LILIA HARTMANN

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Proprietario Casa
Salve!
Ho un appartamento in centro a Roma, categoria A1, IMU ridotto per prima abitazione. Se io volessi affittare una parte dell'appartamento con la formula "affitto breve" (Airbnb) perderei la riduzione dell'IMU?
Grazie
 
B

Bluechewanna

Ospite
La possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta nel caso di immobile adibito ad abitazione principale (nel quale la persona dimora ed è residente) parzialmente locata con formula di locazione breve (Breaking News: il TAR boccia Airbnb: ritenuta obbligatoria) o lunga (Notizie ANSA: è irrilevante la durata) è lasciata alla discrezione del Comune di Roma.

Alcuni Comuni considerano abitazione principale l’intera “prima casa”, perciò non considerano abitazione principale l’unità immobiliare in parte concessa in locazione, altri invece sì, altri ancora sì, ma solo se la superficie complessiva locata risulta inferiore alla superficie utilizzata come abitazione principale.

Sul tema, si registrano due interventi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella circolare 3/DF del 2012 il Ministero, con riferimento anche all’IRPEF, visto che l’IMU sostituisce sia l’ICI che l’IRPEF, nonché le relative addizionali comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, ha ritenuto che l’abitazione continui a considerarsi abitazione principale se l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni di possesso e alla percentuale di possesso risulti maggiore del canone annuo di locazione abbattuto della riduzione spettante, o considerato nel suo intero ammontare nel caso di opzione per la cedolare secca, rapportato alla percentuale di possesso: nel caso in cui l’immobile rientri nella categoria catastale A/1, l’abitazione principale parzialmente locata sconta solo l’IMU, ma non l’IRPEF.

Se, invece, l’importo del canone di locazione, abbattuto della riduzione spettante, o considerato nel suo intero ammontare nel caso di opzione per la cedolare secca, è di ammontare superiore alla rendita rivalutata del 5%, l’unità immobiliare non può considerarsi abitazione principale ed è pertanto da assoggettare ad IMU (nel tuo caso, perdita dell’aliquota ordinaria dello 0,5 per cento). In questo caso l’abitazione principale parzialmente locata sconta sia l’IMU che l’IRPEF (in merito alla locazione).

Qualora l’abitazione principale sia locata solo una parte dell’anno il confronto rendita/canone ovviamente va fatto limitatamente al periodo dell’anno in cui l’immobile è locato.

Due anni dopo, nelle FAQ, lo stesso Ministero, al medesimo quesito, denunciava i primi segnali di un Alzheimer precoce: “Anche se parzialmente locata, l’abitazione non perde tale destinazione, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dall’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie”. Il Ministero dell’Economia a delle Finanze va avvertito. :giocherellone: Non restare indifferente. Manda anche tu un SMS allo 0647613722 con scritto: “Senti un po’, URP del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e il confronto tra rendita catastale e canone di locazione, no?” :) Aiuta anche tu il povero Ministero, ma soprattutto, non fare come lui: non ti dimenticare che ai fini TARI occorrerà poi presentare una dichiarazione di variazione per evidenziare l’aumento dei componenti che occupano l’abitazione.
 
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