andfan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un unico condominio formato da due edifici separati con a comune il vialetto, il giardino e l'autoclave deve effettuare una riparazione alla facciata lesionata del palazzo A.

Alcuni dicono che secondo il 1123 c.c., terzo comma, le spese spettino a chi gode del bene e quindi i proprietari dell'edificio A.

Altri affermano che i muri perimetrali ed il tetto dell'edificio A, pur essendo distante 30 metri dall'edificio B, siano parte integrante del condominio e che in deroga al suddetto articolo siano a carico di tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi.

Chi ha ragione?

Grazie,
Andrea
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
I primi.

E facilmente riconoscibile una condizione di "condominio parziale" con la conseguenza che i costi sono da ripartirsi solo fra chi effettivamente "gode" delle parti comuni.

In realtà si dovrebbe/potrebbe persino cambiare configurazione nella gestione adeguandosi ai nuovi indirizzi che classificherebbe il vostro complesso come Supercondominio formato dal Condominio A + il Condominio B.
 

andfan

Membro Attivo
Proprietario Casa
dipende se in precedenza non ci sono stati interventi simili al tuo problema, e vedere come sono state ripartite le spese
Ma non credo ci si basi su che cosa ha eventualmente deciso l'assemblea in una situazione simile; credo che prima ci si basi sul regolamento di condominio contrattuale e poi sul codice civile...
 

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