Daniele 78

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Professionista
No @Dimaraz la legge 13/89 è estremamente chiara, inoltre in caso di condominio refrattario permette al singolo condomino richiedente di farsi installare i sistemi per il superamento delle barriere architettoniche (ovviamente pagandoli di tasca propria) TESTO DI LEGGE 13/89 PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE leggi bene l'art.1 fino in fondo poi mi dici. (Pardon art.2) poi mi dici.
Parla sia delle maggioranze richieste sia della possibilità di farsi installare a proprie spese un sistema facilmente rimovibile e di allargare le porte...
 
U

User_43651

Ospite
L'ingegnere che ha fatto il progetto per l'istallazione dell'ascensore chiarirà ai condomini nella prossima assemblea i loro dubbi. a quel punto penso che non dovrebbero opporsi visto che fra l'altro non devono pagare niente e l'ascensore lo utilizzeremo soltanto noi dell'ultimo piano....
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
se non esiste una legge che tuteli le persone in difficoltà siamo alle solite...il nostro è un paese da quarto mondo con politici deficienti.
Purtroppo l' art. 27 della legge 220/2012 ha aumentato la maggiornaza richiesta per il superamento delle barriere architettoniche previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 13/1989 portando tale quorum da 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentasse 1/3 della proprietà condominiale al 50%+1 degli intervenuti all'assemblea che rappresentino il 50% della proprietà condominiale.
L’articolo 1102 del Codice civile consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare – seppure a sue esclusive spese e senza la partecipazione degli altri condomini – ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale (Cassazione 1781/1993).
Il problema emerge per gli ascensori esterni, che possono modificare, per esempio, l'ingresso negli appartamenti: nel caso che ho citato nel mio intervento precedente i condomini che hanno aderito alla costruzione dell'ascensore entrano dalla porta finestra della cucina anziché dalla porta di ingresso esistente sulla scala.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@Luigi Criscuolo forse ne avevamo già parlato più indietro ma a mio modesto avviso il monta scale è sempre la soluzione da preferire rispetto ad un ascensore esterno ,lasciando perdere in partenza i lavori che comporterebbe invece uno interno nella tromba delle scale, che ammesso possibile (dato gli spazi occupati) sarebbe un vero disastro.
Inoltre il monta scale non altera le facciate e non comporta neanche il cambio ingresso nel condominio.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
io sono della opinione che se l'edificio sprovvisto di ascensore ha una tromba delle scale è auspicabile installare l'ascensore se questo si ferma al pianerotto di arrivo dove ci sono gli ingressi delle abitazioni.
Sono sempre della opinione che se non c'é una adeguata tromba delle scale è meglio progettare l'ascensore sacrificando 1,5/2,5 mq di appartamento di ogni piano (cosa che fu fatta in un edificio di proprietà Assitalia che da proprietario non ebbe, una volta presa la decisione, alcuna interferenza da parte degli affittuari; circa 10 anni fa gli appartamenti furono venduti).
Non sono favorevole, in linea di principio, agli ascensori esterni, sopratutto se sono stati installati per servire 1 o 2 o 3 condomini, perché sono onerosi nella loro costruzione e manutenzione, alterano il il prospetto originario dell'edificio, quasi sempre si fermano in prossimità del pianerottolo di riposo per cui si deve fare sempre una rampa di scale. Poi quasi sempre non sono ascensori ma elevatori idraulici.
Condivido l' opinione di @Dimaraz che, se una persona si trova nella necessità di dover usare l'ascensore per uscire di casa, è meglio cambiare casa, sopratutto se non c'é accordo tra i condomini e si affronta la spesa da soli.
Il montascale va bene se devi salire di un piano ed hai il pianerottolo di riposo curvo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...e non credo proprio con l'unanimità dei condomini...

Credere è un verbo che "ispira" poca certezza...eviterei di fare ipotesi in mancanza di dati certi.
Di fatto, normalmente, non serve l'unanimità per una "innovazione"... ma per un lavoro come quello della foto postata è indubbio che dovessero essere tutti concordi.
I balconi sono proprietà privata e nessuno può imporre un "aumento" di superficie degli stessi.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
No @Dimaraz la legge 13/89 è estremamente chiara, inoltre in caso di condominio refrattario permette al singolo condomino richiedente di farsi installare i sistemi per il superamento delle barriere architettoniche (ovviamente pagandoli di tasca propria)

Non è mia prassi disquisire su quanto dice una Legge senza conoscerla.
Forse sbagli lettura e vedi/intendi quelllo che non è effettivamente scritto (capita anche a certi Giudici):

Art. 1


1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

Ho evidenziato quanto dispone l'Art. 1...ossia l'obbligo è ovviamente per i soli nuovi erigendi (a partire dai progetti presentati 6 mesi dopo l'entrata in vigore della Legge)...o solo qualora si ristrutturi l'intero palazzo.
Postilla finale per gli ascensori: l'obbligo vale solo per edifici oltre 3 piani fuori terra.

L'edificio di Gabriella nasce senza ascensore e solo in caso di ristrutturazione completa sarà obbligatorio provvedere all'impianto (aggiungo salvo impossibilità tecniche).

Art. 2


1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.


Luigi ha già correttamente spiegato quale maggioranza ora serva.
La cosa nello specifico è di poco conto perchè pare non vi siano "rischi" che si proceda con una delibera.


2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Ho nuovamente evidenziato a chi è concesso di installare pur in assenza di consenso o delibera.
Pacifico che il Comune ti chiede tale "nullaosta" prima di darti autorizzazione.

Da Gabriella non esiste alcun portatore di handicap.
 
U

User_43651

Ospite
penso che dovrò fare un'altra battaglia legale per mettere l'ascensore...a voi sembra facile vendere una casa in questo periodo? beh ho incaricato diverse agenzie ma niente da fare...dovrei svendere la casa cosa che nn posso fare perchè c'è il rischio che poi rimango senza la possibilità di ricomprarne un'altra se non affogandomi di debiti
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Dopo 5 anni sei ancora al punto di partenza.

Ricordati che le battaglie legali costano ...e se perdi costano ancora di più.
 

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