Salvatore varriale

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io e mio fratello abbiamo ereditato da nostra sorella l 85 % di 3immobili. Ifratelli del marito di nostra sorella hanno ereditato il 15%. Poiché uno dei fratelli fa ogni tipo di ostruzionismo non è stato possibile vendere le case che, fra L altro, hanno qualche problema edilizio. Io e mio fratello abbiamo allora deciso di affittare gli immobili, costretti soprattutto dalle ingenti spese fiscali e condominiali che gravano su di essi è che in 4 anni ammontano a circa 30.000 euro. Naturalmente il fratello farà ostruzionismo anche sul' affitto. Poiché io e mio fratello abbiamo la maggioranza delle quote, possiamo affittare?
 

SuperRomu

Membro Junior
Professionista
Io e mio fratello abbiamo ereditato da nostra sorella l 85 % di 3immobili. Ifratelli del marito di nostra sorella hanno ereditato il 15%. Poiché uno dei fratelli fa ogni tipo di ostruzionismo non è stato possibile vendere le case che, fra L altro, hanno qualche problema edilizio. Io e mio fratello abbiamo allora deciso di affittare gli immobili, costretti soprattutto dalle ingenti spese fiscali e condominiali che gravano su di essi è che in 4 anni ammontano a circa 30.000 euro. Naturalmente il fratello farà ostruzionismo anche sul' affitto. Poiché io e mio fratello abbiamo la maggioranza delle quote, possiamo affittare?
Gent.le utente Salvatore Varriale,
é possibile stipulare un contratto senso il consenso degli altri comproprietari, anche se quest'ultimi potrebbero citarvi in causa perché sussiste la gestione d'affari riconducibile all'articolo del Codice Civile 2032 per danni reali inerente al canone di locazione, aver concesso l'immobile in locazione a persone non in grado di poter sussistere il pagamento richiesto...

Cordiali Saluti
 

vitantonio.giuliani

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
egregio io ritengo di segnalare quanto segue:

in base all'art..1105 C.C. titolato “amministrazione”
tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione .

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma la maggioranza ovvero se la deliberazione non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Premesso quanto sopra

tu e tuo fratello dovere convocare l'assemblea di tutti i partecipanti con all'ordine del giorno quello che intendete fare: affittare gli immobili.

Per il caso di vendita degli immobili dovete fare riferimento all'art.1108 c.c.-
 

vitantonio.giuliani

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Prendo atto.
Il quesito parla di affitto bene immobile non di vendita; avrei potuto anche omettere il riferimento all'art.1108 c.c.;
Comunque l'art.732 c.c. riguarda il caso in cui un coerede che intenda vendere la propria quota o parte di essa ad estranei, deve offrirla prima agli altri coeredi.
L'art.1108 riguarda una ipotesi diversa: ove gli eredi dovessero decidere di vendere l'intero immobile (non una quota) dovranno:
- convocare l'assemblea;
- deliberare la vendita;
- fissare il prezzo;
- mettere in vendita l'immobile.
Certo in ambito assembleare un coerede interessato può proporre di acquistare lui l'intero immobile o compendio.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'art.732 c.c. riguarda il caso in cui un coerede che intenda vendere la propria quota o parte di essa ad estranei, deve offrirla prima agli altri coeredi.
Deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
ove gli eredi dovessero decidere di vendere l'intero immobile (non una quota) dovranno...
Ma se vi sono pesi e debiti ereditari, e non vi sia nell'asse ereditario sufficiente denaro per pagarli, i coeredi rappresentanti più della metà dell'asse potranno vendere i beni immobili ereditati, dopo aver venduto quelli mobili.
 
Ultima modifica:

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se l'immobile è parte di un eredità, il diritto di prelazione non spetta ai coeredi. Loro godono di tale diritto solo se è in vendita l'intera quota dell'eredità del venditore.
 

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