griz

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se l'accessorio è rappresentato sulla stessa planimetria dell'appartamento è censuto in A/x quindi non può essere un C/2 o C/6, se poi i comuni si mettono in caccia di situazioni simili si tratta di disquisire sulle interpretazioni ma secondo me oggi è così
 

Nemesis

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se l'accessorio è rappresentato sulla stessa planimetria dell'appartamento è censuto in A/x
Ma poiché detta pertinenza, se fosse accatastata separatamente, sarebbe classificata in categoria C/y, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra eventuale pertinenza classificata in categoria catastale C/w o C/z. Non può usufruire delle agevolazioni per un'altra pertinenza C/y.
 

basty

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e l'accessorio è rappresentato sulla stessa planimetria dell'appartamento è censuto in A/x quindi non può essere un C/2
Io ti darei perfettamente ragione : ma la logica finisce quando subentra la burocrazia.

Forse ti è sfuggita la circolare citata dal nostro interrogante, di cui ti cito il passo in questione: in allegato l'intera circolare.

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
• C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; • C/7: tettoie. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

http://www.finanze.it/export/sites/...ocale/Circolare_IMU_18_maggio-_definitiva.pdf

Poi potremo discutere su come questa circolare si esprime: quando scrive Rientra nel limite massimo... anche quella ... iscritta a catasto unitamente all'abitazione principale, potremmo sostenere che non essendogli attribuito alcun subalterno non la considero iscritta a catasto.
 
Ultima modifica:

griz

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Professionista
Ma poiché detta pertinenza, se fosse accatastata separatamente, sarebbe classificata in categoria C/y, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra eventuale pertinenza classificata in categoria catastale C/w o C/z. Non può usufruire delle agevolazioni per un'altra pertinenza C/y.
scusa Nemesis, lo so che tu sei una fonte attendibile ma questa interpretazione mi trova in disaccordo, solo un particolare: chi stabilsce la rendita dell'eventuale C/2 come se fosse separato e la rendita del A/x senza il C/2? L'ufficio tributi del Comune?
 

basty

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Purtroppo dopo aver dato il mi piace mi sono dato la risposta.
Ammesso che la rendita della A/X sia. Omprensiva del fantomatico C2, dal momento che godi della esenzione abitazione principale sarà 0+0; se altro fabbricato verserai sul complessivo è non si pone il problema
 

Miky

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Non ha due C2. Almeno non ha due subalterni classificati C2: ha però un locale accessorio (soffitta) connesso all'alloggio classificato Ax, che viene equiparato ad un C2.
Vasi analoghi in Italia c'è ne saranno a iosa. Non sempre i comuni sono così fiscali
Soprattutto senza accesso indipendente NON E' unita' immobiliare e quindi neppure pertinenza, a mio parere...
 

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