Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il destinatario non va a ritirare la raccomandata non è un problema: il mittente deve esibire l'avviso di giacenza?
A norma del nuovo art. 66 della L. n.°220/2012 l'avviso della comunicazione della assemblea deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso può essere mandato con posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o può essere consegnato a mano.
Quindi il presidente deve assicurarsi:
1) che ci siano i cedolini delle raccomandate recanti l'indirizzo che risulta nella anagrafe condominiale dei condomini.
2) che ci siano le copie delle comunicazioni di presa in carica della posta certificata e che l'indirizzo del ricevente sia un indirizzo PEC e sopratutto corrisponda all'indirizzo comunicato da chi intende ricevere la comunicazione con posta certificata
3) che ci siano le copie dei fax con il risultato positivo di ricezione e che il numero di fax a cui è stata spedita la comunicazione sia il medesimo di quello comunicato dal condomino che ha scelto questa forma di comunicazione.
4) che nella distinta delle convocazioni consegnate a mano ci sia la firma di chi ha ricevuto la comunicazione.

Questo è quanto deve appurare il Presidente della Assemblea.
Siccome le deliberazioni della assemblea sono annullabili, per istanza davanti al Giudice, da parte degli assenti entro 30 gg dalla ricezione del verbale della assemblea, per non aver ricevuto la comunicazione , o per averla ricevuto dopo i tempi previsti dal c.c., l'Amministratore si recherà presso l'ufficio postale dove ha consegnato la raccomandata; dopo una brevissima ricerca gli verrà comunicato in quale degli uffici postali omologati a tenere la giacenza della corrispondenza si trova la raccomandata da lui spedita. Recandosi presso quest'ultimo ufficio potrà aver la copia del verbale della mancata consegna ed eventualmente la copia dell'avviso di giacenza.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
A norma del nuovo art. 66 della L. n.°220/2012
Quella legge ha solo 32 articoli.
È l'art. 66, comma terzo delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (come sostituito dall'art. 20 della legge n. 220/2012).
Siccome le deliberazioni della assemblea sono annullabili, per istanza davanti al Giudice, da parte degli assenti
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
verissimo; però per loro il termine entro il quale presentare l'istanza di annullabilità decorre per i dissenzienti presenti dalla data in cui si è tenuta l'assemblea, perché costoro, anche e non ritualmente convocati, si sono presentati in assemblea ed hanno partecipato alle votazioni.
Il fatto è che si stava parlando di assenti perché non avevano ricevuto la comunicazione, o non ritirato la raccomandata, pertanto io alludevo solo a questa categoria.
 

Hug

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Proprietario Casa
Io distinguerei direi: no a chi è stato presente di persona, sì a chi ha delegato. Sì, perché non sempre il delegato ricorda bene tutto quel che è accaduto!
 

basty

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Proprietario Casa
Io distinguerei direi: no a chi è stato presente di persona, sì a chi ha delegato. Sì, perché non sempre il delegato ricorda bene tutto quel che è accaduto!
Se è per quella ragione, sono molti a non ricordare bene, quando addirittura non aver capito, cosa sia accaduto in assemblea.

Per questo per la verità ho sempre visto inviare il verbale a tutti.

il No, si riferiva essenzialmente all'obbligo, e soprattutto alle conseguenza: i presenti, di persona o per delega, hanno 30gg di tempo dalla assemblea, per opporsi.

Solo gli assenti hanno 30gg dal ricevimento del verbale
 

franco1063

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusate una domanda il condomino dissenziente ha ricevuto la convocazione nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, può impugnare richiamando il fatto che un condomino assente non ha ricevuto nei termini la convocazione anche se quest'ultimo non impugna???
 

basty

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Proprietario Casa
scusate una domanda il condomino dissenziente ha ricevuto la convocazione nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, può impugnare richiamando il fatto che un condomino assente non ha ricevuto nei termini la convocazione anche se quest'ultimo non impugna???
Non so: ma credo che in prima battuta vedere se la presenza del "non convocato" poteva essere determinante per l'approvazione delle delibere. Poichè il giudice deve valutare la nullità o l'annullamento, potrebbe fare la differenza.
 

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