basty

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Luigi Criscuolo

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Posso solo postarti un articolo che tratta alcuni aspetti
mi sembra logico che il creditore debba comunicare al fidejussore l'esistenza della morosità e quindi che si debba rivolgere a lui, in virtù della garanzia che qust'ultimo ha sottoscritto, per la riscossione del credito.
Il fidejussore può nell'ambito del contratto sottrarsi alla garanzia prestata ma mi sembra altrettanto ovvio che il soggetto al quale si era fatto da fidejussore non abbia accumulato debiti. Altrimenti la fidejussione diventa una barzelletta.
E' altrettanto vero che il soggetto che ha chiesto una fidejussione a fronte del venir meno della garante possa interrompere il credito se non interviene un altro fidejussore.
 

Dimaraz

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Puoi spiegare quali sono le modalità e tempistiche della revoca, e le conseguenze?

Come ho detto bisogna distinguere se si è "contrattualizzato" una fidejussione o si è semplicemente indicato il nominativo di una persona a garanzia "generica".

La "fidejussione" è l'unica forma che vincola chi si presta alla garanzia fino al termine del contratto cui è collegata.
Tante sono le "postille" da dover prevedere si che anche se indicato come vera e propria fidejussione potrebbeo sorgere motivi di nullità della stessa perchè magari si è omesso di indicare durata e soprattutto importo della garanzia.
Ciò perchè una "fidejussione" non si estingue nemmeno con la morte del "garante"...ma si trasmette agli eredi.

La cosa è disciplinata dal Codice Civile Art. 1936-1957.

Se viene indicato un "semplice" garante...lo stesso potrà revocare in qualsiasi momento il proprio impegno (escludendo il caso in cui si sia già determinata inadempienza del locatario).
 

uva

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bisogna distinguere se si è "contrattualizzato" una fidejussione o si è semplicemente indicato il nominativo di una persona a garanzia "generica".
Interessante distinzione.

Io inserisco nel contratto di locazione una clausola per la quale il garante:
1) E' obbligato in solido col conduttore al pagamento dei canoni di locazione e di tutti gli oneri accessori;
2) Rinuncia espressamente alla preventiva escussione del debitore principale;
3) La garanzia si intende prestata per l'intera durata del contratto di locazione, compresi eventuali rinnovi.

Spero che non si possa considerare una garanzia "generica", anche se non ho indicato l'importo della garanzia (non lo indico perché durante la locazione l'importo può variare: se aumenta il canone per l'adeguamento Istat e/o gli oneri accessori per spese condominiali di competenza del conduttore).

Ho sottolineato il punto 3) perché spero sia sufficiente a "vincolare" il garante per tutta la durata della locazione.
Se non è sufficiente, dovrei forse inserire una clausola di risoluzione espressa, nel caso il garante voglia sottrarsi alla garanzia prestata senza il mio consenso?
 

uva

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il soggetto che ha chiesto una fidejussione a fronte del venir meno della garante possa interrompere il credito se non interviene un altro fidejussore.
Sono d'accordo.
E l'interpreto, nel caso di garanzia prestata a fronte di un contratto di locazione, con la facoltà per il locatore di risolvere il contratto e ottenere il rilascio dell'immobile se viene meno la garanzia.
 

uva

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La totale assenza di una indicazione sulla "prestazione" ne comporta nullità.
Nel contratto di locazione (a fronte del quale è richiesta la garanzia) è indicato l'importo del canone, la possibilità di aumentarlo in base alla variazione dell'indice Istat, la durata del contratto e degli eventuali rinnovi, la rata di acconto per oneri accessori soggetti a conguaglio annuale.

La persona che compare come garante nel contratto di locazione è consapevole delle somme che deve garantire e della durata della garanzia!
 

basty

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La persona che compare come garante nel contratto di locazione è consapevole delle somme che deve garantire e della durata della garanzia!
Premesso che non ne so molto di più di te, su questo temo tu non abbia ragione.
Ho chiesto una garanzia solo una volta, e già allora avevo trovato che due sono i punti critici e/o necessari: stabilire l'importo massimo garantito , ed i tempi per l'eventuale escussione.
Per cui, pur essendo specificate a contratto le cose che citi, ho ribadito che la garanzia era limitata ad un importo pari ad un biennio (pensando che in quel tempo anche una causa di sfratto per morosità sarebbe stata risolta) e confermato il semestre come tempo per richiedere la prestazione.
 

Dimaraz

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Indicare l'importo del canone non significa specificare il valore della garanzia.
Non confiderei neppure sul tacito rinnovo della fidejussione solo perché al termine dei primi 4 anni si opti per gli ulteriori 4.

Occhio pure alle notificazioni in caso di morosità...vi sono ulteriori motivi di annullabilità.
 

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