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Ollj

Ospite
Ripeto: qualsiasi criterio legale, anche logico, non sorretto da apposita convenzione tra le parti è per legge illegittimo. Tolta la parte variabile a mc e gli oneri ad essa riferibili, tutte le altre spese devon essere ripartite su base millesimale.
 
O

Ollj

Ospite
La novità normativa finalizzata al risparmio idrico ebbe origine nel 1996 ecco perché l'ho richiamata.
Giusto 146, il 144 manca della lettera f)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Interessante diatriba: a cui aggiungerei una considerazione personale: le spese fisse, legate alla disponibilità del servizio, sono sostanzialmente indipendenti dall'utenza. Si potrebbe quindi obiettare che non sia corretto ripartire per millesimi, ma si debbano ripartire unitariamente.

L'art. 1123 che indica la ripartizione per millesimi, ha senso logico (non ho scritto che ciò contempla ...) solo se si considerano servizi che siano suscettibili di godimento proporzionato all'uso o al titolo.
 
O

Ollj

Ospite
Obiezione mal posta, visto che la Cassazione ha bocciato tal illegittima ripartizione
“ il sistema dell'art. 1123 cod. civ. non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio....
Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare” (n. 17557/2014).
 

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