino di pagare i contributi condominiali solamente con bonifico sul c/c del condominio.
Se l'assemblea non ha deliberato di prevedere particolari modi di pagamento, l'amministratore è tenuto a ricevere quei pagamenti anche in denaro contante, sempre che il relativo ammontare sia inferiore alla soglia prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007.
Per Andrea Occhiodoro. Nel ringraziarti vivamente, desumo che non ci sia alcuna differenza tra i due tipi di "Amministratore condominiale". Nulla da eccepire, sopratutto dopo l'avvenuta lettura dell'art. 1129 c.c, 11° comma. in ordine all'iter per ottenere la revoca dell'incarico di amministratore. Si dà il caso che a volte le assemblee condominiali sono anche composte da (molti) amici, (molti) parenti, (moltissime) mozzarelle e scamorze, con eventuali dissenzienti paragonabili a degli sprovveduti Don Chisciotte. Senza poi considerare le peripezie e/o gli ostacoli per far finalmente approdare l'argomento nell'assemblea plenaria.......
L'amministratore di un Supercondominio segue le stesse regole di un generico amministratore.
Si potrebbe anche non avere doppioni di c/c facendo addebitare le quote di spesa nel conto del rispettivo Condominio (scala) come gli incassi.
Gli assenti possono ritardare il pagamento delle quote fino a quando non ricevono copia del verbale.



ndo a meno di un conto per il Supercondominio
Ringrazio per la
L'amministratore di un Supercondominio segue le stesse regole di un generico amministratore.
Si potrebbe anche non avere doppioni di c/c facendo addebitare le quote di spesa nel conto del rispettivo Condominio (scala) come gli incassi.
Gli assenti possono ritardare il pagamento delle quote fino a quando non ricevono copia del verbale.
Ringrazio per le soluzioni ed accorgimenti suggeriti.


ndo a meno di un conto per il Supercondominio
 
O

Ollj

Ospite
e l'assemblea non ha deliberato di prevedere particolari modi di pagamento, l'amministratore è tenuto a ricevere quei pagamenti anche in denaro contante
Ancora con i contanti; cose da terzo mondo (ed il rischio poi).
Preferibile tutelarsi imponendo in sede di offerta/nomina il compenso/onoraio di
€ xx,xx per ogni rata ricevuta in contanti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Si potrebbe anche non avere doppioni di c/c facendo addebitare le quote di spesa nel conto del rispettivo Condominio (scala) come gli incassi.
Gli assenti possono ritardare il pagamento delle quote fino a quando non ricevono copia del verbale.

ndo a meno di un conto per il Supercondominio

Errata Corrige (capricci dello smartphone).
Leggasi:

Si potrebbe anche non avere doppioni di c/c facendo addebitare le quote di spesa nel conto del rispettivo Condominio (scala), così come gli incassi, facendo a meno di un conto per il Supercondominio
Gli assenti possono ritardare il pagamento delle quote fino a quando non ricevono copia del verbale.
 

Angelomario37

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio tutti i Sigg. intervenuti al presente forum per le circostanziate risposte ai miei quesiti e dubbi.

Mi permetto, però, dissentire da chi sostiene che è sufficiente il voto dell’Assemblea dei Condomini (forse anche squinternata e non proprio all'altezza delle contingenti situazioni, con tutte le conseguenze del caso) per saltare a piè pari quanto legiferato all’art. 1229, comma sette, che testualmente recita:

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

Ebbene (e qui mi rifaccio alle reminiscenze scolastiche), se il Legislatore avesse inteso consentire un'interpretazione estensiva della norma, si sarebbe dovuto comportare –a mio modestissimo avviso- nella puntuale osservanza del principio giuridico laddove “lex dixit quam voluit”. Cioè altro non avrebbe dovuto fare che operare, ad esempio, come al successivo comma 9 del medesimo art. 1229 che così esordisce:

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire ecc. ecc. “.

Tanto ciò, al comma 7, non compare, circostanza che obbligherebbe l’amministratore dissenziente ad adeguarsi, senza tanti giri di parole, al detto oraziano “Aut bibas aut abeas”………

Cordialmente
 
O

Ollj

Ospite
Esiste Giurisprudenza che impone all'amministratore di ricevere per contanti. L'obbligo normativo cui lei si riferisce dispone altro: che ricevuti i denari, l'Amministratore provveda a farli transitare sul Cc.
Saluti
 

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