ANTOPE

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Buongiorno, devo fare un bonifico "parlante" per lavori di ristrutturazione per usufruire della detrazione fiscale.
Si tratta di un bonifico di acconto per i suddetti lavori e, al momento, non ho ancora la fattura perchè la ditta me la rilascerà quando vado in paese. Però ho tutti i riferimenti della ditta da inserire.
Se eseguo il bonifico indicando tutti i dati della ditta beneficiaria ma senza indicare il numero e data di fattura, perdo il diritto alla detrazione?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Antonio
 

Franci63

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Soluzione 1) aspetta a fare il bonifico ,lo farai quando ti daranno la fattura
Soluzione 2) fatti mandare via mail la fattura e fai il bonifico

Non pagare se non hai la fattura in mano,come è normale che sia
 

Dimaraz

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Soluzione 1) aspetta a fare il bonifico ,lo farai quando ti daranno la fattura
Soluzione 2) fatti mandare via mail la fattura e fai il bonifico

Non pagare se non hai la fattura in mano,come è normale che sia

Le Fatture per gli acconti possono essere pagate anche quando non si ha fisicamente un documento in mano.
Non esiste obbligo di fare fattura prima del pagamento...anzi...per gli acconti sulle cessioni di beni una impresa può emettere fattura sull'acconto ricevuto entro la fine del mese.

Viceversa, per i professionisti, la fattura di acconto andrà emessa in coincidenza (stessa data) del ricevimento dell'anticipo.

Nel caso specifico può comunque farsi dare il progressivo dalla ditta impegnandosi a tramettere copia del bonifico appena fatto.
 

Nemesis

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Non esiste obbligo di fare fattura prima del pagamento
Se acquisto ora un bene e lo pagherò l'anno prossimo, il venditore non può certamente aspettare il pagamento per emettere la fattura.
per gli acconti sulle cessioni di beni una impresa può emettere fattura sull'acconto ricevuto entro la fine del mese.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
 

Dimaraz

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Se acquisto ora un bene e lo pagherò l'anno prossimo, il venditore non può certamente aspettare il pagamento per emettere la fattura.

Se acquisti ora un bene non significa che stai pagando un acconto.
La mia risposta è legata al questione che ho richiamato in evidenza...non partire per tangenti inappropriate.

può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Su questo non ci piove...ma nella "vita reale" ben difficilmente troverai una ditta che per prassi fatturi il 15 del mese successivo alla consegna.


L'eccesso di "correzzioni" ti nuoce.
 

Nemesis

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Se acquisti ora un bene non significa che stai pagando un acconto.
Se ricevi un acconto per merce non ancora consegnata, non puoi fatturare entro la fine del mese, come avevi affermato.
ma nella "vita reale" ben difficilmente troverai una ditta che per prassi fatturi il 15 del mese successivo alla consegna
Anche se fosse così, la norma prevede diversamente da quello che avevi scritto.
L'eccesso di "correzzioni" ti nuoce
Non noto nessun mio "nocumento". Noto invece un eccesso di "z".
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se ricevi un acconto per merce non ancora consegnata, non puoi fatturare entro la fine
Spiegalo a questi:
Quando emettere la fattura in caso di acconto?

Anche se fosse così, la norma prevede diversamente da quello che avevi scritto.

Sei tu che ti "sollazzi" a citar pedissequamente le norme...io mi limito a parlare in "volgare" ovvero come la gente vive nella vita reale.

Volevi sottolineare un errore e avresti dovuto farlo...ma errore non c'era.

Metaforicamente le norme dicono che devi rispettare i cartelli di velocità...ma quello è il limite massimo (o minimo) a cui devi andare e non una velocità obbligatoria.
Nessuno ti sanziona se vai a 48 quando il limite è 50.

Troppe 2 "z"....sballiato (l voluto)....dovevo metterne 3...si da raffigurare le sensazioni che susciti quando pretendi di fare il professorino che corregge gli errori di digitazione al telefono.

"Nocumento" ...non fisico...ma se non ci arrivi da solo è un tuo problema.

Buona serata.
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
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L'unico a cui spiegarlo è a te stesso.
Infatti v'è scritto:
L’unica eccezione consiste in caso di venduta di merci, documentata da documento di trasporto. In questo caso è possibile adottare la fattura differita [4] e di conseguenza il ricevimento di acconti nel mese di consegna può anche non essere fatturato.
E la fattura differita, come avevo affermato., può emettersi entro il 15 del mese successivo.
Volevi sottolineare un errore e avresti dovuto farlo...ma errore non c'era.
C'erano eccome.
Nessuno ti sanziona se vai a 48 quando il limite è 50.
Infatti. E nessuno ti sanziona se emetti la fattura differita il 15 del mese successivo anziché entro la fine dello stesso mese, come avevi affermato.
Troppe 2 "z"....sballiato (l voluto)....dovevo metterne 3...si da raffigurare le sensazioni che susciti quando pretendi di fare il professorino che corregge gli errori di digitazione al telefono.
Fossero soltanto errori di digitazione...
 

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