nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
si davanti al cancelliere del Tribunale
Perfetto. C'è una modulistica particolare? Si può farne una congiunta da parte di tutti gli eredi o deve essere distinta? Sul sito del Tribunale si parla solo di quella con beneficio di inventario.
Mi pare di aver capito che dobbiamo recarci insieme tutti gli eredi e sottoscrivere in presenza del cancelliere. Chi prepara il documento?

Ed è più economica.
Si pagano solo le imposte (294 euro), vero?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il costo non lo conosco e non ho mai avuto modo di partecipare ad un'operazione del genere. Di certo ognuno dovrà fare la sua accettazione d'eredità singolarmente, perché è personale, non può essere collettiva.
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho avuto lo stesso problema e, contattato il tribunale via telefono, mi hanno risposto che non hanno abbastanza tribunale di cancelleria per curare anche questa parte. Un notaio - non romano - per l'accettazione totale esplicita (non so se sia il termine corretto ma spero ci siamo capiti -mi ha fatto un preventivo di mille euro. Prova a contattare notai in provincia. In bocca al lupo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Mia madre e mio fratello intendono vendere a me le loro quote, quindi occorre fare una compravendita.
Ora apprendo che è indiespensabile la trascrizione dell'accettazione dell'eredità
Premessa:
- il notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c (qualora non trovasi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita), è tenuto anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.; sull’originale dell’atto stipulato il notaio avrà cura di annotare gli estremi della trascrizione dell’accettazione tacita.
Ma:
Il notaio può omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora consti la espressa dispensa delle parti; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei
passaggi pregressi vi siano acquisti mortis causa non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti (e in particolare dalla parte cessionaria), dovrà risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo.
 

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