giusi80

Membro Junior
Proprietario Casa
Buona sera,
3 anni fa ho rinunciato dell'eredità di mio fratello.
Ora mi sono accorta che sarebbe stato meglio accettare con beneficio d' inventario (aveva molti debiti con lo stato e come credito 1/3 della casa di famiglia).
Ho letto che, siccome tutti gli eredi hanno rinunciato e non essendo passati 10 anni, posso revocare la rinuncia, ma non ho capito se così facendo accetto senza beneficio d'inventario.
Io vorrei accettare con beneficio d'inventario perché in caso di richiesta da parte dello stato del debito restituisco 1/3 della casa e in caso in cui dovessi averla già venduta restituisco allo stato l'importo ricevuto.
Posso revocare la rinuncia e accettare con beneficio d'inventario?
Ringrazio per il tempo che mi concederete.
Buona serata
Giusy
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
"L'art. 525 c.c. dispone che, sino a quando il diritto di accettare l'eredità non è prescritto (nel termine decennale dall'apertura della successione) contro i chiamati che vi hanno rinunciato, essi possono sempre accettare l'eredità, tranne nel caso in cui l'eredità non sia già stata acquistata da altro chiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza 23.01.2007, n. 1403 ha infatti stabilito che la rinuncia non faccia venire meno la delazione del rinunciante, ma determina la coesistenza del diritto di accettazione sia in capo al rinunciante che a favore dei coeredi. La delazione, continua la Suprema Corte, sarà persa solamente per accettazione degli altri chiamati, per prescrizione o per decadenza. La Suprema Corte, nella pronuncia 21.05.2012, n. 8021 ha infatti ricordato che, sulla scia del medesimo orientamento, la quota dell'erede rinunciante si accresce "ipso iure" a favore dei coeredi, senza specifica accettazione, in quanto l'accrescimento stesso si concretizza in un'espansione dell'originaria delazione. Solamente a seguito dell'accettazione della quota accresciuta, la rinuncia all'eredità diviene irrevocabile.
La giurisprudenza più recente (Cassazione 18.04.2012, n. 4070) ha confermato l'orientamento secondo il quale la rinuncia all'eredità, non facendo venire meno il diritto di accettazione del rinunciante sino a quando l'eredità non viene accettata dagli altri chiamati, consente una successiva accettazione che può anche essere tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia ritenuto incompatibile con la sua volontà di non accettare l'eredità."

da:La revoca della rinuncia all'eredità
 

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