gullit

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Buongiorno a tutti.
Vorrei effettuare il distacco dall'impianto centralizzato del mio condominio, il mio amministratore mi ha fatto notare che il regolamento comunale di Bergamo e quello della Regione Lombardia vietano il distacco. In effetti ho trovato nel regolamento edilizio comunale la parte che dice
"E’ vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole, nonché la separazione di singole unità immobiliari allacciate all’impianto di riscaldamento centralizzato."

Però ho trovato una sentenza della Cassazione che dice che il distacco è sempre legittimo se non arreca danni ad altri, ed in generale mi è stato detto che i regolamenti comunali/regionali non possono essere in contrasto col codice civile.

Mi domando quindi se questo divieto del comune (non ho ancora verificato quello della regione) sia effettivo o sia il solito pasticcio di leggi che si contraddicono a vicenda, in questo caso come mi devo muovere?
Grazie
 

Luigi Criscuolo

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Sappi che il distaccarti dall'impianto centralizzato non ti esimerà dal contribuire per la quota fissa approvata dalla assemblea e per le spese di straordinaria manutenzione. Teoricamente il tecnico, al quale dovrai rivolgerti per staccarti, sosterrà che nessun aggravio di spesa sarà sopportata da chi rimane allacciato all'impianto centralizzato dal tuo distacco. Negli anni successivi al tuo distacco si avrà la conferma reale di quanto sostenuto: qualcuno ha sostenuto che mantenendo al 30% della spesa di acquisto di carburante e di consumo di energia la quota fissa a carico di tutti ben difficilmente non si avrà un aggravio del costo per chi rimane allacciato al riscaldamento centralizzato.
Allora ti pongo la domanda ti conviene distaccarti e pagare fino al 50% il costo del riscaldamento? Perché sembra che la percentuale fissa più è alta e meno si risente del distacco.
 

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  • Riscaldamento centralizzato_ condomino che si distacca concorre alle spese_ _ Altalex.pdf
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gullit

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Proprietario Casa
Sappi che il distaccarti dall'impianto centralizzato non ti esimerà dal contribuire per la quota fissa approvata dalla assemblea e per le spese di straordinaria manutenzione. Teoricamente il tecnico, al quale dovrai rivolgerti per staccarti, sosterrà che nessun aggravio di spesa sarà sopportata da chi rimane allacciato all'impianto centralizzato dal tuo distacco. Negli anni successivi al tuo distacco si avrà la conferma reale di quanto sostenuto: qualcuno ha sostenuto che mantenendo al 30% della spesa di acquisto di carburante e di consumo di energia la quota fissa a carico di tutti ben difficilmente non si avrà un aggravio del costo per chi rimane allacciato al riscaldamento centralizzato.
Allora ti pongo la domanda ti conviene distaccarti e pagare fino al 50% il costo del riscaldamento? Perché sembra che la percentuale fissa più è alta e meno si risente del distacco.

Ciao,
per quota fissa intendi il consumo involontario? io sono all'ultimo piano, e la mia quota è vergognosa (450 euro), io sapevo che dovevo continuare a contribuire alla sola manutenzione dell'impianto.
 

Luigi Criscuolo

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ma se la casa sta a Bergamo, Lombardia, mi sembra che da almeno 3 anni dovete avere le valvole termostatiche con i contabilizzatori di calore altrimenti siete passibili di sanzioni.
per quota fissa intendi il consumo involontario?
quanta energia richiede il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) del tuo appartamento, più le dispersioni dell'impianto.
 

gullit

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Proprietario Casa
ma se la casa sta a Bergamo, Lombardia, mi sembra che da almeno 3 anni dovete avere le valvole termostatiche con i contabilizzatori di calore altrimenti siete passibili di sanzioni.

quanta energia richiede il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) del tuo appartamento, più le dispersioni dell'impianto.

Si confermo abbiamo messo i contabilizzatori, purtroppo abbiamo una quota alta fissa di cosiddetto consumo involontario dovuto al fatto che siamo al quarto piano.
 

