Con l’entrata in vigore della Legge n.° 220/2012 (Riforma del Condominio) le facciate di un edificio condominiale sono state espressamente citate tra le parti comuni senza fare alcun riferimento alla loro funzione strutturale alla quale la giurisprudenza precedente aveva fatto riferimento.
Siccome gli elementi che svolgono una funzione strutturale sono elencati sono indicati dall’ Art. 1117 del c.c. la conseguenza di questo inserimento tra le parti comuni di un edificio, senza spiegazione alla funzione svolta dalle facciate, autorizza ad attribuire ai balconi aggettanti una mera funzione estetica dell’edificio.
Se questa attribuzione estetica dei balconi è sostenibile potrebbe essere modificato il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione dei frontalini che finora, seguendo gli orientamenti giurisprudenziali, avevano attribuito le spese di manutenzione dei frontalini dei balconi aggettanti ai proprietari dei balconi medesimi?
Siccome gli elementi che svolgono una funzione strutturale sono elencati sono indicati dall’ Art. 1117 del c.c. la conseguenza di questo inserimento tra le parti comuni di un edificio, senza spiegazione alla funzione svolta dalle facciate, autorizza ad attribuire ai balconi aggettanti una mera funzione estetica dell’edificio.
Se questa attribuzione estetica dei balconi è sostenibile potrebbe essere modificato il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione dei frontalini che finora, seguendo gli orientamenti giurisprudenziali, avevano attribuito le spese di manutenzione dei frontalini dei balconi aggettanti ai proprietari dei balconi medesimi?