Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Da quello che sto leggendo bisogna stare attenti che dislivello è, naturale o artificiale, Art. 887 non parla di questo, e secondo a questo studio Muro di contenimento dislivello artificiale tale l'articolo 887 del codice civile è applicabile solo se il dislivello è una caratteristica naturale e la spesa grava integralmente sul confinante che abbia creato un dislivello artificiale

Non hai letto attentamente di cosa si discuteva.

è quello che avevo sostenuto io. il muro dovrebbe stare a 1,5 m dal confine

Tal cosa sarebbe proponobile solo se fosse chi apporta la modifica ad innalzare un terrapieno artificiale...ecco che allora dovrebbe tenere la distanza dal confine.
 

griz

Membro Storico
Professionista
le costruzioni si edificano a m 1,50 dal confine, non i muri di recinzione, questa è una recinzione che serve anche da sostegno quindi è legalmente a confine e si può sostenere che la costruzione del muro in questi termini è stata oggetto di convenzione, probabilmente tacita, tra i confinanti
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La funzione di quel muro è quella di contenere il terrapieno ed in quanto tale si presume che sia di proprietà e deve essere manutenzionato dal proprietario superiore
 
U

User_51822

Ospite
La funzione di quel muro è quella di contenere il terrapieno ed in quanto tale si presume che sia di proprietà e deve essere manutenzionato dal proprietario superiore

Perdonami, ma penso che non c'è senso in questo.
Ho aspetta a tutte e due o solo alla parte inferiore, che a costruito, il condominio.

Aspetta alla parte superiore se e un terrapieno naturale non costruito.

In questo caso a noi fa il servizio, dei box, a lui fai il servizio da giardini ecc.
Poi se le norme dicono che aspetta solo a noi inferiore, ok giusto cosi, ma nopn mi sembra giusto che sia solo della parte superiore.
 
U

User_51822

Ospite
Ho questo dove parla delle norme e mettendo le sentenze, che pero non riesco a trovare, sul sito della Cassazione le trovo fino al 2012, qualcuno sa come fare per recuperarle.

Se e esatto, il muro di contenimento e a carico del confinante superiore se è un dislivello naturale, costruzione, manutenzione ecc.

A carico del confinante inferiore se non è naturale, come nel caso del mio condominio, creato per costruire, fino all'altezza del terreno superiore, oltre tale altezza aspetta a tutte e due.

C'è un pero, a secondo dove e costruito il muro, deve essere costruito a meta dei due confini, al contrario sarà a carico della parte di dove sorge il muro, sempre fino all'altezza del terreno.

Credo sia giusto, ho letto la stessa cosa su più siti.

E questo:
Il comma 2 dell'articolo 887 del c.c. (Fondi a dislivello negli abitati) dice che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore. Se il muro è costruito interamente sul terreno del fondo INFERIORE come vanno ripartite le spese di costruzione e conservazione del muro?
RISPOSTA

Il riferimento normativo della questione in oggetto è l’art. 887 c.c. il quale stabilisce, al comma 1, che se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

*** ** ***

Non potendo, il legislatore, disciplinare tutte le disparate situazioni che possono venire a crearsi in merito alla questione del muro costruito tra due fondi a dislivello confinanti, come sempre accade è stata la giurisprudenza ad intervenire per interpretare la norma, “plasmandola” in modo da renderla idonea a definire esaustivamente tutti i possibili motivi di controversia in materia.

Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione (1) la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all’art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:

1.quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l’onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti)

2.quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sarà onerato di tutte le spese;

3.quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico.

*** ** ***

Sia dalle pronunce della Corte di Cassazione, sia dall’interpretazione letterale del 2° comma dell’art. 887 c.c., si desume chiaramente che la costruzione del muro per metà su entrambi i fondi, a cavallo del loro confine, rappresenta una condizione imprescindibile per l’applicazione dell’art. 887 c.c. Da ciò ne deriva che, laddove tale condizione non venga rispettata, non troverà attuazione il regime di separazione delle spese di costruzione e conservazione del muro di sostegno prevista dalla norma in questione.

Quindi, per rispondere al quesito, se il muro è costruito interamente sul terreno del fondo inferiore è da considerare, in virtù del principio di accessione sancito dall’art. 934 c.c., di proprietà esclusiva del proprietario di tale fondo inferiore. Conseguentemente le spese per la sua costruzione e manutenzione non devono essere ripartite tra i proprietari dei due fondi a dislivello confinanti secondo quanto previsto dall’art. 887 c.c., bensì sono interamente a carico del proprietario del fondo inferiore.

-----

(1) cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2007, n. 13685 in Guida al diritto, 2007, 35 (solo massima) Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13406 in Giust. civ., Mass., 2001, 1813; Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2001, n. 7131 in Giust. civ., Mass., 2001, 1057; Cassazione civile, sez. II, 18 agosto 1998, n. 8171 in Giust. civ., Mass., 1998, 1729.


Come dicevo sopra vorrei trovare le varie sentenze, qualcuno riesce a darmi una mano.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La funzione di quel muro è quella di contenere il terrapieno ed in quanto tale si presume che sia di proprietà e deve essere manutenzionato dal proprietario superiore

Ma non è un "terrapieno" (lo sarebbe solo se il proprietario avesse alzato rispetto al naturale livello)...bensì uno "sbancamento".
Il "dislivello" non è opera della natura o del vicno che ha il prato a quota superiore...bensì di chi , costruendo il Condominio di @Creatt67, ha tolto del terreno.
Se non avesse costruito il muro il terreno del vicino sarebbe progressivamente franato arrecando danno all vicino.

E a conferma esistono svariate sentenze anche di Cassazione.

1.quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l’onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti)

Più recente:

Cass. n. 8522/2016

La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo.

Art. 887 codice civile - Fondi a dislivello negli abitati


Ipse dixit.



Ps.
@Creatt67 ...quando riporti interi stralci di scritti trovati in altri siti fai attenzione...devi riportare la fonte o potrebbero contestare il "plagio".

In merito alle sentenze
 
Ultima modifica:
U

User_51822

Ospite
Il "dislivello" non è opera della natura o del vicno che ha il prato a quota superiore...bensì di chi , costruendo il Condominio di @Creatt67, ha tolto del terreno.

Questo e vero, pero leggendo il punto 2. dell'articolo ho messo sopra, mettendo il link di un sito differente che dice la stessa cosa http://www.megafincas.it/leggi-norm...ostruito-interamente-sul-fondo-inferiore.html che è quello che scrivi, ma se il muro e costruito su i due suoli o sul suolo inferiore, mentre se è costruito sul suolo superiore aspetta a suddetto proprietario.

Mentre se il muro viene costruito più alto del livello del terreno, la parte dal terreno in su, aspetta a tutte due.

Perciò dopo tutte queste discussioni, e di questo vi ringrazio, e corretto come prima cosa su suolo è costruito, poi decidere come procedere.

E stato anche importante capire un po il tutto, anche perché se dovesse aspettare tutto a noi e credo che sia cosi, rimane la parte che vorremmo costruire sopra, ( si parla di un muro di un pezzo di muri in più di altezza 50 cm per circa 30-40 metri), sia per avere il muro alla stessa altezza di altri due muri già stati rifatti in passato, e sia che lo sporco foglie ecc. rimangono nel suo terreno e non vengono da noi.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto