Mammamia

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve a tutti, avrei un quesito su una questione che per me è contorta grazie al commercialista.
Si pagano l'IMU e la tasi sulla percentuale di casa ereditata alla morte del genitore , ma abitata di diritto dall'altro genitore superstite?
Premetto che io e mio marito abbiamo una casa di proprietà, in cui abitiamo, in un altro comune.
Quindi, anche se in percentuale, quella percentuale ereditata risulta seconda casa, ma non ho ben chiaro se ci si debbano pagare IMU e tasi.
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
i pagano l'IMU e la tasi sulla percentuale di casa ereditata alla morte del genitore , ma abitata di diritto dall'altro genitore superstite?
Art. 540, comma 2 c.c.:
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Se la casa ereditata era quella adibita a residenza familiare dei genitori, il coniuge superstite è l'unico soggetto passivo d'imposta (come se ne fosse l'unico proprietario). I coeredi non devono né dichiararla nella loro dichiarazione dei redditi, né pagare IMU e TASI.
 

Mammamia

Membro Junior
Proprietario Casa
Si, la casa ereditata è quella adibita a resistenza principale dei genitori.
Quindi, resta solo la tasi al superstite visto che l'IMU sulla prima casa non si paga più. Purtroppo, avevo avuto informazioni discordanti da due commercialisti diversi.
Grazie mille!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
resta solo la tasi al superstite
No.
Art. 1, comma 669 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come sostituito dalla legge di stabilità 2016:
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 

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