Francescacalella

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera,
Il mio compagno ha acquistato circa un anno fa un garage all'asta giudiziaria , ora scopre che vi erano dei debiti condominiali che sono stati ripartiti tra i nuovi proprietari , quindi una quota anche a lui , è lecito ? Li deve pagare obbligatoriamente ?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Buonasera Francescacalella,
la Cassazione ha più volte sentenziato che la delibera con cui l'assemblea, a maggioranza, ripartisce sui condòmini solvibili le quote dei morosi è viziata da nullità e quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque ne abbia interesse. Per una ripartizione di quel tipo è necessaria una delibera con i voti favorevoli della totalità dei partecipanti al condominio. All'atto pratico però, se la casa del moroso è già stata venduta all'asta e lo stesso risulta oggi nullatenente, quei debiti pregressi (probabilmente risalenti ad anni addietro) sono praticamente impossibili da recuperare per il condominio e quindi sono da ripartirsi tra i condòmini attuali in base alla tabella A di proprietà.
 

Francescacalella

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie della risposta ,
Il proprietario precedente , di tutto lo stabile , costituito da appartamenti e da garage era una ditta che , a quanto noi sappiamo , è fallita e tutto è stato venduto dallo stato tramite asta giudiziaria. Tutti gli attuali condomini si sono visti addebitare i debiti pregressi. Sicuramente nessuno dei condomini attuali sarà d'accordo nel vedersi questo addebito di cui non eravamo a conoscenza, ma mi pare di capire dalla sua risposta che , se la ditta risultasse oggi nullatenente (come immagino sia ), i debiti vadano pagati dai nuovi condomini , giusto ?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Quando un debitore fallisce ed i suoi beni vengono messi all'asta, il ricavato va a coprire i debiti suddetti seguendo l'ordine previsto. L'acquirente nulla deve.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
se il tuo compagno ha letto la perizia avrà visto la relazione del perito che evidenzia tutte le problematiche inerente al lotto in asta, come pure le spese condominiali arretrate, se di condominio si tratta, altrimenti questi debiti sono a carico della procedura
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il proprietario precedente , di tutto lo stabile , costituito da appartamenti e da garage era una ditta
quindi non si trattava di un condominio perché l'edificio era di un solo proprietario, indipendentemente che fosse una persona fisica o giuridica (una società).
Chi abitava nell'edificio erano affittuari e quindi dovevano pagare l'affitto delle unità immobiliari affittate. Non ci sono parti comuni alle proprietà perché il proprietario è unico e le spese per la manutenzione di questi spazi dovevano essere inclusi nella rata d'affitto.
Se il proprietario dell' immobile è fallito l'edificio è finito all'asta nello stato in cui si trovava. Il curatore fallimentare deve tentare di recuperare i crediti che aveva il fallito per pagare i debitori che hanno portato al fallimento il proprietario medesimo.
Francamente mi sembra più corretto che il curatore si rivolgesse agli affittuari morosi, tuttavia è più comodo vendere le unità immobiliari gravate della parte degli affitti insoluti, perché andare a cercare gli affittuari morosi è complicato ed è più complicato riscuotere gli affitti non pagati. Invece appioppando ad ogni unità immobiliare la propria morosità il curatore ha fatto la quadratura del cerchio.
La tua descrizione è contraddittoria se non c'è condominio non può esserci una assemblea condominiale. Solo con la vendita del primo appartamento si può usare il termine condominio (condominio minimo).
 

moralista

Membro Senior
Professionista
come da mia precedente se non si tratta di condominio, le spese della procedura e gli arretrati sono a carico della procedura e non dei locatari, come penso sia evidenziato in perizia dalla C.T.U. per quanto riguarda gli inquilino morosi sarà il curatore a ricuperarli, ma con un'altra procedura, che nulla a da vedere con l'asta Giudiziaria
 

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