Tamina

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Proprietario Casa
Buona sera, ho una casa composta da due appartamenti per un totale di 150 mq, indipendente, con un doppio garage di 40 mq, e un giardino di 1000 metri quadri. Considerando che il valore dove abito io e' stimato intorno ai 700 € al mq, quanto e' il valore corretto? A quanto posso metterla in vendita? Vi ringrazio per le vostre risposte, io sono completamente ignorante in materia
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tu ci riferisci il prezzo/mq di un'abitazione, ma nella stessa sono presenti balconi terrazzi, cantine, soffitte, posti auto o garage, tettoie e cortile che intervengono nella stima per quote differenti. Per cui la superficie da considerare non è quella che indichi tu, ma quella ragguagliata, tenuto conto delle percentuali con le quali intervengono le parti sopra indicate.
Se vuoi fare un calcolo approssimato, ma verosimile, puoi cercare sul web come calcolare la superficie commerciale di un immobile.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Senza una visura è impossibile dare una stima per una equa valutazione, pertanto solo gli operatori della zona possono approssimativamente farti una valutazione
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per il calcolo delle superfici commerciali comunemente ci si rifà alle seguenti normative: La norma UNI 10750:2005 e il D.P.R. n. 138/98. Secondo la norma UNI 10750, si deve considerare: la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali; le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
a) 100% delle superfici calpestabili;
b) 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:
- 25% dei balconi e terrazze scoperti;
- 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);
- 35% dei patii e porticati;
- 60% delle verande;
- 15% dei giardini di appartamento;
- 10% dei giardini di ville e villini.
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell’immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”


Il DPR n.138 del 1998 afferma che “l’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale” (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell’allegato C.
Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale,
indipendentemente dal numero di piani collegati.
La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di
tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di
computo.
La superficie catastale è data dalla somma:

- della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine esimili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 25 per cento qualora non comunicanti;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
- della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a).
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Quindi o ti fai i conti da sola oppure , come già ti è stato detto, ti rivolgi ad un tecnico che opera nei dintorni della tua cittadina.
Ovvero: "Ofelee fa el to mestee"
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
(tiremm innanz non è romanesco)
verissimo il motto sintetizza il mio imprinting (cioè l'impostazione della vita che si ha da quando si è fanciulli).
Sai, vivendo a Roma spesso mi capita di discutere con gente immigrata, come me,a Roma ; molta di questa gente sostiene che i milanesi voglio fare tutto da soli e suffragio di ciò citano la frase "fasso tutto mi". Al che io rispondo: il presente indicativo del verbo fare in milanese alla prima persona suona "mi fu" e che "fasso" come indicativo presente alla prima persona si usa al confine con Verona e in tutto il veneto. Quindi chi lo diceva non era milanese.
 

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