fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
A meno che non vi sia una terrazza condominiale o altro spazio condominiale a cui potrebbe avere accesso servendosi dell'ascensore.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Bizantinismo? Non ne vedo alcuno; il Tribunale di Milano ha espresso il medesimo principio legale contenuto dalle altre Corti: uso potenziale. Ora il nostro scrivente non ha nemmeno quello
Veda, è evidente che vediamo cose diverse: lei vede solo Milano. Il punto è invece la disparità tra 3 tribunali, con 3 esiti diversi: se le pare poco....

Rispetto assolutamente la sua autorevole opinione, ma mi permetta di dire che di fronte a certi esiti, la sua rimane pur sempre solo una opinione.

E rispetto pure le tre difformi valutazioni: tutte hanno una loro logica.

Milano si è basato sull'uso potenziale (anche il nostro, uscito dalla cantina, potrebbe desiderare di salire sul lastrico solare a godersi lo stupendo panorama della costa palermitana)
Parma è in pianura padana, spesso avvolta nella nebbia: logico che a nessuno venga in mente di salire all'ultimo piano per vedere l'effetto che fa..
Monza con piglio brianzolo e senso pratico, ha ritenuto che la via di mezzo salva capra e cavoli.

Ma il principio legale è uno o è un elastico?

Mi si perdoni l'ironia: ma preferisco mantenere un minimo di senso critico, di fronte ad esiti sconcertanti
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Le ripeto: non v'è alcuna disparità, ma espressione del medesimo principio giuridico
A parte le facili ironie, quanto dice mi incuriosisce.

Per "medesimo principio giuridico" presumo intenda l'uso potenziale.

Posso immaginare quindi che il tribunale milanese che ha ritenuto di assoggettare il condomino a tutte le spese abbia valutato essere possibile l'uso potenziale. E lo abbia invece escluso (l'uso potenziale) quello di Parma.

Resta da interpretare la via di mezzo.... il giudice deve aver avuto più fantasia di me.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
riguarda sempre lo stesso palazzo, ma l'impianto dell'ascensore o meglio la messa in opera, vorrei sapere, come proprietario di due locali posti al di sotto del punto zero dell'ascensore e quindi non hanno possibilità di usufruirne per la risalita
l' installazione di un ascensore in un edificio che ne era privo è una innovazione soggetta ad utilizzazione separata per cui la decisione della installazione anche se presa con la maggioranza prevista non obbliga chi non vuole partecipare alla spesa perché non intende usufruire dell'ascensore. In questo caso occorre installare dei sistemi che impediscano ai non partecipanti l'uso dell'ascensore. Sempre in questo caso la manutenzione è a carico dei proprietari.
Quindi se nel progetto e nella installazione non è stata prevista la discesa al piano -1 i proprietari di questi locali non sono tenuti a partecipare né alla spesa di costruzione né alle spese di manutenzione. Sopratutto se hanno votato contro alla delibera.

Milano si è basato sull'uso potenziale (anche il nostro, uscito dalla cantina, potrebbe desiderare di salire sul lastrico solare a godersi lo stupendo panorama della costa palermitana)
certo; ma l'ascensore doveva essere installato contemporaneamente alla costruzione dell'edificio, ed il principio vale solo per i proprietari del piano zero, perché l'ascensore si ferma a tale piano, deve essere di uso libero, quindi potenzialmente questi proprietari potrebbero usare l'ascensore per salire al lastrico solare, che deve essere condominiale (perché se di proprietà privata non si può applicare questo principio) , per stendere i panni o per prendere il sole d'estate o vedere le stelle di notte o più semplicemente per esercitare il diritto di proprietà sul lastrico.

Se chi costruisce l'ascensore in un edificio che ne è privo lascia l'uso libero del medesimo non può pretendere di far pagare la manutenzione a tutti.

dicendo che è giusto così perché si tratta di un abbellimento
questo principio potrebbe valere solo se l'edificio era già in origine dotato di ascensore.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Volevo solo rimarcare che su questi temi, la parola "certo" e "certezza" sarebbe opportuno usarle con cautela: troppe sono spesso le variabili in gioco non note; incluse anche le valutazioni del giudice.
a volte non ti capisco: io ho scritto certo per confermare che il principio di uso potenziale è contemplato ma deve essere su qualcosa che esiste, cioè concreto, come ho cercato di spiegare io, cioè, in questo caso, uso libero dell'ascensore. L'ascensore c'è e se vuoi lo puoi usare ( anzi hai il diritto di usarlo per andare a trovare il condòmino del 3° piano) anche se all'atto pratico a te non serve perché abiti al piano zero. Non come invece hai interpretato tu nella seconda parte della stessa frase che è una ipotesi non realizzata.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
a volte non ti capisco:
Non mi riferivo esclusivamente a te, o ad altri che hanno risposto prima di te: purtroppo nelle conversazioni virtuali sul forum, si perde una parte di comunicazione implicita che nei contatti diretti, credo eviti equivoci.

Ho preso spunto da quel termine, per sottolineare come certe situazioni siano non sempre certe, almeno in apparenza: le tre sentenze "apparentemente" difformi, ne sono una prova.

Non metto in dubbio che possano essere tutte frutto di un medesimo principio giuridico, (quanto meno me lo auguro) , ma resta a prima vista lo sconcerto: quindi anche dare una risposta secca, senza conoscere le circostanze, potrebbe essere fuorviante e non prudente.

Tutto qui.
 

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