O

Ollj

Ospite
La proprietà si presume comune sempre.
Per applicare il comma 3° non basta eccepire l'esistenza di una diramazione.
Il foro a valle determina una diminuzione di pressione, con danno per tutti i consociati.
Per seguire la sua lettura si necessita di un titolo contrario e/o le evidenze legislative di cui al comma 3° (non ricorrenti nel caso esposto).
 

proid

Membro Attivo
La proprietà si presume comune sempre.
Per applicare il comma 3° non basta eccepire l'esistenza di una diramazione.
Il foro a valle determina una diminuzione di pressione, con danno per tutti i consociati.
Per seguire la sua lettura si necessita di un titolo contrario e/o le evidenze legislative di cui al comma 3° (non ricorrenti nel caso esposto).

Non credo che siccome i foro causa diminuzione di pressione a tutti il danno si intende comune.
In linea generale vuoi sostenere che il danno è privato, di una minoranza di persone o della globalità a seconda di chi ne risulta coinvolto/danneggiato?

Se per assurdo questo principio fosse applicabile allora lo sarebbe anche ad esempio nel caso del riscaldamento quando un foro della tubazione a valle della diramazione dell'appartamento causa la perdita di pressione di tutto l'impianto. Ma questo principio non si applica al riscaldamento e il danno a valle della diramazione è di competenza del proprietario della diramazione
Ne consegue che il concetto proprietà in base a chi fa danno non si applica neanche in questo caso.

L'ltimo comma dell'art. 1123 CC mi sembra chiaro e lineare e non accenna a eccezioni in base a chi crea disagio o danno il difetto sulla parte a valle della diramazione.

Questo concetto della proprietà in base a chi fa danno è una ipotesi personale o fa riferimento a giurisprudenza?
 
O

Ollj

Ospite
Questo concetto della proprietà in base a chi fa danno è una ipotesi personale o fa riferimento a giurisprudenza?
Mai scritto ciò; semmai che:
La proprietà si presume comune sempre
E lo stabilisce la legge.
Ed è onere di chi vuol superare tal presunzione dimostrare il proprio assunto.
L'ltimo comma dell'art. 1123 CC mi sembra chiaro e lineare e non accenna a eccezioni in base a chi crea disagio o danno il difetto sulla parte a valle della diramazione.
Semmai sarebbe da applicare il comma 2° "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne", il comma 3° non è a mio avviso pertinente:
"Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato"; nel caso di specie l'impianto è unico; il 2° comma si potrà applicare, derogando al principio di cui al comma 1°, dando prova del servizio in misura diversa.
Non credo che siccome i foro causa diminuzione di pressione a tutti il danno si intende comune.
In linea generale vuoi sostenere che il danno è privato, di una minoranza di persone o della globalità a seconda di chi ne risulta coinvolto/danneggiato?
Mai scritto ciò, ma che:
Il foro a valle determina una diminuzione di pressione, con danno per tutti i consociati.
Quindi vi è un evidente un interesse comune nel servizio in question (ci fossero delle valvole di non ritorno sarebbe forse diverso); ergo, spetta a chi vuol essere esonerato dalla spesa, dimostrare di non averne utilità alcuna (non applicando così il comma 1°: "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune")
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Applico semplicemente il C.C.

Tutti stiamo applicando il CC...altrimenti saremmo dei "bandoleros" che si fanno legge da se.
Il problema è quale articolo del CC sia attinente al caso proposto (posto che nello specifico non esiste alcun art. che parla di diramazioni di un acquedotto)

Sarebbe persino da chiarire la questione Condominio o Comunione, visto che si parla di villette e di strade diverse...ma diamo per assodato che ne abbiano costituito uno.

dove c'è una diramazione, quello che c'è a valle è di proprietà di chi si serve della sola diramazione non di tutti i condomini.
Il fatto che ci siano o meno contatori a valle o a monte non cambia questo e non c'entra niente con il concetto di proprietà della diramazione ad una parte sola dei condomini.
I condomini a valle della diramazione avranno interesse a riparare il danno perche i danni economici conseguenti saranno a loro carico e non a carico di tutti.

E come si può determinare a chi e quanto addebitare visto che potrebbero emergere, dopo la riparazione, anche altre rotture od esistere dispersioni rilevanti.
Appunto per questo il posizionamento di subcontatori potrebbe diventare rilevante.

Ancora meglio è mettere contatori ad ogni diramazione in modo da misurare esattamente il consumo di ogni "braccio" per poter misurare con maggior precisione il danno da addebitare alla parte dei proprietari

E' quanto ho spiegato fin da subito...se esistono dei subcontatori a monte allora certamente il danno è a carico degli utenti a valle...e che avranno tutto l'interesse ad agire prima possibile.

Non è vero, il danno segue la proprietà.

E ancora convieni su quanto ho affermato...l'unica questione che ci divide è come risalire alla proprietà perchè a mio avviso non basta dire è una diramazione che serve quel gruppo di villette o quel gruppo di strade.

