Giuseppe_1969

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno

Qual'è la procedura che il nuovo proprietario deve seguire per richiedere al precedente proprietario il rimborso delle spese condominiali non versate?
Il decreto ingiuntivo?
Mediazione obbligatoria?
Ci si può rivolgere ad un giudice di pace?

Grazie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Prima chiedi direttamente ...in caso di rifiuto trovi un legale per intentare causa.
Non puoi chiedere Decretò Ingiuntivo.
La "mediazione" non è obbligatoria ed eviterei.
Poi dipende di quali importi si tratta.
 
U

User_29045

Ospite
A me è capitata la stessa cosa comperando un box auto nel 2009, c'erano spese condominiali arretrate per 100 Euro, in questo caso particolare vista l'esiguità della somma ho preferito pagarli io piuttosto che passare la pratica a un legale. L'unica cosa che non dimenticherò mai è che l'ex proprietario se ne è sbattuto dicendomi che l'amministratore non gli aveva mai chiesto di pagare e quindi lui non ha pagato, faccia di bronzo, non c'è che dire.

Con lo spannometro, diciamo che fino a 1000 Euro conviene pagare, tanto il legale vuole di più.

Se la cifra lievita tanto, invece:

a) Anzitutto va verificato che nel rogito ci sia scritto che il precedente proprietario dichiara di aver pagato tutto;

b) Una volta verificato il punto A, si chiede direttamente a mezzo raccomandata a/r, e in caso (molto probabile) di rifiuto, se la somma è importante si passa la pratica al legale.

I debiti / crediti seguono l'immobile, pertanto una volta acquisita la proprietà ci si ritrova anche debitori o creditori di eventuali somme pregresse.

Anche i recuperi IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie e sui risparmi energetici si trasmettono all'acquirente automaticamente, qualora non sia specificato il contrario nel rogito notarile.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il punto a) non è di per se determinante...salvo non si pattuisca il contrario è la Legge a stabilire a chi competono le spese.

Convengo che fino ad importi esigui si possa "sorvolare" ma non di certo su 1000 (mille euro).

Vale il solito adagio: meglio prevenire che curare.
 

ACTARUS

Membro Attivo
Mi permetto di suggerire ad eventuali acquirenti, all'atto del compromesso, di aggiungere una clausola in cui si specifichi che al rogito dovrà essere prodotta, da parte del venditore, una attestazione dell'amministratore condominiale che le spese sono tutte pagate sino a quella data. Io l'ho sempre avuta. Solo in in caso c'era stato un errore nel computo e hanno rilasciato al mediatore un assegno a garanzia a me intestato.
Certo occorre controllare bene con la documentazione prodotta: all'atto del compromesso voglio avere gli ultimi verbali e il preventivo spese. Meglio essere prudenti e, se il venditore é serio, non si oppone certo.
Una causa legale costerebbe più dell'importo dovuto, sempre che poi il debitore abbia i soldi (a volte chi vende lo fa per bisogno).
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Art. 63 Disp. Att. (estratto)
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Come si evince dal 2 comma dell'art. 63 disp. attuative non vi sono dubbi sulle responsabilità del nuovo acquirente. Chi acquista suggerisco che si rivolga sempre dall'amministratore del condominio, per prendere visione della situaizione economica del venditore e dell'unità oggetto della vendita verso il condominio. Questo con l'autorizzazione del venditore per ragioni di privacy.
Chi acquista si assume pertanto debiti e crediti del venditore per l'anno in corso e per l'anno precedente.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Il nuovo acquirente, può tuttavia agire in regresso nei confronti del venditore dell'immobile al fine di vedersi riconosciuto il ristoro delle somme pagate al condominio per sua negligenza.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Facevo riferimento all'ipotesi in cui il conguaglio degli oneri condominiali fosse successivo all'atto dell'acquisto dell'immobile e dalla cassa condominiale risultasse un saldo positivo a favore dell'ex condomino e venditore
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Facevo riferimento all'ipotesi in cui il conguaglio degli oneri condominiali fosse successivo all'atto dell'acquisto dell'immobile e dalla cassa condominiale risultasse un saldo positivo a favore dell'ex condomino e venditore
Se è a favore dell'ex condomino, quale norma prevederebbe che vada invece a favore del nuovo?
 

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