U

User_43651

Ospite
Più che aumento di valore quantomeno è corretto parlare di TENUTA del valore.

Se tu hai un alloggio al 2 piano e ti mancano collegamenti comodi (vedi ascensore e o montascale) giocoforza sarà molto meno appetibile in quanto una delle caratteristiche importanti oggi come oggi per gli alloggi è non solo avere un buon affaccio ma appunto avere l'ascensore o altro.

Quindi non avendo ascensori ed abitando ai piani superiori nei condomini è molto meno appetibile lo stesso alloggio rispetto ad uno con ascensore.
Tieni conto che l'obbligatorietà parte dall'avere oltre il terzo piano sempre per la vecchia 13/89 che saresti poi tenuto ad applicare nel momento in cui passa la disabilità della signora.
Non so quanti piani possa avere questo, ma condomini con 2 piani ne ho visti pochi pochi, quindi presumo che ne abbia qualcuno in più.


L'appartamento in realtà è posizionato ad un terzo piano più alcuni gradini al piano terra ma all catasto risulta un quinto piano ...sono 10 appartamenti 2 per ogni piano...i primi due come un seminterrato...altri due piano terra...e poi gli altri 3 piani.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
L'appartamento in realtà è posizionato ad un terzo piano più alcuni gradini al piano terra ma all catasto risulta un quinto piano ...sono 10 appartamenti 2 per ogni piano...i primi due come un seminterrato...altri due piano terra...e poi gli altri 3 piani.
Tutti gli appartamenti dell'epoca avevano il piano terra rialzato (il fatto che abbia alcuni gradini è per quel motivo li).
Anche il seminterrato conterebbe come piano per cui hai 3 piani fuori terra + 1 seminterrato...da capire gli altri 2 da cosa derivano.
Rientra perfettamente nell'obbligo ascensoreObbligo ascensore per accessibilità oltre il terzo piano
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Rientra perfettamente nell'obbligo ascensor

E' già stato detto: negli edifici esistenti "privi" di ascensore perchè antecedenti alle normative che lo imponevano l'obbligo è solo in caso di ristrutturazione.

Condomini con meno di 3 piani ne trovi a iosa in paesi di periferia e il piano rialzato di qualche gradino non fa testo.

Mi pare che si stia qui a ripetere e ripetere sempre le stesse cose.

Chi vuole l'ascensore se lo paga...o chi non vuole farsi le scale ci pensa 2 volte prima di comprare gli "attici"....anche se come qualcuno diceva "sono il meglio".
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
E' già stato detto: negli edifici esistenti "privi" di ascensore perchè antecedenti alle normative che lo imponevano l'obbligo è solo in caso di ristrutturazione.

Condomini con meno di 3 piani ne trovi a iosa in paesi di periferia e il piano rialzato di qualche gradino non fa testo.

Mi pare che si stia qui a ripetere e ripetere sempre le stesse cose.

Chi vuole l'ascensore se lo paga...o chi non vuole farsi le scale ci pensa 2 volte prima di comprare gli "attici"....anche se come qualcuno diceva "sono il meglio".
Qui però rientra il discorso che aveva fatto con @Luigi Criscuolo e la sentenza, credo che tu te lo sia persa la cosa. SE la signora ,come pare dalle parole di @gabriella2013 , parrebe intenzionata a voler ottenere qualcosa come invalidità.

