B

Bluechewanna

Ospite
Ragazzi,
Ma la legge prevede che il conduttore rimanente debba approvare la cessione dell'altro conduttore?
Quindi la tizia deve approvare il fatto che io voglia trovare un nuovo inquilino?

Mi sta tirando matto dalla Cina, dicendo che lo vuole scegliere lei


Non dirmi che sei ancora lì a crogiolarti nel guano delle tue depressioni locative!? :disappunto: Aspetta un attimo che mi azeccagarbuglio. Stai bene attento, Rudy, eh,...che poi non ripeto…;)

Allora, unico bene dato in locazione (non parti distinte e separate del bene con singoli contratti autonomi in riferimento ad altrettanti prestazioni).

Contratto 3+2 con pluralità di conduttori consacrato in un unico contesto documentale: sostanziale unicità del rapporto attestato dall’assunzione “non di una obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori, connesse tra loro e aventi, ciascuna, per oggetto l’identica prestazione” (Cass. 1011/1978) assunta da una pretesa cessione per fatti concludenti (da fare verificare alla Litizzetto).

Se la clausola di recesso consente il recesso, per gravi motivi, solo ai “CONDUTTORI”, intesi come insieme dei singoli conduttori, allora il recesso per essere valido deve essere comunicato e firmato all’unanimità da te e da Maria, pena nullità, e, a seguito di tale recesso, dovete entrambi liberare l’immobile.

In caso di una pluralità di conduttori è consentito a ciascuno di essi di recedere dal contratto, anche senza che gli altri facciano lo stesso, ma per fare ciò è necessario un intervento di raffinata chirurgia locativa: solo la cessione del tuo contratto a terzi ti dissalda dal perenne abbraccio con Maria, e per fare ciò hai bisogno non solo dell’approvazione del locatore ceduto (Adolfo) e del cessionario subentrato che prende il tuo posto (Vito Catozzo), ma anche della coinquilina che rimane (Maria).

Il tuo diritto di fuoriuscire dalla compagine “CONDUTTORI” è subordinato al preventivo gradimento sulla persona del cessionario da parte dell’altra compartecipante alla comunione locativa che rimane? :domanda:Assolutamente no in un contratto 3+2, ove non è possibile sottoporre la cessione a particolari condizioni, inserendo una clausola di gradimento da parte del conduttore che rimane. :affermazione:

Pertanto se la gallinella Maria si ostina a tambussarti i maroni e volere solo cessionari alti, biondi ed ariani come Sigfrido disposti a farsi baciare da lei con gli occhi chiusi e la bocca protesa a ventosa, se li può scordare. Ben che vada, alla fine della caccia al cessionario, si ritroverà in casa un renitente facocero basso, peloso e di Bitonto su cui farà un salto mortale all’indietro.

Be’, ora ti saluto, mio adorato. Vado che mi suona al citofono Brad Pitt. ;)
 

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