Leva Gennaro

Membro Attivo
Proprietario Casa
In un rogito notarile,avente per oggetto l acquisto di un immobile, vi è allegato un crtificato di abitabilità
in cui si dichiara che tale cespite presenta una altezza 2,55.Ora poichè l altezza minima di un immobile è prevista ,per legge.in m 2.70, ne dariva che tale certificato fu rilasciato indebitamente e quello che mi fu venduto non era un appartamnto ( essendo un immobile alto meno di 2.70) ma un altra cosa.
Vi è colpa da parte del notaio?Era questi dovuto a verificare la validità dei titoli allegati agli atti?

PS:per maggior completezza aggiungo che l altezza interna e reale di tale immobile è di m2,44

Grazie Gennaro
 
O

Ollj

Ospite
Al notaio non potrà mai contestare responsabilità per la non veridicità di un atto amministrativo allegato al rogito. In caso di violazione normativa, ne risponde chi la rilasciato la certificazione. Sulle altezze minime non mi pronuncio: sappia solo che le norme sono assai mutate nel tempo, diverse per tipologia e zona; sia mai che il certificato in discussione fosse perfettamente valido (per il tempo in cui fu prodotto)
 

griz

Membro Storico
Professionista
E' una questione abbastanza complicata, suppongo che il certificato emesso tenga conto della destinazione residenziale dell'immobile di provenienza remota, cioè se è stato abitato da sempre dal punto di vista del diritto dovrebbe poter essere abitato sempre. L'altezza di interpiano è infatti una convenzione, lo dimostrra il fatto che nelle località montane l'altezza minima è inferiore (2,40), lo stesso dicasi per i sottotetti recuperati a fini abitativi. Visono comuni oggi che in presenza di altezze difformi dalle norme attuali negano il certificato di agibilità anche se si dimostra che l'immobile è stato destinato ad abitazione da sempre, questo potrebbe aprire un contenzioso che secondo me ha basi giuridiche di sostanza, sta poi al proprietario definire se il contenzioso convenga o meno.
In generale comunque se esiste un certificato, questo vale, sta all'eventuale acquirente decidere se accettarlo o meno, il notaio non è deputato a giudicare l'idoneità o meno dell'alloggio, tanto meno davanti all'esibizione del certificato di agibilità
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il notaio è responsabile dell'identità delle parti, della forma dell'atto e della volontà espressa dai contraenti. Non lo è mai sull'identità dell'immobile e sulle sue caratteristiche, poiché lui rileva i dati da documenti tecnici li riporta nel rogito e, fatto basilare, rilegge il rogito prima di farlo firmare per approvazione.
L'immobile in questione potrebbe essere stato sanato con una delle tre leggi di condono edilizio ed accettato come abitazione anche se l'altezza utile non gli consentirà mai di ottenere l'agibilità.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
dipende dove si trova l'immobile se in collina o in pianura, che potrebbe variare le altezza per poter ottenere l'abitabilità
 

griz

Membro Storico
Professionista
L'immobile in questione potrebbe essere stato sanato con una delle tre leggi di condono edilizio ed accettato come abitazione anche se l'altezza utile non gli consentirà mai di ottenere l'agibilità.
a me risulta che la concessione emessa per il condono vale come agibilità (allora abitabilità) di quanto condonato, il problema si porrrebbe in caso di ristrutturazione con necessità di una nuova agibilità
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
a me risulta che la concessione emessa per il condono vale come agibilità (allora abitabilità) di quanto condonato, il problema si porrrebbe in caso di ristrutturazione con necessità di una nuova agibilità
Con le leggi sui condoni edilizi hanno sanato sottotetti la cui altezza media era di gran lunga inferiore a quella che prevedono le norme sanitarie, 2,70. E se urbanisticamente è sanato e lo utilizzi come abitazione, nessuno si oppone. Solo se dovrai stipulare un atto ti viene richiesta l'agibilità che non ti potrà mai essere concessa se l'altezza media non supera i m 2,70. Alcune zone della Repubblica prevedono altezze inferiori.
 

griz

Membro Storico
Professionista
se è stata emessa una concessione in seguito alla domanda di condono, è la concessione stessa che vale come certificato di abitabilità, se non sono state fatte modifiche sostanziali che richiedano una nuova richiesta di agibilità, questa vale
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Mi dispiace contraddirti, ma, almeno qui da noi a Selargius, sebbene uno sia in possesso della concessione a sanatoria in seguito al condono edilizio, se i locali non rispettano i requisiti sanitari, non ottengono l'agibilità o la vecchia abitabilità.
 

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