sverza

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Ciao, come in parte descritto nell'oggetto la richiesta è la seguente (e la faccio con un esempio così riesco a spiegarmi meglio).
Visita medica fatturata (e pagata) 100€.
La società che "offre" la copertura sanitaria (in questo caso stiamo parlando di Unisalute) accetta la richiesta di rimborso e secondo contratto (in accordo alla tipologia di visita e altre variabili) rimborsa 70€.
Detto questo, in fase di dichiarazione dei redditi (al fine di ottenere un'ulteriore detrazione):
- dichiaro 30€ (ovvero la differenza tra il pagato ed il rimborsato)
- dichiaro 100€
- non dichiaro nulla

Secondo me (ma sono qui a chiedere pareri) la scelta giusta è la prima (ovvero 30€).
Conferme / smentite?
Grazie
 

alberto bianchi

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Secondo me (ma sono qui a chiedere pareri) la scelta giusta è la prima (ovvero 30€).
Conferme / smentite?
Grazie
Puoi detrarre l'importo lordo SOLO se non esiste relazione diretta tra il versamento del contributo (premio assicurativo) fatto dal datore di lavoro ed il tuo nominativo.
Considerata la tua età, presumo che non sia pensionata (status che permette, in diversi casi, la detrazione integrale lorda della spesa).
In pratica il ragionamento che fa l'Agenzia delle Entrate:
- se il contributo è indetraibile (come è il caso del pensionato ) non può essere imponibile il rimborso ricevuto dal Fondo di Assistenza Sanitaria.
- se il contributo è detraibile (anche se versato esclusivamente dal datore di lavoro , senza una tua partecipazione) per il tuo datore di lavoro, allora l'importo che tu potrai detrarre è quello al netto del rimborso.
Conclusione, puoi detrarre solo 30 Euro.

N.B. se non hai altre spese sanitarie, per effetto della franchigia, nomn potrai scaricare nemmeno i 30 Euro.
 

Nemesis

Membro Storico
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in fase di dichiarazione dei redditi (al fine di ottenere un'ulteriore detrazione)...
Per detrarre le spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. A tal fine si considerano
tali anche le spese sanitarie:
- rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
- rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalato al punto 444 della CU 2017.
In questi casi la detrazione viene comunque riconosciuta, anche a fronte di un
rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di deduzione dal reddito.
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese, nel caso dei danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino a un importo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2017. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.
Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di 3.615,20 euro) e il totale dei contributi versati. La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2017.
 

alberto bianchi

Membro Storico
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@Nemesis , non conoscevo tutti i particolari.
Io da quasi 40 anni mi son trovato nella situazione seguente:
I rimborsi delle spese mediche del FASI
Una particolare casistica che riguarda il rimborso delle spese sanitarie è quella che riguarda il FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa alle prestazioni del servizio sanitario nazionale), che effettua prestazioni sanitarie a favore dei dirigenti delle imprese industriali, siano essi in servizio o in pensione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa con le Risoluzioni n. 114/E/2003, 78/E/2004, 167/E/2005 e la Circolare n. 24/E/2004, con le quali è stata definitivamente chiarita la possibilità di portare in detrazione le spese sanitarie rimborsate dal Fondo.

La situazione può essere così riepilogata e riassunta:

Dirigenti in servizio – Per i dirigenti in servizio trova applicazione la disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati fino alla soglia di €. 3.615,20, pertanto, l’eventuale rimborso lascia il diritto alla detrazione soltanto in proporzione alla quota dei premi che hanno formato reddito, ovvero quelli superiori alla soglia. Le spese mediche rimborsate deducibili si trovano con il meccanismo di calcolo visto in precedenza;

Dirigenti in pensione – Per i dirigenti in pensione indipendentemente dall’entità del rimborso la detrazione fiscale delle spese sanitarie resta sempre piena, in quanto non può trovare in nessun caso applicazione la disciplina della concorrenza al reddito dei premi versati. Infatti, i premi versati al fondo del FASI per i dirigenti in pensione non sono mai individuali, ma sempre collettivi, e per questo non permettono di applicare la norma di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, confluendo appieno nel reddito di pensione. Trattandosi quindi di contributi non dedotti dal reddito, per i dirigenti in pensione le spese mediche rimborsate dal FASI sono sempre ed interamente detraibili.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La situazione può essere così riepilogata e riassunta:
Quanto vale per FASI ed analoghi fondi integrativi, trova riscontro da quanto ha illustrato Nemesis: in parole povere il rimborso FASI al pensionato non incide sulla detraibilità della intera spesa sostenuta, solo perchè il contribuente non deduce dal suo reddito la quota di iscrizione al Fondo.
 

sverza

Membro Attivo
Proprietario Casa
@Nemesis & @alberto bianchi, grazie.
Non sono in pensione (e chissà se mai riuscirò a godermela, visto come i nostri politici - di qualsiasi bandiera - la stanno vampirizzando) ma dipendente nel settore privato.
La polizza viene data gratuitamente dal titolare del lavoro (programma welfare, diciamo).
Alla luce di questo, se la risposta data da @alberto bianchi è chiara, un po' meno lo è (almeno per me) quella di @Nemesis (per cortesia non avertene a male, anzi apprezzo le tue risposte sempre esaustive, dirette, puntuali e gratuite... ma forse che hanno necessità di interpretazione tanto quanto come leggere una legge). Ovvero alla fine ho riletto più volte ma mi spiace non sono riuscito a capire se come e quanto sia possibile detrarre nell'esempio fatto
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
la risposta data da @alberto bianchi è chiara, un po' meno lo è (almeno per me) quella di @Nemesis
Non fartene un complesso, .... non sei sicuramente il solo...
La polizza viene data gratuitamente dal titolare del lavoro (programma welfare, diciamo).
Puoi interpellare l'amministrazione del personale, e verificare se detti versamenti dell'azienda sono fatti a titolo nominativo come presumo: in quel caso non potresti detrarre il lordo.
 

sverza

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non fartene un complesso, .... non sei sicuramente il solo...
L'importante è che continui a dare il suo prezioso supporto

Puoi interpellare l'amministrazione del personale, e verificare se detti versamenti dell'azienda sono fatti a titolo nominativo come presumo: in quel caso non potresti detrarre il lordo.
Si, non viene riportato nulla nel contratto lavorativo tantomeno nei vari CU. E il nominativo è in mano ad Unisalute senza che io comunicassi alcunché.
Quindi dall'esempio sopra si possono detrarre i 30 euro. Franchigie permettendo
 

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