Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
pur pagando l'affitto?
Con il contratto di locazione il locatore non trasferisce il "possesso" al conduttore.
Se così fosse (se il conduttore fosse possessore), il conduttore potrebbe usucapire il bene. Ma il conduttore non è possessore. È un detentore (qualificato). In caso di locazione, il possesso (mediato) appartiene sempre al titolare del diritto reale.
E anche se il locatore rinunciasse al diritto a percepire i canoni di locazione potrà determinarsi una trasformazione della detenzione del conduttore in un suo (del conduttore) possesso ad usucapionem.
 
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Nemesis

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Proprietario Casa
ma l'usucapione...
Art. 1158 c.c:
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Quindi presuppone necessariamente il possesso: Sine possessione, usucapio contingere non potest.
Come più volte scritto, il conduttore non ha il possesso, ma la detenzione.
 
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eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Art. 1158 c.c:
Domanda: il diritto di usucapione si può applicare per un tratto di strada?
Specifico: trattasi di una stradina laterale interna senza sbocco, su cui esistono tre numeri civici dal 1978.
A seguito richiesta al Comune questi inviano una comunicazione in cui asseverano che tale tratto di strada laterale non risulta classificata come strada comunale e quindi non risulta gravata da uso pubblico, è perciò da considerarsi ad uso privato.
Nel caso sopra esposto posso dedurre, trascorsi oltre 20 anni, che questo tratto sia a tutti gli effetti in comproprietà degli edifici esistenti anche se negli atti di acquisto del terreno non fu inserita una sorta di servitù?
Grazie per il riscontro
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Quella strada la potresti chiamare strada vicinale, ma mai usucapita essendo libero accesso come puoi dimostrare che nessuno ne abbia avuto possesso anche provvisoriamente:);)
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il primo possessore fu il Comune dal quale furono acquistati i lotti di terreno sul quale sono stati costruiti gli edifici. I proprietari sono i medesimi .
Cosa intendi per libero accesso?
La strada non è gravata da uso pubblico .
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La strada non è gravata da uso pubblico
allora la strada è privata. C'è l'illuminazione pubblica? Su manca, o l'illuminazione è consortile, sarebbe una conferma della privatezza della strada. Chi fa la manutenzione? Se nella lottizzazione non sono state previste strade pubbliche le strade sono di proprietà dei frontisti anche se hanno l'ingresso civico altrove, basta far parte della lottizzazione e aver il confine di proprietà con la strada.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
La strada è priva di illuminazione e la manutenzione ordinaria (pulizia, sgombro neve etc) la facciamo noi in un contesto di buon vicinato. Specifico che le lottizzazioni hanno il confine sulla strada in questione quale unica via di accesso alle proprietà. Abbiamo installato cartellonistica di proprietà privata con divieto di sosta e segnaletica dei parcheggi riservati ai condomini. A questo punto i passi carrai pagati puntualmente al Comune, in quanto solo recentemente abbiamo fatto indagini sullo status della strada, possiamo dismetterli?
Grazie
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
A questo punto i passi carrai pagati puntualmente al Comune, in quanto solo recentemente abbiamo fatto indagini sullo status della strada, possiamo dismetterli?
se i passi carrai non interrompono il marciapiede perché questo non c'è non bisogna pagarli anche se il passo carraio affaccia su pubblica strada. Se la strada è privata anche se c'è marciapiede non bisogna pagarli.
Io abito in un condominio che fa parte di una lottizzazione gestita da un consorzio di differenti cooperative edilizie c'è una strada a fondo cieco che consente l'accesso carrabile ai condomìni interni, ma la strada è comune anche ai condomìni che affacciano ed hanno ingresso sulla pubblica via. Lo ha stabilito un giudice in quanto i condòmini dei palazzi interni avevano messo una sbarra che impediva l'accesso ed anche il parcheggio nella strada interna, manca la illuminazione e la manutenzione è da dividere tra tutti i condomìni frontisti. Il giudice ha stabilito che tutti i partecipanti all'originario consorzio hanno diritto di parcheggiare nella strada privata purché frontisti.
 

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