basty

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Proprietario Casa
Tu hai affermato che comunque non sei esentato dall'IMU per entrambi i fabbricati.
Concluderei così: (uso/IMU)

A=1/2
B=2/3

in alternativa (ma da verificare)
A=10/niente
B=2/3

Non sono adesso in vena di verificare i conti, ma mi sembra che la opzione 2 sia più penalizzante, oltre che dubbia.
 

Verìta

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Tu hai affermato che comunque non sei esentato dall'IMU per entrambi i fabbricati.
Concluderei così: (uso/IMU)

A=1/2
B=2/3

in alternativa (ma da verificare)
A=10/niente
B=2/3

Non sono adesso in vena di verificare i conti, ma mi sembra che la opzione 2 sia più penalizzante, oltre che dubbia.
Le due opzioni sono equivalenti: in entrambi i casi sarebbe imponibile solo il 50% del reddito della casa B.
Ci sarebbe un vantaggio per me solo se fosse
A=10/niente
B=2/niente
 

Verìta

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Tu hai affermato che comunque non sei esentato dall'IMU per entrambi i fabbricati.
Concluderei così: (uso/IMU)

A=1/2
B=2/3

in alternativa (ma da verificare)
A=10/niente
B=2/3

Non sono adesso in vena di verificare i conti, ma mi sembra che la opzione 2 sia più penalizzante, oltre che dubbia.
Ho trovato che nella circolare Agenzia delle Entrate n.11/E del 21/05/2014 (punto 1.2) è considerato esplicitamente il caso di un proprietario di case non locate situate nello stesso comune in cui ha la residenza, ma abitando in una casa non di sua proprietà.
Vi si afferma che in tal caso il reddito delle case di proprietà non locate e soggette a IMU non concorre all'imponibile IRPEF.
Pertanto per tutte deve essere indicato il codice di utilizzo 2 con nessun codice nella colonna IMU.
Mi sembra assurdo che, se una di quelle case è usata come abitazione principale da un familiare anziché essere lasciata vuota, le altre diventino soggette a IRPEF.
Quindi, secondo me, per la casa abitata dal familiare deve essere usato il codice di utilizzo 10 e per tutte non deve essere indicato nessun codice nella colonna IMU.
Che cosa ne pensi, basty? Ti sarei grata di un commento.


 

basty

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Stavo per dirti che non ero in grado e non avevo tempo di approfondire la questione da te sollevata, anche se le tue argomentazioni mi sembravano logiche. Poi ho buttato l'occhio su due tuoi passaggi
nella circolare Agenzia delle Entrate n.11/E del 21/05/2014 (punto 1.2) è considerato esplicitamente il caso di un proprietario di case non locate situate nello stesso comune in cui ha la residenza, ma abitando in una casa non di sua proprietà.

Ma la circolare precisa nell'esempio che:
un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

La risposta stà nella corretta lettura della circolare, e nel singolare e nel plurale: cioè si ha diritto alle agevolazioni sulla casa principale, una sola volta (singolare).

Io credo quindi che se uno ha due case, D ed E, nel medesimo comune della ab. principale, non locate soggette ad IMU, tenute a disposizione, e sta in affitto per l'abitazione principale , solo una delle due a disposizione non concorrerà all'IRPEF: la seconda sconterà il 50%, rendendo di nuovo logica l'applicazione della regola generale.

Ora la A se ricordo bene è data in comodato, è soggetta ad IMU, quindi dichiarata 1 (o forse anche 10) non sarà soggetta ad IRPEF.

La B rientrerà nella regola.
 

Verìta

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Stavo per dirti che non ero in grado e non avevo tempo di approfondire la questione da te sollevata, anche se le tue argomentazioni mi sembravano logiche. Poi ho buttato l'occhio su due tuoi passaggi


Ma la circolare precisa nell'esempio che:
un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

La risposta stà nella corretta lettura della circolare, e nel singolare e nel plurale: cioè si ha diritto alle agevolazioni sulla casa principale, una sola volta (singolare).

