JR1987

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Proprietario Casa
Buongiorno,
sono proprietario di un appartamento in un "palazzo" i 4 piani ... composto:
al piano terra da un negozio con ingresso indipendente...
al "primo" piano ... con ingresso comune agli altri due appartamenti soprastanti ho il mio appartamento.
Per accedere al mio appartamento per via della disposizione dell'ingresso ... non usufruisco della scala "condominiale".

Premetto che non c'è un condominio perchè non abbiamo nulla da dividere in comune di spese, si ha in comune solo il tetto e le parti comuni del fabbricato... è obbligatorio inserire la figura dell'amministratore in questo caso ??!?!?

Ora abbiamo alcuni problemi... o meglio dubbi...

l'appartamento sopra a me ha dei balconi che cadono a pezzi... gli ho comunicato che sono pericolanti e potrebbero cadere dei calcinacci in testa a qualcuno ma per ragioni economiche non li vuole riparare...
la mia domanda è se sono responsabile insieme a lui se dovesse accadare qualche disgrazia...

l'altra mia domanda è posta sulla scala che serve l'appartamento sopra a me e quello di due piani sopra a me. Essa necessita di ristrutturazione perchè è fatta con travi in legno fatiscenti... si "prevede" che vengano messe delle putrelle di ferro di rinforzo per non rifarla da 0, la mia domanda è... devo partecipare alla ricostruzione della scala nonostanza non la utilizzo per accedere al mio appartamento ?
 

JR1987

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ho inserito un immagine per far capire meglio la situazione
 

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magia2002

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Al sottotetto condominiale come vi accedete ?
Il sottotetto e' utilizzabile ?
Per salire sul tetto per eventuali manutenzioni alle tegole -impianti d'antenna ecc. accedete dal sottotetto ?
 

JR1987

Membro Attivo
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il sottotetto è di proprietà dell'ultimo appartamento, per accedere al tetto per piccola manutenzione si accede da una casa a fianco ... per grossa manutenzione serve inevitabilmente una impalcatura

p.s: per accedere al tetto si potrebbe anche fare attraverso un velux che hanno all'ultimo appartamento ma in genere lo facciamo dal tetto della casa a fianco perchè hanno un terrazzo che facilità di molto la cosa
 

Nemesis

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è obbligatorio inserire la figura dell'amministratore in questo caso ?
Art. 1129, primo comma c.c.:
Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina
di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
 

basty

Membro Storico
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Premetto che non c'è un condominio perchè non abbiamo nulla da dividere in comune di spese, si ha in comune solo il tetto e le parti comuni del fabbricato...
Non è corretto: il condominio esiste per il solo fatto che nel medesimo edificio esistono almeno due proprietari: ed avete in comune tetto, suolo su cui insiste il fabbricato, condutture e scarichi, impianti, e tutto quanto citato nell'art. 1117 del c.c.

l'appartamento sopra a me ha dei balconi che cadono a pezzi..
Dal disegno presentato i balconi sono aggettanti: l'onere (e credo la responsabilità civile,) ricadono sul proprietario del piano a cui servono.

scala che serve l'appartamento sopra a me e quello di due piani sopra a me. Essa necessita di ristrutturazione perchè è fatta con travi in legno fatiscenti... si "prevede" che vengano messe delle putrelle di ferro di rinforzo per non rifarla da 0, la mia domanda è... devo partecipare alla ricostruzione della scala nonostanza non la utilizzo per accedere al mio appartamento ?
Normalmente le scale sono anch'esse parti comuni, a meno che il titolo non stabilisca qualcosa di diverso: ritengo debba partecipare anche tu.
Sul quanto, credo si debba applicare l'art. 1124 c.c. (metà in proporzione del piano, metà in proporzione dei millesimi)
 

JR1987

Membro Attivo
Proprietario Casa
quindi in base ai due criteri di ripartizione per millesimi e altezza...

tuttavia le scale servono solo ai due appartamenti a me sovrastanti...
non abbiamo botole per accedere al tetto o sottotetto in comune per le quali io avrei bisogno delle scale...
vedrò comunque di sentire anche un legale prima di sborsare soldi...
 

basty

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Secondo me tu parteciperai pro-quota millesimi, solo alla metà della spesa. Lo specifica il codice civile: non so cosa possa rispondere di diverso un avvocato.

Semmai potrebbe confermartelo: tieni presente che spesso per interventi di minore importanza, tipo tinteggiatura scale, ho mai visto ripartizioni così dettagliate: gli amministratori tendono a dividere l'intera spesa solo in base ai millesimi. Nel tuo caso non dovrebbero derogare al 1124 c.c.
 

JR1987

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si in passato per la tinteggiatura e rifacimento di un muro nell'atrio di ingresso abbiamo diviso ognuno per un terzo...

sinceramente però per la scala non ci stò a fare diviso tre o diviso solo per il criterio dei millessimi...
vorrei che venisse applicato oltre il criterio dei millesimi anche il criterio del piano

vorrei sentire il legale per chiarimenti perchè un amministratore mi disse che se io non ho ragione di usare le scale (infatti non ne uso per accedere al mio appartamento) (non ho ragione perchè non ci sono botole, sottotetti in comune ecc) sarei esentato da pagare... ma su questo dovrei giustamente verificare...

però come dico non sò ... da quello che avevo letto online io avevo visto solo che poteva essere applicato oltre al criterio dei millesimi il criterio della scala...

quindi nel mio caso che sarei al piano terra sarebbe circa la metà dei millesimi come hai giustamente detto...

ipotizzanto di avere tutti e tre 333 millesimi io dovrei partecipare per 166/167 millesimi
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Per accedere al mio appartamento per via della disposizione dell'ingresso ... non usufruisco della scala "condominiale"

Non usufruisci perché ti è impedito o perché ti è più pratico altro percorso?

Sei tenuto a partecipare alle spese di qualsiasi parte comune salvo diversa risultanza da "atto" o per norma in Regolamento di Condominio..
 

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