Gerry52

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Proprietario Casa
Buongiorno.
Ho acquistato lo scorso anno una caldaia a camera stagna per un appartamento locato.
Vorrei sapere se sono ammesse le detrazioni fiscali nella misura prevista per le ristrutturazioni nel caso di semplice sostituzione della caldaia (non in ambito di ristrutturazione) in un appartamento concesso in locazione.
Grazie a tutti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non vorrei essere troppo pignolo: ma con l'ultima guida relativa alle procedure e condizioni per godere delle detrazioni, bisognerebbe che si fossero verificate le seguenti condizioni

Caldaia: Sostituzione o riparazione con innovazioni

Quindi in via teorica la semplice sostituzione con una caldaia identica alla precedente non darebbe diritto alla detrazione, rientrando nell'ambito della manutenzione ordinaria.

Quando invece si può dimostrare che la nuova caldaia è di tipo migliorativo rispetto alla precedente (maggior rendimento dichiarato dal costruttore) si può affermare l'ottenimento di un risparmio energetico, e può essere detratto il 50% (=Manutenzione straordinaria)

Nella pratica è piuttosto improbabile una verifica così puntuale da parte della Agenzia delle Entrate.
 

Dimaraz

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Non ho mai visto considerare la sostituzione di una intera caldaia come manutenzione "ordinaria"

Una riparazione o la sostituzione di un particolare è manutenzione.
 

basty

Membro Storico
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Non ho mai visto considerare la sostituzione di una intera caldaia come manutenzione "ordinaria"

Una riparazione o la sostituzione di un particolare è manutenzione.
Interessante osservazione.

Che richiama appunto alla attenzione una certa difformità di interpretazione tra ciò che intendiamo volgarmente per manutenzione ordinaria e straordinaria, ad es. in ambito condominiale, e ciò che invece è definito in relazione alla legge sulla edilizia 380/2001.

Ora il punto è stato più volte discusso anche su propit, dove emergeva il disallineamento tra le due visioni.

Ora sembra che si stia convergendo: la guida Agenzia delle Entrate di febbraio 2017 fa ora esplicitamente riferimento, per distinguere tra ordinario e straordinario, ai punti a e b dell'art. 3 della 380/2001

Per quali lavori spettano le agevolazioni: I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.
A. Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
B. Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Ora per la sostituzione della caldaia non mi risulta sia richiesta alcuna comunicazione/autorizzazione edilizia comunale, mentre fino a non molto tempo fa per la manutenzione straordinaria (lettera b) era richiesta una pratica (SCIA;CILA o DIA... o come la chiamano).
Rimane quindi una certa incertezza: del resto la tabella finale della guida ha sempre fatto un distinguo.

Interventi sulle parti condominiali
Caldaia: Riparazione senza innovazioni - Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Interventi sulle singole unità abitative
Caldaia: Sostituzione o riparazione con innovazioni

Quindi sarebeb una manutenzione straordinaria, che però sembrerebbe non rientrare nella lettera b ......

Mi piacerebbe sentire il punto di vista dei tecnici addetti alle Cila e via discorrendo (geometri, ecc) (vero però che da quest'anno la burocrazia in materia è in parte modificata/semplificata), non tanto sulla ammissibilità della detrazione, quanto su come si configurerebbe la sostituzione della caldaia in termini di L 380, e quali obblighi ne discenderebbero.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Mi piacerebbe sentire il punto di vista dei tecnici addetti alle Cila e via discorrendo (geometri, ecc) (vero però che da quest'anno la burocrazia in materia è in parte modificata/semplificata), non tanto sulla ammissibilità della detrazione, quanto su come si configurerebbe la sostituzione della caldaia in termini di L 380, e quali obblighi ne discenderebbero.
Agenzia delle entrate e testo unico in materia di edilizia viaggiano su due binari diversi:
ai tecnici del settore edile non interessa proprio per niente la classificazione dei lavori predisposta dall'Agenzia delle Entrate....nessun tecnico si sognerebbe mai di considerare manutenzione straordinaria la sostituzione di una caldaia o la riparazione con innovazioni e i comuni stessi, già intasati da pratiche burocratiche neanche accetterebbero una pratica edilizia per la sostituzione della caldaia o la riparazione........d'altra parte come fa l'Agenzia delle Entrate a considerare una semplice manutenzione ordinaria la sostituzione dei pavimenti? non è che uno sostituisce i pavimenti di casa ogni decennio, come invece potrebbe essere per una caldaia.....
 

basty

Membro Storico
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Vedo che il punto è condiviso anche da te. È poiché comunque la indicazione della legge ed Agenzia delle Entrate escluderebbero i lavori che non rientrano nel punto b art 3 , io ritengo che per essere tranquilli sarebbe bene poter sostenere che la nuova caldaia ha prestazioni superiori, cosa non difficile se di modello più recente. Rientra quindi nella detrazione per risparmio energetico (50%), e non perché assimilata a manutenzione straordinaria
 

Gerry52

Membro Attivo
Proprietario Casa
La nuova caldaia è a camera stagna mentre la precedente era a camera aperta.
Basterebbe questa differenza per poter sostenere che la nuova caldaia ha prestazioni superiori e configurare così anche la fattispecie della manutenzione straordinaria?
Comunque la quota detraibile sarebbe sempre del 50% sia in caso di di risparmio energetico che in caso di manutenzione straordinaria?
E' corretto o mi sfugge qualche aspetto?
Un doveroso ringraziamento a tutti per l'approfondita discussione!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Basterebbe questa differenza per poter sostenere che la nuova caldaia ha prestazioni superiori e configurare così anche la fattispecie della manutenzione straordinaria?
SI. Basterebbe per godere delle detrazioni: è una innovazione rispetto a prima.
la quota detraibile sarebbe sempre del 50%
Si: tieni presente che nelle opere detraibili al 50% non rientrano solo le opere di manutenzione e ristrutturazione: sono incluse anche le innovazioni per la sicurezza, quelle che sono un miglioramento come la tua caldaia ecc; non bisogna confonderle con la detraibilità per risparmio energetico al 65% che comporta una certificazione ed adempimenti più complessi.

p.s.: Credo tutti abbiamo sempre incluso il cambio caldaia nelle detrazioni. Il mio era solo un avvertimento, per prevenire eventuali interpretazioni cavillose del fisco ed un colpo di coda restrittivo da parte della Agenzia.
Meglio prevenire e saper cosa rispondere.
 

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