gabr31

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Salve a tutti, l'amministratore del condominio a giugno ha fatto un'assemblea per il rendiconto annuale ma non ha portato il conguaglio termosifoni dell'anno appena trascorso, riferendo che non erano pronte le tabelle millesimali nuove (secondo la nuova legge andavano rifatte, è venuto un geometra a prendere tutte le misure degli appartamenti) e che quindi ci saremmo rivisti a settembre o quantomeno prima dell'accensione del riscaldamento per approvare il consuntivo ed il preventivo, che di solito avviene i primi di novembre. L'assemblea non è stata indetta nè a settembre, nè a ottobre ma l'altro ieri si è "svegliato" e ha emesso alcune quietanze di pagamento relative all'anno passato che alcuni condomini non avevano saldato. Mi chiedo non è suo dovere renderci partecipi del consumo del gas effettivo prima di riaccendere i termosifoni per l'inverno e , ancora, le rate che metterà in pagamento saranno uguali all'anno scorso, visto che le nuove tabelle millesimali non sono ancora pronte? Ditemi se devo fargli scrivere dall'avvocato, io credo che sia poco efficiente. Grazie
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
L'assemblea non è stata indetta nè a settembre, nè a ottobre ma l'altro ieri si è "svegliato" e ha emesso alcune quietanze di pagamento relative all'anno passato che alcuni condomini non avevano saldato.
l'amministratore doveva farsi approvare il consuntivo della gestione del riscaldamento passato, emettere i bollettini di saldo per tutti i condomini, farsi approvare il preventivo della nuova gestione ed emettere i bollettini secondo il preventivo approvato. Alla fine della ultima gestione rifarà la contabilità in parte con i dati vecchi ed in parte con i dati nuovi ( a partire dalla data della approvazione delle nuove tabelle riscaldamento). Inoltre l'amministratore dovrà sollecitare i morosi ed avvertirli che trascorsi inutilmente 30 gg dal ricevimento della richiesta di saldo delle pendenze provvederà ad intraprendere la strada del Decreto Ingiuntivo nei loro confronti.
Infatti il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.:"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
La norma citata completa e rende attuale il disposto dell’art. 1130, primo comma n. 3, c.c. che impone all’amministratore di "riscuotere i contributi […] per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni".
 

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