Io credo quindi che se uno ha due case, D ed E, nel medesimo comune della ab. principale, non locate soggette ad IMU, tenute a disposizione, e sta in affitto per l'abitazione principale , solo una delle due a disposizione non concorrerà all'IRPEF: la seconda sconterà il 50%, rendendo di nuovo logica l'applicazione della regola generale.

Ora la A se ricordo bene è data in comodato, è soggetta ad IMU, quindi dichiarata 1 (o forse anche 10) non sarà soggetta ad IRPEF.

La B rientrerà nella regola.
Scusa, ma la regola generale è che l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali; quella dell'IRPEF al 50% sulle case nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale (non semplicemente la residenza) è esplicitamente indicata come eccezione alla regola. Inoltre la tua lettura della circolare non regge: "un'abitazione" significa una qualsiasi di una, due, tre o quante sono. Altrimenti sarebbe stato precisato che l'agevolazione vale per una sola delle abitazioni eventualmente possedute, cosi come è precisato che si può usufruire dell'agevolazione sull'abitazione principale una sola volta.
 

Verìta

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Puo darsi: senti qualche altro parere, meglio, interpella la AdEntrate.
Però adesso non ho capito che soluzioni tu proponi: prova a fare un esempio.
Per ora ho ricevuto risposta da due siti che offrono consulenze online.
I consulenti di www.fiscalpoint.org mi dicono di indicare per entrambe le abitazioni: codice di utilizzo 2 ; caso IMU nessun codice.
La consulente di www.blogaffitto.it , mi dice sostanzialmente la stessa cosa, con la variante di indicare la casa abitata da mio fratello con il codice di utilizzo 10 (anziché 2, ma con lo stesso risultato).
Ripensandoci, mi pare di aver capito che:
_ vivendo io in una casa non di mia proprietà, se la casa abitata da mio fratello fosse esente dall'IMU, allora mi verrebbe data la possibilità di considerare questa come abitazione principale (utilizzo 1 caso IMU nulla) in modo da non pagarci l'IRPEF (sempre che sia conveniente, perché poi dovrei pagarla sull'altra)
_ se invece io vivessi in una casa di mia proprietà nello stesso comune delle altre due, mi verrebbe data la possibilità di indicare quella abitata da mio fratello con il codice di utilizzo 10, in modo da non doverne aumentare la rendita di 1/3.
Nel mio caso, poiché vivo in una casa non di mia proprietà e le mie due case sono entrambe soggette a IMU, non devo pagare l'IRPEF su nessuna delle due e posso quindi indicare entrambe con i codici 2 e 0.
 

basty

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Proprietario Casa
A proposito di comodati, penso ti possa essere utile questa circolare che evidenzia l'ambito circoscritto entro cui si può usufruire della agevolazione IMU sugli immobili dati in comodato
 

Allegati

  • Risoluzione n.1_DF Comodato 2016.pdf
    321,6 KB · Visite: 33

Verìta

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Proprietario Casa
A proposito di comodati, penso ti possa essere utile questa circolare che evidenzia l'ambito circoscritto entro cui si può usufruire della agevolazione IMU sugli immobili dati in comodato
Ti ringrazio, ma non capisco in che modo possa essermi utile una circolare che tratta di comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) e di agevolazioni sull'IMU.
 

basty

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Non è riferita al tuo caso: ma è la precisazione del ministero sulla applicazione del 50% IMU in caso di comodato a figli/genitori: ed alcune precisazioni ed esempi sono abbastanza significativi in generale. Tutto qui.

io non sapevo ad esempio che la casa data in comodato dovesse essere l'unica del comodante; come unica eccezione, che la seconda casa, sia nel medesimo comune ed anch'essa adibita ad abitazione principale del comodante.

Altro aspetto che mi ha colpito, è il distinguo quando la proprietà data in comodato è in comunione tra coniugi, e data in comodato ad un genitore dei due: la riduzione spetta solo alla quota del coniuge consanguineo, ...
 

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