Last74

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Nella prossima convocazione dell'assemblea chiederò di mettere all'ordine del giorno la revoca della decisione autonomamente preso dall'amministratore che autorizza la sosta delle auto a pagamento. È semplicemente ridicolo
 

Dimaraz

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questa una tua personalissima interpretazione del RdC di cui stiamo discutendo

Potrei dire che anche le vostre sono "personalissime"...e ci infiliamo in un "cul de sac"... solo che quanto io affermo è suffragato da sentenze di Corte di Cassazione....quindi "fate vobis".


A proposito...
la sentenza l'hai citata tu.

non era leggibile l'evidenziatura che avevi fatto...ora ho "aperto" la "nuvoletta" che impediva la lettura completa.
Avevo citato quella sentenza perchè già utilizzata in passato...solo che ho fatto un copia incolla da una versione estrapolata ma evidentemente "bacata" (sigh ...sempre Anaci)
Eccoti la parte presa dal testo integrale:

4. Rileva il collegio che i due motivi del ricorso principale - che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono fondati e devono essere, perciò, accolti.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 943 del1999; in senso analogo v., in precedenza, Cass. n. 642 del 1996 e Cass. n. 158 del 1966) le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare; ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei
condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c..
Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza successiva
(v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del2004) di questa Sezione (alla quale si aderisce) ha rilevato che, in tema di condominio, la delibera
assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune - è validamente approvata con la maggioranza prevista dal comma 5 dell'art. 1136 c.c., non essendo richiesta l'unanimità dei consensi, trattandosi di deliberazione idonea a disporre una innovazione diretta al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120, comma 1, c.c)


http://www.anaciroma.it/images/news/cassazione-civile-9877-2012.pdf


Per quanto riguarda poi la possibilità di modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare le esigenze di interesse comune (art. 1117-ter

Ma se rileggi io ho spiegato fin da subito, mio post #8, che bisogna distinguere una modifica parziale da una totale.
 

Luigi Criscuolo

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Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza successiva (v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del2004) di questa Sezione (alla quale si aderisce) ha rilevato che, in tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune - è validamente approvata con la maggioranza prevista dal comma 5 dell'art. 1136 c.c.
OK; tuttavia secondo
L'art. 1117 ter del Codice Civile
Capo II - Del condominio negli edifici
Articolo aggiunto con legge del 11 dicembre 2012, n. 220 (cioè dopo la sentenza della Cassazione)
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.


Non è più richiesta l'unanimità per trasformare un giardino in parcheggio.
Questo sia quando non è vietato dal Regolamento di Condominio Contrattuale e sia quando è vietato: perché il divieto di cambiare destinazione d'uso al giardino è una clausola di natura regolamentare inserita in un Regolamento di Condominio contrattuale.
 

Dimaraz

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E alla fine ci siamo arrivati.
Quanto alla "modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni"...farei un distinguo cui non si sottrarrebbe nemmeno un qualsiasi Giudice:

-se si cambia "integralmente" una parte o un impianto (es. da giardino/parco a parcheggio permanente con alteazione di tutta la superficie) necessita la maggioranza indicata all' Art. 1117 ter

-se la modifica è parziale (50% del giardino che viene destinato a parcheggio) oppure è una modifica che non comporta "variazioni fisiche" (esempio piazzale o area comunque priva di arredi/piante) allora basterà una decisione con 500 millesimi.

A prescindere dalla validità o meno della seconda ipotesi...permane la invariata regolamentazione in tema di nullità o annullabilità di una delibera "viziata" da maggioranza insufficente.
Nel caso descritto da @Last74 non si può parlare di nullità ma di annullabilità...ed il termine è di 30gg dalla data di delibera (se questi era presente e ha votato contro)...e visto che questi preferisce presentare le sue opposizioni in un forum piuttosto che verificare in opportuna sede ho la quasi certezza che i termini arriveranno a decadenza...se non siano già decorsi.

Questo almeno "interpretando" una descrizione imprecisa:
i condomini interessati hanno chiesto un’assemblea per cambiare l'articolo ma non raggiungenti la maggioranza del 50% ha deciso lo stesso con l'aiuto dell'amministratore di consentirne la sosta seppure a pagamento e i proventi incassati da scalare dalle spese condominiali.

la decrizione lascia intendere che l'assemblea si sia svolta e la delibera approvata anche se in difetto di maggioranza.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
L’assemblea si è svolta ma non è stato discusso per mancanza di numero legale.
l'argomento è stato analizzato in maniera dettagliata. @Dimaraz aveva ragione sin da subito, e se avesse subito riportato quanto scritto nel suo intervento #42 non ci saremmo dilungati nella discussione.
Ora spetta a te a muoverti; nel senso che dovresti mandare una r/r all'amministratore e ricordargli che fino a quando il RdC non viene modificato con le maggioranze previste dalla legge (che tu eviterai di suggerigli) lui non può tollerare nè tanto meno autorizzare i condomini a parcheggiare negli spazi comuni, neanche a pagamento: le somme riscosse sono un illecito. Per questo suo atteggiamento ti stai muovendo per raggiungere il quorum per indire una assemblea che abbia per oggetto la sua sostituzione (ovviamente tu, e chi ti seguirà, dovrete avere un sostituto).
 

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