uva

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Ringrazio @Dimaraz e @basty per le spiegazioni.
Rimango perplessa: mi sembra strano che un garante che sottoscrive in tale veste un contratto di locazione (nel mio caso non si tratta di una fideiussione rilasciata a parte: il garante è citato nel e firma il contratto di locazione) possa poi eccepire la nullità della clausola che lo riguarda.

Nel mod RLI col quale registro il contratto indico il codice fiscale del garante e l'importo della garanzia (canone annuo x la durata del primo quadriennio nel caso di un contratto libero 4 + 4). E su quell'importo viene calcolata e pagata l'imposta di registro (nel tipo di garanzia scrivo il codice 2: garanzie di terzi diverse dalla fideiussione).
Abitualmente questa imposta di registro mi viene rimborsata dal garante (al quale consegno copia del mod. RLI e della ricevuta di registrazione e pagamento che scarico dal mio cassetto fiscale). Pensavo che tutto ciò fosse sufficiente, ora mi informerò meglio.
 

basty

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Posso riportare la logica dell'art. 1938 riportata dal sito "Brocardi":
Ratio Legis
La possibilità di concedere fideiussione anche per crediti condizionati o futuri soddisfa esigenze di speditezza dei traffici giuridici. Tuttavia, ad evitare che il creditore possa abusare della situazione, concedendo credito ad un debitore proprio per l'esistenza di una fideiussione, il legislatore stabilisce che, in caso di obbligazione futura, deve essere fissato l'importo massimo garantito.

Nel dubbio, credo possa sempre essere integrato il tuo contratto correggendo/completando la anomalia, esplicitando formalmente il massimale garantito. meglio prevenire che curare.
 

uva

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il creditore possa abusare della situazione, concedendo credito ad un debitore proprio per l'esistenza di una fideiussione
Grazie della spiegazione, ma ti pare che possa valere anche nel caso di un contratto di locazione?!?

Nel caso della locazione dovremmo interpretare quella ratio legis come segue: "il locatore può abusare della situazione, concedendo un immobile in locazione ad un conduttore proprio per l'esistenza di un garante".
A me personalmente è sempre successo che il futuro aspirante conduttore mi presenta una proposta di locazione in cui indica il nominativo di una persona disponibile a sottoscrivere il contratto di locazione come garante. E allega la documentazione dei redditi e/o proprietà di questa persona.

Io non abuso della situazione: se ritengo le garanzie adeguate all'impegno finanziario (che come ho già detto è quantificato nel contratto di locazione, e per le norme in vigore non può essere arbitrariamente aumentato di mia iniziativa) accetto la proposta di locazione. In caso contrario, rifiuto quella proposta e cerco un altro inquilino.

Comunque in futuro seguirò il tuo consiglio, esplicitando il massimale garantito.
 

basty

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Io l'ho intesa così:
se non viene stabilito un massimo di tempo per escutere il garante, e non è stabilito un massimale garantito, potresti abusare della situazione ritardando il più possibile la azione di sfratto per morosità. Tanto c'è il garante che garantisce illimitatamente.

Se invece c'è un tempo, (l'ordinario mi pare entro i 6 mesi) e c'è un limite al credito, non aspetti troppo a sollecitare il garante. Ciò non significa che tu non possa ripetere N volte la tua richiesta al garante: ma non devi far accumulare troppo il debito.

Se poi ho inteso bene, il garante, se troppe volte viene chiamato in causa, potrà recedere dalla garanzia , con il preavviso contrattuale, in occasione della scadenza contrattuale, cioè non garantirà più per una eventuale proroga. Lasciando a te la decisione se prorogare senza garanzia o comunicare la fine locazione.
 

uva

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Proprietario Casa
Tanto c'è il garante che garantisce illimitatamente.
Premesso che nei pochi casi in cui ho avuto dei garanti non erano così ricchi da farmi sperare che il mio credito aumentasse a cifre stratosferiche (tanto poi paga il garante!), io sollecito il garante appena c'è un ritardo da parte del conduttore che consente la risoluzione del contratto. Salva la possibilità di sanare la morosità davanti al giudice.
E' scritto e quantificato nel contratto: il mancato pagamento di una mensilità del canone, o degli oneri accessori quando l'importo non pagato supera quello di una mensilità del canone.

Se però il "povero" garante, stufo di essere chiamato in causa perché il conduttore non paga, può recedere, allora in futuro non accetterò mai più un inquilino che mi presenta un garante!
 

uva

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Proprietario Casa
Lasciando a te la decisione se prorogare senza garanzia o comunicare la fine locazione.
Penso che in questo caso il locatore possa risolvere il contratto se ha inserito nel contratto stesso una clausola risolutiva espressa (come ho ipotizzato nel mio post n. #15).

A me pare stia diventando troppo complicato per il locatore gestire tutte le possibili eventualità future.
E molto facile per il garante sottrarsi al suo impegno...
 

Dimaraz

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E molto facile per il garante sottrarsi al suo impegno...

Ripeto...garante è un conto...fidejussore altra questione.
Se chi deve firmare una fidejussione fosse pienamente cosciente del contratto che va a firmare... metà ci ripenserebbero.

Un fidejussore (nelle locazioni) ha le stesse motivazioni di un locatario...anzi meno una.

La questione è che sia ben chiarito e secondo norma tale "contratto".
Poi una norma non "cura" quello che fai tu ...ma quello che potrebbe accadere in tutti i casi.
 

uva

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Proprietario Casa
una norma non "cura" quello che fai tu ...ma quello che potrebbe accadere in tutti i casi.
Ok.
Ma non è chiaro cosa può accadere se il garante recede.

Per semplificare:

1) Il locatore A stipula un contratto di locazione col conduttore B (privo di garanzie sufficienti) a condizione che il sig. C partecipi al contratto stesso come garante.

2) Ad un certo punto il garante C recede, e il conduttore B non presenta altre idonee garanzie (né sue né di un ipotetico nuovo garante D).

3) DOMANDA: Il locatore A può risolvere il contratto di locazione e chiedere al conduttore B il rilascio della casa locata? (Nell'ipotesi che fino a quel momento non ci sono morosità né da parte di B né da parte di C; ma potrebbero verificarsi in futuro).

A può risolvere comunque il contratto di locazione, o lo può fare solo se nel contratto stesso esiste una clausola di risoluzione espressa che "sanziona" con la risoluzione il recesso del garante C?
 
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