basty

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Proprietario Casa
... non abbia chiesto una ripetizione di quanto già espresso ma un commento specifico sulla sentenza citata che appare/è in contrasto con quanto appariva dalla precedente discussione.
non ricordo la sentenza precedente e non so cosa abbia deliberato la attuale; il fatto che diciate che appaiano in contrasto, confermano le mie perplessità su un criterio scritto male ed interpretato peggio.

Sarebbe ora di lasciar correre nella tundra gli ermellini e rispedire a Bisanzio i Bizantinismi.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Tutto dipende da cosa si intende per lastrico solare, basta avere una terrazza una soletta aperta, o un'altana e la chiamano lastrico solare
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me se il lastrico solare è di proprietà esclusiva di qualcuno non è una parte comune a tutti i condomini. Quindi se si deve fare una riparazione parziale dello stesso la spesa va ripartita tra il proprietario (1/3) e coloro che hanno almeno un locale che giace sotto la proiezione verticale della porzione di lastrico riparata (2/3).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
2/3 compreso il proprietario del lastrico
Le spese di riparazione o di ricostruzione del lastrico solare di un edificio devono essere sopportate ex art. 1126 c.c., in ragione di un terzo dal condomino che ne abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della spesa stessa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti ai quali il lastrico serve di copertura. Pertanto il proprietario esclusivo del lastrico è tenuto alla doppia contribuzione soltanto quando sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti, in proporzione al valore della medesima.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Pertanto il proprietario esclusivo del lastrico è tenuto alla doppia contribuzione soltanto quando sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti,

...oppure, contrariamente da quanto potrebbe apparire (si noti l'uso del Condizionale) dalla sentenza succitata, qualora vi siano parti comuni ricadenti sempre sotto la verticale del lastrico (o struttura assimilata).
A titolo di esempio corridoi, corselli box, rampe e locali ad uso del Condominio o di dipendenti del condominio (portiere etc).
Ovviamente la quota sarà proporzionale al "valore/area" ricadente sotto la verticale.
 

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