Quello che la spaventa è la burocrazia per ottenerla!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche il seminterrato conterebbe come piano per cui hai 3 piani fuori terra + 1 seminterrato...da capire gli altri 2 da cosa derivano.
in effetti c'è c'è qualcosa che non torna.
Comunque l'installazione di un ascensore (un ascensore di fatto e di nome) nella tromba delle scale di un edificio che ne è privo è sempre auspicabile. L'installazione avrà ripercussioni positive sul prezzo di vendita degli appartamenti (una volta installato) fino a recuperare il costo di installazione (se fatto da tutti i condomini).
Diverso è il discorso per l'installazione di un ascensore (di fatto ma di nome elevatore idraulico) all'esterno del fabbricato. E' innegabile che si risparmia di fare le scale a piedi, ma costringe il più delle volte a fare delle modifiche negli appartamenti (non è consentito l'accesso diretto in casa ci vuole un'anticamera dedicata all'ascensore) oppure occorre costruire i piani di sbarco sui balconi (tutte le finestre e le porte finestre che si affacciano sul balcone devono essere antiintrusione, una porta finestra diventerà come la porta di ingresso con la chiave). L'installazione esterna non avrà le stesse ripercussione positiva sul prezzo di vendita dell'appartamento, difficilmente si recupererà il residuo al netto dei benefici fiscali.
L'obbligo dell'ascensore negli edifici privati con più di 3 piani fuori terra c'è solo per quelli di nuova costruzione, altrimenti sai che nicchia di lavoro si creerebbe.
L'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici ante 1989 c'é solo negli edifici pubblici, e non è neanche completato perché mancano i fondi.
Nei condomìni privi di ascensori l'installazione degli stessi è soggetta alla approvazione della assemblea; la recente legge sul condominio ha aumentato il quorum deliberativo che era stato previsto dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche in presenza di un portatore di handicap. Inoltre siccome l'ascensore è una innovazione soggetta ad utilizzo separato chi vota contro, o chi non era presente alla assemblea, non è obbligato a partecipare alle spese della costruzione e chiaramente non utilizzerà l'ascensore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Qui però rientra il discorso che aveva fatto con @Luigi Criscuolo e la sentenza, credo che tu te lo sia persa la cosa. SE la signora ,come pare dalle parole di @gabriella2013 , parrebe intenzionata a voler ottenere qualcosa come invalidità.

Quello che la spaventa è la burocrazia per ottenerla!

Non mi sono perso nulla...e la sentenza non muove di una virgola quello che ho scritto.

Ps.
Quanto alla eventuale "invalidità"...nei fatti la stessa non è necessaria per chi si paga l'innovazione.
Anche avesse invalidità al 100% niente e nessuno può imporre agli altri condòmini di partecipare alla spesa.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Io qua mi sono fatto un giro per vedere anche altre sentenze in merito agli ascensori nei condomini.
Potete dare un'occhiata anche voi se trovate anche altro, oltre a quella di @Luigi Criscuolo ascensore sentenze
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare, conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio; in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.

L'ultimo passaggio che ho ripreso pari pari può essere interessante ed utile alla signora (alle signore) per facilitare una delibera in un senso di tutti.
Ovviamente non è sicuro, ma tanto vale tentare anche questa carta, poi quello che deve succedere succederà!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
In più per aiutare ulteriormente la cosa, oltre al poter mettere a disposizione di tutto il condominio il proprio contributo regionale e statale c'è l'agevolazione del 50% per l'installazione di questa cosa.
A volte mettendo tutto insieme, contributi vari dell'invalido con le agevolazioni fiscali per abbattimento barriere architettoniche è più facile "smuovere" l'assemblea condominiale.

Ovviamente devono saperle ste cose, altrimenti molto facile che neghino il tutto.
 
U

User_43651

Ospite
E' già stato detto: negli edifici esistenti "privi" di ascensore perchè antecedenti alle normative che lo imponevano l'obbligo è solo in caso di ristrutturazione.

Condomini con meno di 3 piani ne trovi a iosa in paesi di periferia e il piano rialzato di qualche gradino non fa testo.

Mi pare che si stia qui a ripetere e ripetere sempre le stesse cose.

Chi vuole l'ascensore se lo paga...o chi non vuole farsi le scale ci pensa 2 volte prima di comprare gli "attici"....anche se come qualcuno diceva "sono il meglio".


Caro Dimaraz...abbiamo comprato gli attici ...abbiamo provato a venderli ma la crisi che i grandi hanno creato non ci permette di realizzare il giusto prezzo di vendita delle case...in molti condomini vedo che vengono istallati ascensori esterni e noi cosa dovremmo fare? andare ad abitare alla stazione termini sopra un cartone come i barboni???in finale stanca di questa gente mi sono rivolta al mio avvocato il quale mi ha detto che l'ascensore si può mettere...ho avvisato l'ingegnere...che a sua volta chiamerà l'amministratrice....ci riuniamo presto per dare il via ai lavori e i vecchi ignoranti del palazzo se ne andassero altrove se non sono contenti
 

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