Luigi Criscuolo

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se avete già montato i contabilizzatori non credo che tu possa distaccarti dall'impianto; non avrebbe senso basterebbe tenere a zero le termovalvole.
Mi sembra di aver capito che ti vuoi distaccare per non pagare nemmeno la quota fissa.
Credo che questo non sia realizzabile.
Dispone l'art. 1118 c.c. - nella versione post-riforma della L. 220/2012 - che il condomino non può rinunciare al diritto sulla cosa comune nè è esonerato dall'obbligo di pagare le spese per la conservazione delle parti comuni , nemmeno se cambia la destinazione d'uso.
Dopo la riforma di cui alla Legge n. 220/2012, l'art. 1118 c.c. espressamente prevede che il condomino può rinunciare all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento (se il distacco non causi notevoli squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini ).
La novella recepisce in toto il più recente orientamento giurisprudenziale sul punto (precedentemente il distacco non era ammesso, v. ad es. Cass. n. 6269/1989), il quale si era formato pressochè interamente su casi relativi a impianti di riscaldamento o di condizionamento.
Si vedano ad esempio, tra le tante, le sentenze della Corte di Cassazione n. 13718/2012, n. 15079/2006 e n. 5974/2004, secondo cui il distacco può avvenire senza l'autorizzazione degli altri condomini purchè non vi siano squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini.
Naturalmente, se il regolamento condominiale contrattuale dice diversamente, l'autorizzazione deve esserci.
La questione però tocca anche altre ipotesi di distacco: la ratio di fondo è infatti generale e dunque applicabile a tutti i casi.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5974/2004, secondo cui tutto dipende dal collegamento delle parti comuni: in sostanza la rinuncia all'uso è possibile solo nei casi in cui l'oggetto della rinuncia non è un elemento collegato in maniera essenziale al piano o porzione di piano; ove invece è possibile la sostituzione, la rinuncia è possibile.
Insomma, la rinuncia non deve comportare un illegittimo esonero dalle spese di un utilizzo che non può non esserci.
Così, ad es. è stata ritenuta legittima la rinuncia all'uso del lastrico solare (v. Cass. n. 3294/1996).
Oppure è stato ritenuto in dottrina che il condomino che sia proprietario di una cantina collegata all'impianto idrico, può ben distaccarsi dall'impianto pur sempre dimostrando che tale operazione non rechi pregiudizio all'impianto comune, al fine di vedersi esonerato dalle spese relative all'uso (A. Gallucci, Il Condominio negli edifici, Cedam, pag. 67).
 

basty

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Proprietario Casa
@Luigi Criscuolo : la domanda principale mi pare più circoscritta, e non si limita al caso Lombardia.

Quando due leggi sono concorrenti, prevale la legge nazionale o subentra il principio di cedevolezza e prevale la direttiva regionale?
Mi pare che quasi tutte le sentenza di cassazione citate siano antecedenti le ultime disposizioni in materia condominiale, ed antecedenti le disposizioni regionali.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il quarto comma dell'art. 1118 del c.c. con l'operatività della L. 220/2012 dice:
"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma."
Prima della L.220/2012
ART. 1118 – VECCHIO TESTO
Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Alcune Regioni, esercitando la concorrente potestà legislativa loro spettante in materia, hanno introdotto da tempo divieti o limitazioni all’installazione di impianti termici individuali. Si distinguono in particolare il Piemonte, con legge regionale 13/2007 e delibera di Giunta del 4.8.2009 n. 46-11968, punto 1.4 e la Lombardia con la delibera di Giunta n. IX/2601 del 30.11.2011; quest’ultima, all’art. 6, prevede che in caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi, o anche di distacco di una sola utenza dall’impianto centralizzato, è fatto obbligo al responsabile dell’impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche. Deve essere poi redatto, a seguito della trasformazione, l’ACE e la relazione di cui all’allegato B della DGR 8745/08 con l’indicazione delle motivazioni della soluzione prescelta.
Quindi, secondo me, non c'è conflitto tra legge dello stato e Legge regionale.
 

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