Elisabetta48

Membro Senior
In vista della prossima denuncia dei redditi, torno sull'argomento. Vorrei ricordare un punto un po' spinoso. Parlo per come stavano le cose al 2016. Eventualmente ci si adeguerà. Parlo delle ONLUS, discorso parallelo vale per le APS.

Le erogazioni liberali fatte a una qualunque Onlus riconosciuta danno diritto alla detrazione.
E' possibile solo la detrazione per quelle ONLUS (tra le quali le OdV iscritte al Registro Regionale del volontariato)
che non tengono una contabilità analitica in partita doppia, ma solo un rendiconto entrate/uscite. Queste possono solo usufruire di quanto previsto nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), art. 15, aggiornato con la Legge di Stabilità 2015. Questo articolo prevede una modifica all’art. 15 TUIR, che innalza a 30.000 euro all’anno (rispetto ai precedenti 2.065 euro) l’importo massimo detraibile dall'imposta lorda (aliquota 26% dell'importo donato).
Ovviamente, donazione con sistemi di pagamento tracciabili.

Sempre con la dovuta tracciabilità si può invece optare per la deduzione per le donazioni fatte a (v. UNICO 2016):
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale ....

Quell'articolo di legge è quello che fa la differenza per poter dedurre anziché detrarre ed è stato ripreso dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 che ne aggiorna i valori all'euro e precisa meglio i requisiti:
art. 14
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di APS iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Solo l'Ente che riceve la donazione sa se si trova in questo tipo di contabilità e di rendicontazione ed è opportuno che lo scriva nella ricevuta che deve rilasciare.
Alcuni enti lo scrivono chiaramente anche nel loro sito web o sul loro materiale promozionale se i donatori possono in alternativa usufruire della deduzione, altri no, invece è fondamentale saperlo perchè la stessa legge del 2005, sempre all'art. 14, prevede una specifica sanzione nel caso in cui la deduzione risulti indebita.

 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie per la puntualizzazione: direi anche che non sempre le istruzioni di Unico e 730 erano così esplicite: avevo desunto fosse opzionale optare per l'una o l'altra soluzione.

Gli stessi enti Onlus che un tempo indicavano le due situazioni, mi pare che oggi (almeno alcuni di mia conoscenza) non evidenziano più questo fatto.
 

Elisabetta48

Membro Senior
C'è molta confusione di idee, infatti. Frequento il mondo del volontariato e conosco alcune associazioni dove la buona volontà e il sacrificio personale sono altissimi, ma le nozioni fiscali e burocratiche zoppicano un po'. Inoltre si trovano tante volte anche in siti autorevoli informazioni contradditorie, per questo l'ho definito un punto "spinoso".

Nelle istruzioni dell'Unico, al punto sulle detrazioni, si legge:
'Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) ... è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili).'
In quelle 'successive istruzioni' si parla di quell'articolo della l.460/97, che non è menzionato al reparto "detrazioni" (e che poi, andandolo a vedere, ne richiama altri e altri e altri e...non si finisce più) e che comunque è poi stato aggiornato dalla legge del 2005.
Quindi in effetti l'alternativa della scelta c'è, ma con una asimmettria di fondo.

Io conosco associazioni che hanno modificato la loro contabilità e la loro modalità di rendicontazione (che ora sono molto complesse e puntigliose) solo per poter assicurare la deducibilità ai donatori. Ti dico anche questa: ho visto casi di commercialisti che, di fronte a ricevute che pur contemplavano la deducibilità, non si sono fidati e hanno messo l'importo a detrazione: questo per non correre il rischio di perdere il diritto alla deducibiltà e di tirarsi addosso invece una sanzione.

Ho trovato questa guida dell'Agenzia delle Entrate (forse del 2007, superata per quanto riguarda le aliquote ma non per il concetto base e le sanzioni previste - pagg 4 e 5). La cosa che appare strana è che l'inadempienza dell'ente che riceve faccia perdere diritti a chi dona, ma così è ed è il motivo per cui bisogna chiedere informazioni certe all'ente cui si dona se non le fornisce già di suo

http://pagamenti.elis.org/erogazioni-liberali-agevolazioni-fiscali.pdf
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie mille. Non sapevo delle sanzioni e della eventualità di perdere il diritto alle detrazioni; e nel dubbio ho optato per la più conveniente, pensando che al massimo la Agenzia delle Entrate avrebbe chiesto la rettifica.... Imparo adesso che forse non è così.
 

Elisabetta48

Membro Senior
La storia delle sanzioni l'ho imparata quando la Presidente della Onlus cui appartengo ci ha spiegato il motivo per cui ci saremmo avviati a un nuovo sistema di rendicontazione e di contabilità chiedendo aiuto per la stesura perché la complessità aumentava parecchio.
D'altra parte lei si sentiva in dovere di offrire la possibilità di questo beneficio fiscale ai sostenitori
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La storia delle sanzioni l'ho imparata quando la Presidente della Onlus cui appartengo ci ha spiegato il motivo per cui ci saremmo avviati a un nuovo sistema di rendicontazione e di contabilità chiedendo aiuto per la stesura perché la complessità aumentava parecchio.
Va anche tenuto presente che se la deduzione risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
 

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