RomanoRM

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Inutile girarti intorno. Questa agenzia assicurativa ha un orario di apertura al pubblico o no? E' un luogo aperto alla frequentazione dei fruitori finali, ossia gli assicurati o no? Chi frequenta questi locali? Qualora l'attività comporti un contatto diretto con i destinatari dei prodotti o dei servizi offerti, la clausola preventiva di rinuncia all'indennità inserita a contratto è nulla, in quanto confligge con l'articolo 79 della 392: in questo caso tu lucri un ingiusto vantaggio in danno del conduttore.

Ricevono solo per appuntamento.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
la clausola preventiva di rinuncia all'indennità inserita a contratto è nulla,
Questi sono aspetti veramente indigesti.

Qualora il locatore non fosse stato disposto a vincolarsi ed avesse richiesta quella precisazione come condizione per decidere se locare o no al soggetto richiedente, mica l'avrebbe estorta sotto tortura.

Capisco la nullità di patti contra-legem: aumenti superiori a quelli leciti, rinuncia al diritto di cedere il contratto, anche rinuncia ad esigere l'indennità all'avviamento.

MA se il conduttore dichiara liberamente di non avere contatti abituali al pubblico o roba simile ... mi sembra diverso.
 
B

Bluechewanna

Ospite
Ricevono solo per appuntamento.

Questi sono aspetti veramente indigesti.

Qualora il locatore non fosse stato disposto a vincolarsi ed avesse richiesta quella precisazione come condizione per decidere se locare o no al soggetto richiedente, mica l'avrebbe estorta sotto tortura.

Capisco la nullità di patti contra-legem: aumenti superiori a quelli leciti, rinuncia al diritto di cedere il contratto, anche rinuncia ad esigere l'indennità all'avviamento.

MA se il conduttore dichiara liberamente di non avere contatti abituali al pubblico o roba simile ... mi sembra diverso.

I locali, utilizzati abitualmente per l'espletamento dell'attività (l'attività assicurativa richiede, quindi, che il pubblico in quel determinato luogo ci vada) consentono l'accesso da parte del pubblico, libero o su appuntamento, frequente o sporadico, su strada o al ventesimo piano resta irrilevante, e diventano un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, anche se la clausola contrattuale, in genere predisposta dall'agente immobiliare o dallo stesso locatore , quale espediente simulatorio per veicolare l'antidoverosità dell'indennità nella misura dovuta lo smentisce categoricamente. Se così fosse, la clausola potrebbe essere addirittura interpretata come uno specifico divieto o impegno a non stabilire tale tipo di contatto diretto con il pubblico.

Ciò non esclude che l'assicurazione non possa comunque avanzare una richiesta, in sede di disdetta intimata, se raggiungesse la prova che la clausola del contratto relativa all'uso sia stata simulata dalle parti, volendo l'assicurazione, come in genere accade, adibire i locali ad uso effettivo ed abituale comportante contatti diretti con i clienti, fornendo consulenza diretta senza intermediazione, stipulando contratti senza intermediazione ecc. oppure volontariamente rinunciare all'indennità, ma per fare questo, la rinuncia, per essere valida e non in contrasto con l'art.79, deve risultare da una pattuizione successiva (non preventiva) all'avvenuto riconoscimento in suo favore del compenso. La tutela dell'art.79 è molto ampia e riguarda non solo gli aspetti e le parti del contratto legate a durata e canone, ma ogni altra pattuizione in contrasto con le disposizioni della legge e risultante di vantaggio per il locatore: le clausole di una preventiva rinuncia del conduttore al rinnovo, all'avviamento ecc. sono nulle.
 

RomanoRM

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ciò non esclude che l'assicurazione non possa comunque avanzare una richiesta, in sede di disdetta intimata, se raggiungesse la prova che la clausola del contratto relativa all'uso sia stata simulata dalle parti, volendo l'assicurazione, come in genere accade, adibire i locali ad uso effettivo ed abituale comportante contatti diretti con i clienti, fornendo consulenza diretta senza intermediazione, stipulando contratti senza intermediazione ecc. oppure volontariamente rinunciare all'indennità, ma per fare questo, la rinuncia, per essere valida e non in contrasto con l'art.79, deve risultare da una pattuizione successiva (non preventiva) all'avvenuto riconoscimento in suo favore del compenso. La tutela dell'art.79 è molto ampia e riguarda non solo gli aspetti e le parti del contratto legate a durata e canone, ma ogni altra pattuizione in contrasto con le disposizioni della legge e risultante di vantaggio per il locatore: le clausole di una preventiva rinuncia del conduttore al rinnovo, all'avviamento ecc. sono nulle.

