luisa alessandrini

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Proprietario Casa
la domanda che vorrei fare all'esperto, a proposito della rinuncia alla servitù è questa:
Si può rinunciare anche ad una servitù coatta sul fondo dominante (con condanna al risarcimento economico, non da poco) stabilita da sentenza della corte d'appello?
Situazione
: il fondo dominante, in regime tavolare, ha una servitù a favore, registrata sul foglio A 2° parte.
Il fondo servente nega questa servitù (inserita nel piano tavolare e nel contratto, come destinazione d'uso
strada di comunicazione
tra le parti dell'anno 1900).
E' stata rilasciata al fondo dominante autorizzazione al passo carraio, in quanto la strada in questione benché di proprietà privata è destinata all'uso pubblico e inserita nell'elenco delle strade pubbliche o di uso pubblico, attualmente in vigore.

vorrei fare questa rinuncia come suggerito nell'articolo, utilizzando la formula recettizia unilaterale, si può? (intanto farò da subito questa rinuncia con R/R, poi aspetterò gli esiti, perché la questione è impellente)
Ovviamente non ho nessuna intenzione di rinunciare alla destinazione d'uso inserita al Tavolare.
Grazie per l'eventuale risposta.
Luisa
 
O

Ollj

Ospite
Manca il link dell'articolo citato.
La risposta deve essere negativa. La servitù coattiva può cessare solo quando vengono meno i requisiti necessari che hanno portato alla sua costituzione, determinando il vantaggio per il fondo dominante. La sola volontà dell'attuale proprietario non è sufficiente.
 

luisa alessandrini

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Proprietario Casa
Estinzione servitù – Rinuncia in particolare :: Diritto & Diritti
questo è il link
cerco di spiegarmi meglio, la storia è lunga ma provo a sintetizzarla
ho citato in giudizio i miei vicini, perché mi hanno impedito da 15 anni di accedere alla mia abitazione con l'automobile, apponendo una pesante fioriera di cemento davanti al mio cancello, e parcheggiando le loro lungo la stradina che è larga 3 metri, Tutto questo è successo in quanto ho fatto richiesta di un passo carraio, poi, concessomi dai vigili urbani. Dopo l'autorizzazione al passo carraio i miei vicini hanno scoperto che la strada in questione era di loro proprietà, questa strada è però di uso pubblico conclamato.
Facendo ricerche tavolari ho visto che il mio fondo ha una servitù con destinazione d'uso per l'accesso proprio su quella strada, stabilita dagli ex proprietari dei due fondi, quindi c'è una servitù a favore del mio fondo.
In giudizio i miei vicini hanno affermato che quella vecchia servitù non esiste più (questo è falso ci sono documento probatori), poi hanno fatto testimoniare il falso a due testimoni che hanno affermato che davanti al mio cancello c'era sempre un vaso, io non avevo prove contrarie fino a quando chi mi ha venduto la casa ha portato in tribunale una foto dove si evinceva che il vaso non c'era davanti al cancello. L'avvocato di controparte si è opposto al deposito della foto perché tardiva.......Morale della favola balle su balle della controparte il giudice ha riconosciuto una servitù coattiva al mio fondo ma, dietro indennizzo di 24.mila euro. Oltre il danno anche la beffa e l'offesa insostenibile di essere stata considerata una bugiarda disonesta, questo è per me inaccettabile!!
Ora voglio rinunciare alla servitù stabilita dal giudice, e mi chiedevo se questa fattispecie riportata nel link è possibile in questo caso
grazie spero si capisca meglio.
 
O

Ollj

Ospite
Morale della favola balle su balle della controparte il giudice ha riconosciuto una servitù coattiva al mio fondo ma, dietro indennizzo di 24.mila euro.

Il Giudice ha deciso: lei potrà appellarsi o trovare con controparte un accordo sulla cifra da corrispondere.
Non potrà invece rinunziare a ciò che non dipende dalla sua volontà: la servitù infatti non è volontaria ma coattiva; il link da lei riportato riferisce dell'ipotesi di servitù volontaria (costituita per volontà delle parti e come tale sempre negoziale)
Questo il mio pensiero. Si confronti con il suo legale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non capisco come mai il giudice riconoscendoti una servitù coattiva, che i proprietari del fondo servente ti hanno impedito di esercitare, ti abbia affibbiato l'onere di pagare 24.000 € di indennizzo ai medesimi.
 

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