Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
" Per quanto riguarda la parte esterna del fabbricato per qualunque opera che ciascun condomino intenda eseguire prima di richiedere la concessione in Comune deve prima richiedere l'approvazione assembleare.
questa parte di RdC interessa l'installazione della canna fumaria. Ma non so fino a quale punto possa impedirne l'installazione della canna fumaria.
sospenderne la continuazione se si comproverà che questo porta un danno agli altri proprietari.
Il condominio non può vietare l'installazione della canna fumaria. Installarla, infatti, rientra tra i diritti previsti dall'articolo 1102 del Codice civile. Sulla specifica questione della canna fumaria c'è anche un intervento del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 11 del 3 gennaio 2006 ha ritenuto legittimo il permesso di costruire una canna fumaria, rilasciato dal Comune ad un condomino pur in presenza di parere negativo espresso dall'assemblea. Ovviamente l'impianto dovrà essere a norma ed avere la necessaria autorizzazione comunale, cosa scontata in questo caso dato che si intende aprire un'attività a sua volta soggetta ad autorizzazioni comunali. (28 settembre 2011)

Ma per il resto non c'è alcuna limitazione che concerne il tipo di attività da svolgere all'interno dei locali destinati a negozi. Avrebbe dovuto esserci scritto che nei negozi non si poteva esercitare l'attività di preparazione e vendita di cibi cotti e di mescita di bevande.
Io credo che le tre frasi riportate siano state scritte per impedire di aprire nuove luci in facciata, oppure di trasformare le finestre in porte finestre con relativi aumenti delle superfici vetrate e delle persiane/tapparelle; infine se qualcuno intendesse costruire un balcone rompendo la simmetria architettonica del progetto.
 

Rossella52

Membro Junior
Proprietario Casa
Quindi lo dite anche voi in base all'art 1102 del codice civile non ci si puo' opporre anche se sopra a questa "pizzeria"ci sono delle camere da letto, questo vorrebbe dire dare l'ok x una attività ed impedire a un proprietario (già presente prima della "pizzeria") di poter dormire in casa sua .............................. ed eventualmente di svendere la sua proprietà chi comprerebbe un appartamento con le camere sopra ad una pizzeria ? .
Tra l'altro, a mio parere il comune dove risiedo (in provincia di bologna) mi sembra un poco accorto a garantire i diritti di tutti e cioè il condominio è situato in una strada privata ad uso pubblico, quindi ci sono delle piccole attività tutte artigianali che però in forza di questo essere "artigiani" non hanno un orario di lavoro stabilito possono lavorare H24 x tutti i giorni della settimana . Fino ad ora questo non è stato un problema perchè sono tutti negozi che chiudono intorno alle 19.30 però una pizzeria ovviamente sarebbe diverso .
Bisogna anche precisare che nello statuto condominiale c'è un paragrfo a parte per il locale commerciale dove si impone di tenere pulito, di rispettare gli orari del riposo evitando rumori e schiamazzi, ma come si sà questi obblighi lasciano sempre il tempo che trovano .......................
Scusate il mio è solo uno sfogo, lo sò che voi non c'entrate niente e anzi cercate di dare una mano a tutti
Grazie del Vs. tempo
cordiali saluti
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Come detto.... impedite sulla base di un RdC...il proprietario locatore prima chiederà i permessi al Comune, questi 9 volte su 10 chiederà una liberatoria/delibera autorizzativa del Condominio (lo fanno per pararsi il "posteriore" da ricorsi eventuali).
Se non si procede il proprietario deciderà se portare la questione in Tribunale (e voi dovrete "resistere" nominando un avvocato).
Viceversa se lo autorizzano a prescindere...sarete voi a decidere se contestare facendo ricorso ad un Giudice.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
l'art. da me citato, capita a fagiolo al tuo caso, l'importante è tenere le debite distanze dalle aperture ( finestre) di condomini
 

Rossella52

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti scusate ma mi stanno venendo un sacco di dubbi
Sembra che a breve sarà indetta una nuova riunione condominiale sempre per questo problema a cui, tra l'altro, parteciperà anche l'avvocato del proprietario del locale .
Allora i chiedo:
- chi sostiene il costo della riunione ?
- può un'estraneo, anche se avvocato partecipare alla riunione ?
- il proprietario potrebbe decidere comunque di effettuare i lavoro a prescindere dal ns parere ? in tal caso dovremmo fare noi causa a lui
- se si dovesse procedere nella linea dura e il proprietario vincesse la causa ci potrebbe richiedere i danni per il mancato incasso per il periodo della disputa ?
grazie del vs tempo cordiali saluti
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
- chi sostiene il costo della riunione ?
se è una assemblea il condominio dovrà pagare l'amministratore per l'assemblea straordinaria. L'onorario lo deve aver dichiarato al momento in cui si è candidato per amministrare il condominio. Di solito la richiesta è modesta 40/60 euro. Io come professionista queste somme le chiedo ad ora come onorario a vacazione. Se è una riunione non c'è da pagare nulla.

- può un'estraneo, anche se avvocato partecipare alla riunione ?
Alle assemblee possono partecipare, ma non votare, tutti. Di solito si chiede preventivamente il permesso di presenziare; l'assemblea può allontanare chi non ha diritto a partecipare. Un'estraneo può partecipare e non può essere allontanato se è delegato da un condòmino: quindi può anche votare. Un estraneo può partecipare assieme ad un condòmino che lo ha nominato proprio consulente ma non può votare.

il proprietario potrebbe decidere comunque di effettuare i lavoro a prescindere dal ns parere ? in tal caso dovremmo fare noi causa a lui
purtroppo si. Nel palazzo dove abita una mia amica è successo che un locale su strada, piano piano, da bar si è trasformato in cucina/trattoria ed ha installato la cappa sul muro condominiale interno: durante i lavori i condomini hanno avvisato l'amministratore, questi ha chiamato i VV.UU. i quali hanno consegnato il verbale di interruzione dei lavori in attesa che il "cuoco" presentasse in comune la documentazione necessaria (i lavori erano abusivi); ma il trasgressore ha continuato e finito la canna di esalazione (è un lavoro che dura un paio di giorni). Richiamati i vigili quando sono venuti hanno trovato la canna installata e la impalcatura in smobilitazione. E' partita una causa in mediazione e il proprietario del locale, non il "cuoco" , ha offerto una cifra di risarcimento al condominio; cifra che è stata rifiutata dalla maggioranza dei condomini. Adesso la causa è in tribunale e non è ancora stata fissata la prima udienza, nel frattempo il locale, di sera, è affollato di avventori.

- se si dovesse procedere nella linea dura e il proprietario vincesse la causa ci potrebbe richiedere i danni per il mancato incasso per il periodo della disputa ?
Si.
 

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