RomanoRM

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Un'attività che non comporta il contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori: vedi post n. # 17 di @RomanoRM
Se poi si vuole sostenere che quella clausola è nulla perché estorta sotto tortura (post. n. # 22 di @basty), allora si tenti almeno di dimostrarlo.

Sono diversi post che cerco di spiegarlo, ma evidentemente all'utente @Bluechewanna piace fare polemica, visto che sostiene che una clausola inserita nel contratto liberamente tra le parti è simulata.

L'agenzia non ha orario (non è riportato nemmeno sul loro sito internet), e le poche volte che in questi anni ho parlato con il titolare ho sempre dovuto prendere appuntamento con giorni di anticipo.

Detto questo, come ho già spiegato, ho già avuto un incontro preliminare con il titolare dell'agenzia e non ha accennato ad alcuna indennità, perchè evidentemente sa che non gli spetta (e non stiamo parlando dell'ultimo fesso).
 

GianfrancoElly

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Nel caso che alla scadenza dei 12 anni il proprietario chiede un canone superiore al precedente e il conduttore non accetta credo che non abbia diritto alla indennità. Penso che il suddetto nuovo canone debba essere comunicato 12 mesi prima della scadenza.
 

basty

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Nel caso che alla scadenza dei 12 anni il proprietario chiede un canone superiore al precedente e il conduttore non accetta credo che non abbia diritto alla indennità. Penso che il suddetto nuovo canone debba essere comunicato 12 mesi prima della scadenza.
nel presente caso, è da stabilire se sia una attività aperta al pubblico.

In generale, nelle locazioni commerciali, a qualunque scadenza si neghi la proroga o si chieda una revisione del canone, l'indennità sarebbe dovuta
 

Nemesis

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a qualunque scadenza si neghi la proroga o si chieda una revisione del canone, l'indennità sarebbe dovuta
L'indennità è dovuta se v'è cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27 della legge n. 392/78, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è dovuta se la cessazione riguarda la locazione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, e agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

"Chiedere la revisione del canone" è cosa diversa.
 

Nemesis

Membro Storico
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Nel caso che alla scadenza dei 12 anni il proprietario chiede un canone superiore al precedente e il conduttore non accetta credo che non abbia diritto alla indennità
Il contratto si rinnova di altri sei anni alle stesse condizioni. Quindi non v'è la sua cessazione e non può esservi diritto all'indennità di avviamento.
Penso che il suddetto nuovo canone debba essere comunicato 12 mesi prima della scadenza.
Il conduttore rifiuterà -> come sopra.
 

basty

Membro Storico
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"Chiedere la revisione del canone" è cosa diversa.
Che sia cosa diversa , è inconfutabile.
Nel caso che alla scadenza dei 12 anni il proprietario chiede un canone superiore al precedente e il conduttore non accetta, Il contratto si rinnova di altri sei anni alle stesse condizioni. Quindi non v'è la sua cessazione e non può esservi diritto all'indennità di avviamento.
Qui ho una informazione diversa: un mio conoscente si è trovato in questa situazione, non ha accettato il nuovo canone richiesto, e il giudice ha condannato il locatore a versare l'indennità. (forse perchè la lettera di richiesta di aggiornamento del canone conteneva in alternativa la richiesta di risoluzione del canone?)
 

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