basty

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Ne prendiamo atto. In questo caso l'Amministratore dovrebbe almeno rimborsare le spese. Certo che se fosse stata approvata a larga maggioranza da un condominio di 400 condomini....., l'impugnante non si farebbe molti amici...
 

Dimaraz

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scusate una domanda il condomino dissenziente ha ricevuto la convocazione nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, può impugnare richiamando il fatto che un condomino assente non ha ricevuto nei termini la convocazione anche se quest'ultimo non impugna???

A prima "vista", sulla base di una recente sentenza della Corte di Cassazione
n° 10338/14, parrebbe che la possibilità dichiedere l'annullamento di una delibera per mancata convocazione da parte di un "presente" (ma contrario) non sia ammissibile.
Personalmente non generalizzerei tale verdetto perchè emesso facendo richiamo all' Art. 1441 del CC.

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

Tutto verte sulla questione "nullità" o "annullabilità"...e l'attuale orientamento è quello spiegato da @Nemesis ...ma resta disquisibile sia l'applicabilità di una norma riguardante i "contratti" e su come possa considerarsi l'interesse della parte".

Certo che una impugnazione che veda il/i "diretto/i" interessato/i (non convocato) dinsinteressarsi dei propri diritti...
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
scusate una domanda il condomino dissenziente ha ricevuto la convocazione nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, può impugnare richiamando il fatto che un condomino assente non ha ricevuto nei termini la convocazione anche se quest'ultimo non impugna???
da La delibera condominiale nulla o annullabile dopo la riforma
Fanpage
Una novità potrebbe esserci, dopo la riforma, per le delibere annullabili per mancata, tardiva o incompleta convocazione. Infatti, l'art. 66 disp. att. c.c. comma II prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Questa frase viene interpreta nel senso che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) può essere fatto valere solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti.
Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082 "Deve escludersi la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art. 1137 c. c., la delibera condominiale da parte del condomino assente, il quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica.
Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) – seppure non direttamente applicabile ratione temporis – è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.). Pertanto, nella specie il ricorrente – assente all'assemblea per la quale aveva ricevuto regolare avviso di convocazione – non era legittimato a fare valere il difetto di convocazione relativo ad altri condomini".
 

Dimaraz

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seppure non direttamente applicabile ratione temporis
...Pertanto, nella specie il ricorrente – assente all'assemblea per la quale aveva ricevuto regolare avviso di convocazione – non era legittimato a fare valere il difetto di convocazione relativo ad altri condomini"

Per la serie...se la Legge non formulava tale "dictat" al tempo del fatto contestato...noi la applichiamo comunque.

su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Una "o" che in Italiano ha 2 utilizzi:
1-congiunzione (alias "e")
2-disgiunzione (alias "oppure").
 
Ultima modifica:

chiacchia

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In una discussione simile qui su Propit qualcuno postò una sentenza che asseriva: è pur vero quanto su detto dal c.c. ecc. ma se il condomino è a conoscenza della riunione e non si presenta con lo scopo di fare annullare la stessa, la delibera è valida.
Qualcuno può dire: come fai a sapere se il condomino è a conoscenza?
Caso personale, la persona "non era stata convocata" perché la raccomandata riportava il solo nome sbagliato e il condomino la sera della riunione, tenuta nei box condominiali, si fece premura di mandare il nipote con una lettera avvisandoci che se avessimo proseguito nella riunione si sarebbe opposto in tribunale.
Qualcuno se la ricorda questa sentenza?
 

Dimaraz

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Caso personale, la persona "non era stata convocata" perché la raccomandata riportava il solo nome sbagliato e il condomino la sera della riunione, tenuta nei box condominiali, si fece premura di mandare il nipote con una lettera avvisandoci che se avessimo proseguito nella riunione si sarebbe opposto in tribunale.
Qualcuno se la ricorda questa sentenza?

Ricordo la "storiella"...dabbenaggine assoluta da parte del non convocato.
L'aver mandato il nipote per di più con una lettera di suo pugno è stato pure "autolesionismo".

Ogni caso andrebbe valutato nello specifico...per questo le "sentenze" vanno ben analizzate e non sempre si prestano alla trasposizione.
 

chiacchia

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Dimaraz la..dabbenaggine assoluta l'abbiamo fatta noi che non ci siamo impegnati e opposti tanto è vero che alla fine abbiamo pagate le spese legali ecc.
 

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