Nessuno ha simulato niente.
Detto questo, proprio ieri ho parlato di persona con il titolare e non ha accennato ad alcuna richiesta di indennità di avviamento.
Poi vedremo cosa accadrà.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
(l'attività assicurativa richiede, quindi, che il pubblico in quel determinato luogo ci vada
Se però "quel determinato luogo" è un ufficio senza affaccio né ingresso né vetrine su strada; senza insegne né targhe né alcun segno di riconoscimento esterno; come può il conduttore affermare che perderebbe clientela o comunque subirebbe un danno trasferendosi dall'attuale ufficio in via Rossi ad un altro in via Bianchi?!?

E' diverso il caso di un negozio con ingresso, vetrine, insegne su strada: il pubblico indistinto passa lì davanti ed eventualmente entra per fare acquisti.
E se il negozio si deve trasferire da un corso molto frequentato ad una via secondaria dove non passa quasi nessuno è evidente che subisce un danno.

Inoltre al giorno d'oggi quasi tutti gli studi di consulenza di vario genere hanno un sito internet dove pubblicizzano i loro servizi per farsi conoscere dalla clientela.
Quando lo studio si trasferisce altrove, prima del trasloco scrive il nuovo indirizzo sul sito e mette un cartello sulla facciata del condominio dell'ufficio che sta per lasciare, per renderlo noto a tutti i clienti attuali e potenziali.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando lo studio si trasferisce altrove, prima del trasloco scrive il nuovo indirizzo sul sito e mette un cartello sulla facciata del condominio dell'ufficio che sta per lasciare, per renderlo noto a tutti i clienti attuali e potenziali.
Questo nella pratica e nella logica.

Ma se trovi quello cui fanno gola le 18 mensilità, siamo sicuri che se ne vada in modo bonario? Chi lo esclude?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma se trovi quello cui fanno gola le 18 mensilità, siamo sicuri che se ne vada in modo bonario? Chi lo esclude?
Se non gli spettano e fa le bizze, basta rivolgersi all'autorità giudiziaria e dopo essere stato allontanato ne pagherà le conseguenze delle spese e del danno provocato.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non gli spettano e fa le bizze, basta rivolgersi all'autorità giudiziaria e dopo essere stato allontanato ne pagherà le conseguenze delle spese e del danno provocato.
Se invece trova un giudice che ritiene gli spettino ......?: le considerazioni di @uva sono ragionevoli e condivisibili; ma fin che rimangono opinioni sono smentibili da valutazioni opposte. Questa stessa discussione ne è la prova.
 
B

Bluechewanna

Ospite
Nessuno ha simulato niente.
Detto questo, proprio ieri ho parlato di persona con il titolare e non ha accennato ad alcuna richiesta di indennità di avviamento.
Poi vedremo cosa accadrà.

Se nessuno ha simulato niente, vuol dire che l'agenzia assicurativa non esercita alcun richiamo sul pubblico degli utenti e consumatori con cui non aspira ad entrare in contatto e la sua attività non è diretta ad acquisire clientela: nessun rapporto con terzi non utenti (potenziali assicurati) o utenti (assicurati contraenti). Quindi, dicci tu. Che genere di attività viene esercitata all'interno di questo ufficio? Ma soprattutto. Chi frequenta, su appuntamento, questi locali?

Se però "quel determinato luogo" è un ufficio senza affaccio né ingresso né vetrine su strada; senza insegne né targhe né alcun segno di riconoscimento esterno; come può il conduttore affermare che perderebbe clientela o comunque subirebbe un danno trasferendosi dall'attuale ufficio in via Rossi ad un altro in via Bianchi?!?

E' diverso il caso di un negozio con ingresso, vetrine, insegne su strada: il pubblico indistinto passa lì davanti ed eventualmente entra per fare acquisti.
E se il negozio si deve trasferire da un corso molto frequentato ad una via secondaria dove non passa quasi nessuno è evidente che subisce un danno.

Inoltre al giorno d'oggi quasi tutti gli studi di consulenza di vario genere hanno un sito internet dove pubblicizzano i loro servizi per farsi conoscere dalla clientela.
Quando lo studio si trasferisce altrove, prima del trasloco scrive il nuovo indirizzo sul sito e mette un cartello sulla facciata del condominio dell'ufficio che sta per lasciare, per renderlo noto a tutti i clienti attuali e potenziali.

L'indennità prevista dall'art.34 della 392, qualora il requisito contatto diretto con l'utente finale sia assolto, è un'indennità automatica oggettiva che compete al conduttore anche se non subisce alcun danno causato dal trasferimento. E' un'indennità di legge automatica per un danno ipotetico, non effettivo e concreto. Il conduttore potrebbe addirittura trarre un vantaggio dalla cessazione del rapporto subito, e il locatore sarebbe tenuto comunque ad indennizzarlo nella quantità predeterminata dalla legge.
 

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