il subentro nel contratto d'affitto di una casa di edilizia pubblica è riconosciuto ai componenti del nucleo familiare, nel seguente ordine: il coniuge superstite, i figli (legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), gli affiliati; ed inoltre il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado,
purché la convivenza con l'assegnatario abbia avuto inizio almeno due anni prima della data del decesso dell’assegnatario.
E' necessario che i soggetti suddetti siano in regola con i requisiti previsti dalla legge regionale per l'assegnazione degli alloggi.
Il nostro
@Daileon non ha alcun legame di parentela con l'assegnatario, lui stesso ha scritto di "pagare una indennità di occupazione senza titolo".
La possibilità che la casa venga assegnata ad altri che sono in graduatoria è elevatissima.