Presumendo di tratti di un grande complesso con più strade (magari pubbliche) paragona ad un acquedotto in gestione a qualche "partecipata".
Dubito che, salvo titolo contrario, tu acceteresti di pagare il danno di una conduttura che non è sulla tua proprietà, è a monte del tuo contatore di servizio.
 

franco1063

Membro Attivo
Proprietario Casa
per chiarire non ci sono contatori all'inizio delle diramazioni e abbiamo una differenza tra la lettura del contatore generale e la somma delle letture dei singoli contatori che sfiora il 10%. questo dovuto alla rete idrica vecchia di 50 anni con perdite non sempre individuate, contatori non bollati con rischio manomissione ma quest'anno metto a preventivo il controllo e la piombatura di tutti i contatori, per non dire di molti contatori posti all'interno delle proprietà non in vani posizionati nei muretti di confine con sportelli con diverse serrature che creano difficoltà per la lettura annuale. tantevero che i precedenti amministratori calcolavano i consumi sui metri quadri, praticamente una bolgia che tento di risolvere.
un regolamento idrico c'e che recita "la spesa per l'impianto delle condotte di discesa dal serbatoio e per quelle di distribuzione è a carico dei condomini che ne usano, in proporzione della massima lunghezza del tratto usato e della superficie dei fondi serviti" premetto che il regolamento è del 1964 e non è stato mai applicato, i vari amministratori precedenti hanno fatto pagare le rotture a tutti secondo i mq o solo a quelli dopo la rottura sempre sui mq. io vorrei seguire il regolamento ma prima di tutto dovrei far fare a un geometra una tabella millesimale che preveda sia i mq che le distanze. nel frattempo volevo applicare un metodo più equo possibile
 

proid

Membro Attivo
Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010, n. 13883
Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relazione Dott. Goldoni Umberto

La disputa riguarda la rottura dell’impianto idrico, unico per più condomini, ed la conseguente ripartizione di spesa per le opportune riparazioni.

In questo caso la Cassazione, con sentenza 9 giugno 2010 n. 13883 ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 1117 c.c., n. 3, secondo cui gli impianti per l’acqua devono presumersi di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

In conseguenza di ciò, posto che la rottura si era verificata in un preciso punto nelle tubazioni afferenti a singoli edifici, la comunione non operava più e la spesa per il consumo abnorme conseguente non poteva essere ripartita tra tutti i partecipi del supercondominio.

Quindi la rottura del tubo a valle della diramazione che serve parte degli edifici del supercondomini si ripartisce in millesimi tra tutti i condomini di quei soli edifici e non tra tutti i condomini del supercondominio e il consumo abnorme dovuto alla rottura se misurabile con contatori in prossimità delle diramazioni o desumibili per differenza tra il generale e i parziali è sempre a carico del gruppo di condomini interessati e non di tutti.
 

proid

Membro Attivo
per chiarire non ci sono contatori all'inizio delle diramazioni e abbiamo una differenza tra la lettura del contatore generale e la somma delle letture dei singoli contatori che sfiora il 10%. questo dovuto alla rete idrica vecchia di 50 anni con perdite non sempre individuate, contatori non bollati con rischio manomissione ma quest'anno metto a preventivo il controllo e la piombatura di tutti i contatori, per non dire di molti contatori posti all'interno delle proprietà non in vani posizionati nei muretti di confine con sportelli con diverse serrature che creano difficoltà per la lettura annuale. tantevero che i precedenti amministratori calcolavano i consumi sui metri quadri, praticamente una bolgia che tento di risolvere.
un regolamento idrico c'e che recita "la spesa per l'impianto delle condotte di discesa dal serbatoio e per quelle di distribuzione è a carico dei condomini che ne usano, in proporzione della massima lunghezza del tratto usato e della superficie dei fondi serviti" premetto che il regolamento è del 1964 e non è stato mai applicato, i vari amministratori precedenti hanno fatto pagare le rotture a tutti secondo i mq o solo a quelli dopo la rottura sempre sui mq. io vorrei seguire il regolamento ma prima di tutto dovrei far fare a un geometra una tabella millesimale che preveda sia i mq che le distanze. nel frattempo volevo applicare un metodo più equo possibile

Il 10% non è molto e su contatori vecchi e tubatura obsoleta potrebbe essere causato sopratutto da errori dei misuratori o altre perdite.
Io rpartirei la sola riparazione della tubatura ai gruppo edifici e relativi condomini che usufruiscono del tratto danneggiato e non addebiterei la presunta differenza di consumi perchè non è certo quanto di questa differenza è dovuta alla perdita e quanto ad altre perdite o errori dei misuratori singoli.
 
O

Ollj

Ospite
Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010, n. 13883
devono presumersi di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini..
Detto nulla!
Come le avevo scritto: onere di prova dell'esclusività. Peccato che nel caso in questione non sia proprio così: la presenza di contatori comuni e privati per il conteggio fa palesare ben altro.
Interessante invece il regolamento:

la spesa per l'impianto delle condotte di discesa dal serbatoio e per quelle di distribuzione è a carico dei condomini che ne usano

Quindi una pluralità è ben individuabile per titolo: si applichi tal principio; questo sì che supera chiaramente la presunzione di comunione.
 

proid

Membro Attivo
Detto nulla!
Come le avevo scritto: onere di prova dell'esclusività. Peccato che nel caso in questione non sia proprio così: la presenza di contatori comuni e privati per il conteggio fa palesare ben altro.
Interessante invece il regolamento:

la spesa per l'impianto delle condotte di discesa dal serbatoio e per quelle di distribuzione è a carico dei condomini che ne usano

Quindi una pluralità è ben individuabile per titolo: si applichi tal principio; questo sì che supera chiaramente la presunzione di comunione.

La prova dell'esclusivita' e' la presenza della diramazione stessa.
Di che altra prova parli?
 

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