f_sonata

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Pagano le sorelle dalla pensione della madre, che è grande.
Ma anche se sono due contro una, non penso che possono anche davanti al giudice fare stare la madre con la badante anziché essere accudita da propria figlia. Loro non vogliano accudire la madre, dicono che a casa loro non la porteranno, la vogliono cosi, come la pianta, e lì...
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In sostanza le spese restano a carico di vostra madre: e se ho capito, loro hanno la delega ad operare sui conti di vostra madre. Sono anche cointestatarie?

C'è un motivo per cui tu sei estromessa? Se capisco tu non hai la delega sui conti di tua madre.
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Dimentichi alcuni dettagli:
1) La madre è usufruttuaria a pieno titolo dell'abitazione utilizzata
2) La madre ha concesso alle altre due figlie nude proprietarie, un comodato gratuito.
Le sorelle non parlano di comodato, ma anche fosse le cose non cambiano, ha dato a 2 sorelle la possibilità di utilizzare il bene e all'altra no.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Le sorelle non parlano di comodato, ma anche fosse le cose non cambiano, ha dato a 2 sorelle la possibilità di utilizzare il bene e all'altra no.
Umanamente ti capisco benissimo. Giuridicamente penso sia irrilevante, purtroppo. Non sarebbe il primo caso: ho appena criticato la possibilità che un parente, perfettamente conscio della titolarità effettiva dei beni, possa esercitare l'usucapione di un bene ricevuto per gratuità.
 

f_sonata

Nuovo Iscritto
Conduttore
In sostanza le spese restano a carico di vostra madre: e se ho capito, loro hanno la delega ad operare sui conti di vostra madre. Sono anche cointestatarie?

C'è un motivo per cui tu sei estromessa? Se capisco tu non hai la delega sui conti di tua madre.
La delega ha una sorella maggiore, la madre l'ha fatto dopo la morte del padre al inizio della malattia, perché un anno ha vissuto nel appartamento con la sorella, poi stessa l'ha riportato a casa dove la madre viveva prima, la lasciato con una badante, la mamma il inizio faceva di tutto per cacciare via la badante, poi piano piano si abituata, ma pensa ormai che sta sola.
Io lavorava fino a 2012 al estero, non potevo tanto dire la mia, anche se ho proposto di badare la madre, le sorelle sempre dicevano di no.
 

fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
Nel post #7 la postante ha affermato che c'è un contratto di comodato fra madre e sorelle:
"La madre quando ancora ragionava ha fatto contratti di comodato d'uso a loro"
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Salve, vorrei sapere quali diritti abbiamo io e miei sorelle.
La madre ci ha donato la nuda proprieta di un appartamento a ciascuna di noi più di 25 fa. L' usufrutto ha lasciato a se stessa per tutti tre.
Una sorella già abitava nel appartamento donato e da allora abita li.
Altra sorella dal 2009 ha in uso tutto suo l'appartamento donato.
Ed appartamento donato a me ancora ha in usufrutto la mia madre che ha 85 anni.
La mia domanda è - adesso la madre continua di avere diritto di usufrutto e quindi di abitare in qualsiasi di queste tre case, se vuole, o no?
Grazie.

Andiamo con ordine.

-1) Se Sua madre si è riservata l'usufrutto di tutte e tre gli immobili, allora ha il diritto di andarci ad abitare come se ne fosse la proprietaria. Il problema di una perdita del diritto non si pone poichè, come da Lei riferito, Sua madre nei tempi debiti ha sottoscritto un contratto di comodato gratuito cone le figlie che abitano negli immobili, quindi la paventata prospettiva di una azione per usucapione dovrebbe mancare di consistenza, essendo dimostrabile la mancanza dell'animus possidendi (ed infatti l'immobile sarebbe occupato non quale possessore ma quale comodatario); trattandosi di comodato gratuito, inoltre, può essere chiesta la restituzione del bene in qualsiasi momento.

-2) Se il valore degli immobili donati è diverso potrebbe effettivamente porsi il problema della collazione futura. L'aver concesso il comodato gratuito non rientra, all'attuale stadio di evoluzione della giurisprudenza, tra le donazioni, neppure indirette; a tal riguardo la Cassazione così ha statuito: "In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'”animus donandi”, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario”. (Cass. n. 24866/2006). Tale orientamento giurisprudenzialela in tutta sincerità non mi trova d'accordo, essendo contraria allo spirito dell'art. 769 C.C. che non preclude espressamente l'ipotesi in questione. Bisogna tuttavia tener conto che un Giudice difficilmente emetterebbe una pronuncia difforme, anche se ciò non è comunque, in teoria, impossibile.

In ogni caso tenga presente che nelle donazioni non rientrano solo i beni immobli, ma anche le somme di denaro, i pagamenti di debiti e altro; quindi in una eventuale collazione anche ciò avrebbe il suo peso, qualora donazione del genere ci siano state.

-3) Assistenza al genitore anziano. Su questo chi volesse approfondire può consultare quanto ho scritto qui: genitori anziani - diritti e doveri dei figli ; in breve andrà precisato che, pur mancando una precisa legge che obblighi all'assitenza morale dei genitori anziani e malati, esiste tuttavia l'art. 591 C.P. che punisce l'abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse per malattia e vecchiaia.
 
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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Tale orientamento giurisprudenzialela in tutta sincerità non mi trova d'accordo, essendo contraria allo spirito dell'art. 769 C.C. che non preclude espressamente l'ipotesi in questione.
Complimenti. La posizione della cassazione, pur nella mia ignoranza giuridica, mi è sembrata uno di quei sofismi o paradossi che spesso lasciano perplessi: direi che queste sentenze sono rimaste ferme al paradosso di Zenone e ad Aristotele: la rivoluzione Copernicana, gli sviluppi dei matematici a partire dal '600 non li hanno ancora sfiorati.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Tale orientamento giurisprudenzialela in tutta sincerità non mi trova d'accordo, essendo contraria allo spirito dell'art. 769 C.C.
Quella norma presuppone necessariamente un atto di contenuto patrimoniale, e pertanto la diminuzione patrimonale del donante con il corrispondente arricchimento del donatario. Il vantaggio ottenuto dal comodatario, e il corrispondente svantaggio sopportato dal comodante non sono di contenuto patrimoniale.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Quella norma presuppone necessariamente un atto di contenuto patrimoniale, e pertanto la diminuzione patrimonale del donante con il corrispondente arricchimento del donatario. Il vantaggio ottenuto dal comodatario, e il corrispondente svantaggio sopportato dal comodante non sono di contenuto patrimoniale.

Certo, la spiegazione tecnica è esattamente questa. Ciò non toglie che agli occhi di chiunque abbia un minimo di senso comune, aver fatto usufruire di un immobile a qualcuno per decine di anni, in maniera gratuita, sia ne' più, ne' meno che un regalo (e anche bello grosso), vale a dire una donazione. Sono sicuro che prima o poi ci arriverà pure la Cassazione.
 

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